Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 ottobre 2007 |
Riduzione dell'acidita' totale minima, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane» e dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Controguerra». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 ed il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo»; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, e successiva modificazione, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla giunta regionale della regione Abruzzo con la quale, tenendo conto dell'anomalo andamento climatico verificatosi nell'anno 2007, ha chiesto la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Controguerra», previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane» e dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Controguerra», per la sola campagna vitivinicola 2007/2008; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane» e dei vini a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Controguerra», previsto agli art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, e' ridotto da 4,5 g/l a 4,0 g/l, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 30 ottobre 2007 Il direttore generale: La Torre |
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