Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Hofmann Susanne, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Hofmann Susanne, nata ad Trostberg (Germania) il 25 novembre 1978 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» conseguito in Germania ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
Considerato che l'istante e' in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato il 26 agosto 2005;
Considerato che in Baviera, secondo la legislazione tedesca dei Lander, l'abilitazione professionale viene conferita insieme al titolo accademico;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione, oppure a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Hofmann Susanne, nata ad Trostberg (Germania) il 25 novembre 1978 cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione; oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un assistente sociale specialista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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