IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi stanziati dalla legge sopra richiamata, pari a 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), che destina il 90% di tali fondi ad interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento all'utilizzazione della modalita' marittima in luogo di quella stradale, e l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime, diretto alla compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su strada; Considerato che l'art. 5 del predetto regolamento prevede, al comma 3, l'adozione di un decreto ministeriale relativo alla predisposizione dei moduli delle domande volte ad accedere ai benefici di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento stesso; Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, relativo all'individuazione delle rotte incentivabili; Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2007, che ha integrato le rotte individuate dal citato decreto del 31 gennaio 2007; Decreta: Articolo unico 1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, di tale regolamento, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati effettuati i viaggi cui si riferiscono i contributi richiesti. 2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto, e denominato «Istanza di ammissione agli incentivi». 3. A ciascuna domanda devono essere allegate, a pena di esclusione dai benefici, le informazioni indicate nei moduli qui di seguito elencati: allegato 1: Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi; allegato 2: Elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza e polizze d'imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato; altri contributi percepiti o richiesti allo stesso titolo e per le stesse tratte marittime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2007 Il Ministro: Bianchi |