Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2007 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PAVIA |
DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2007 |
Modificazioni allo statuto e al regolamento generale di Ateneo. |
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IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Pavia, emanato con decreto del rettore del 12 settembre 1996, e sue successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento generale dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto del rettore del 22 luglio 1999, e sue successive modificazioni ed integrazioni; Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'11 e del 19 giugno 2007, con le quali sono state proposte modificazioni agli articoli 35 (elezione del preside), comma 5 e 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e all'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo; Esperito il controllo di legittimita' e di merito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la ministeriale prot. 2521 del 9 ottobre 2007, con la quale il MIUR ha espresso parere favorevole in ordine alle modificazioni sopraccitate; Decreta: Art. 1. Gli articoli 35 (elezione del preside), comma 5, 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e l'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo risultano modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla pubblicazione dello stesso nell'albo ufficiale dell'Universita'. Pavia, 11 ottobre 2007 Il rettore: Stella |
| Allegato 1 Art. 35, comma 5 dello statuto di autonomia. 5. Il preside dura in carica tre anni e puo' essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facolta' gia' esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni. Art. 79, comma 4 dello statuto di autonomia. 4. Tutti i mandati elettivi non possono essere assunti per piu' di due volte consecutive, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 35, comma 5. Art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo. 5. Il preside dura in carica tre anni e puo' essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facolta' gia' esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni. |
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