Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007
Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all'articolo 1, commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. - Termini di decorrenza - Criteri di esclusione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Decorrenza.
1.1 Le disposizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono applicate a far data dal 3 dicembre 2007. 2. Operazioni escluse.
2.1 In relazione agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione e' esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Motivazioni.
I commi 9 e 10 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno introdotto modifiche agli adempimenti ai fini della immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, di provenienza estera.
In particolare, il comma 9 ha previsto modalita' distinte di versamento dell'IVA relativa agli acquisti comunitari di autoveicoli nel settore del mercato parallelo. Il comma 10 ha introdotto l'obbligo di esibizione, all'atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA o dell'eventuale riferimento al plafond dell'importatore.
Viene comunque prevista l'esclusione, dagli obblighi predetti in relazione agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di autoveicoli motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione. Per tali categorie di acquisti e importazioni infatti e' stabilito un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione che non consente l'attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti. Riferimenti normativi.
a) attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art.71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
b) Disciplina normativa di riferimento:
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007
Il direttore: Romano
 
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