Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2007 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007 |
Valutazione dell'Accordo nazionale del 24 maggio 2006 di modifica degli Accordi 3 novembre 2000 e 19 dicembre 2000 stipulato tra Ufficio italiano cambi (UIC) e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC/CISAL, UGL/ CREDITO, SINDIRETTIVO/CIDA. (Deliberazione n. 07/530). |
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LA COMMISSIONE Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Tommaso Edoardo Frosini, nel procedimento pos. n. 24468, relativo alla valutazione dell'accordo stipulato in data 24 maggio 2006 tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC-CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CIDA, avente contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233; Premesso: 1. Che, con nota del 31 maggio 2006 pervenuta alla Commissione in data 7 giugno 2006, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, n. 83, modificativa ed integrativa della legge 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 24 maggio 2006 con tutte le organizzazioni sindacali presenti presso l'UIC, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CIDA; 2. Che l'accordo ha contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 2000, e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233; 3. Che con nota del 6 aprile 2007 la Commissione ha inviato l'accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere; 4. Che, entro tale termine, non sono pervenute osservazioni da tali organizzazioni; Considerato: 1. Che l'accordo all'esame della Commissione ha lo scopo di adeguare gli accordi vigenti citati in premessa alle variazioni nel frattempo intervenute con riguardo alle procedure di lavoro connesse all'attivita' di pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, e che presenta contenuto largamente identico agli accordi gia' valutati idonei dalla Commissione con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233, fatte salve le variazioni qui di seguito indicate; 2. Che al punto 1 dell'accordo 3 novembre 2000, ora oggetto di modifica, era stabilito che: «Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita' del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati: durante la prima decade una giornata lavorativa; durante la seconda decade una giornata lavorativa; durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari»; 3. Che al punto 1 dell'accordo in esame, le giornate di operativita' garantita sono invece indicate nel modo seguente: durante la prima decade due giornate lavorative; durante la seconda decade una giornata lavorativa; durante la terza decade due giornate lavorative; 4. Che dunque le giornate di operativita' garantita, nelle quali sono assicurate, nell'ambito di ogni mese, le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse, risultano complessivamente aumentate rispetto alla previgente disciplina pattizia; 5. Che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo 3 novembre 2000 indicava i seguenti servizi dell'UIC: Servizio operazioni in cambi; Servizio applicazioni e strumenti informatici; Servizio organizzazione e servizi generali; 6. Che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo in esame indica i seguenti servizi dell'UIC: Servizio operazioni in cambi; Servizio risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi; 7. Che tale diversa individuazione delle strutture connesse all'erogazione dei pagamenti dipende da una mera riarticolazione dei servizi interni all'UIC, e non comporta variazioni rilevanti ai fini della presente valutazione, giacche', come emerge dall'analisi dell'allegato recante individuazione delle risorse destinate ad assicurare la garanzia delle prestazioni indispensabili, i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono quantificati in termini analoghi a quanto gia' previsto, con la presenza del titolare dell'ufficio o divisione, o di un suo sostituto, e del 30% degli addetti; 8. Che alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, assicurando nel complesso una garanzia delle prestazioni indispensabili superiore a quanto gia' previsto dagli accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, gia' valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinanza n. 233. Valuta idoneo: L'accordo in esame in tutte le sue parti; Dispone: La comunicazione della seguente delibera all'Ufficio Italiano dei Cambi, alle Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CID, e, per opportuna conoscenza, al Ministro del lavoro, al Ministro dell'economia e finanze, alla Banca d'Italia, all'ABI, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dispone inoltre La pubblicazione dell'accordo del 24 maggio 2006 in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2007 Il presidente: Martone |
| Accordo nazionale del 24 maggio 2006 - diretto a modificare parzialmente la vigente disciplina pattizia (accordi nazionali 3 novembre 2000 e 19 dicembre 2000 valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in GAZZETTA UFFICIALE n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233) per adeguarla alle variazioni intervenute nelle procedure di lavoro connesse all'attivita' di pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero - stipulato tra Ufficio Italiano Cambi (UIC) e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC/CISAL, UGL/Credito, SINDIRETTIVO/CIDA. Il giorno 24 maggio 2006: l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Capo del servizio personale dott. Pietro Viola, assistito dai dottori Bruno Vassallo e Fausto Mescolini del Servizio stesso; e la FISAC-CGIL rappresentata da Maria Assunta Marzotti, la FALBI rappresentata da Lucio Rizzo, Ferdinando Petrini, Paolo Maggi, il SINDIRETTIVO/CIDA rappresentato da Giovanni Lupi, Antonio Baldassarre, la FIBA-CISL rappresentata da Carlo Bortoloni, Vito Crociata, il SIBC/CISAL rappresentato da Mario Calcagno, Alfredo Alemanni, la UILCA-UIL rappresentata da Carlo Caporossi, la UGL-CREDITO rappresentata da Enrico Marino, hanno convenuto le seguenti modifiche agli accordi per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; Le parti Considerato che gli accordi per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero sottoscritti il 3 novembre 2000 (e successiva Nota integrativa del 19 dicembre 2000), valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 01/38 del 10 maggio 2001, prevedono delle giornate di operativita' finalizzate a garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 146/1990 (e successive modifiche) con riferimento al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero; Considerato che nelle procedure di lavoro connesse a tali pagamenti sono intervenute delle variazioni che rendono necessario modificare le giornate di operativita' garantita; Convengono le seguenti modifiche ai suddetti accordi: Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificita' del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni, funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati: durante la prima decade due giornate lavorative; durante la seconda decade una giornata lavorativa; durante la terza decade due giornate lavorative. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio: Servizio operazioni in cambi; Servizio risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi. L'operativita' delle strutture suddette sara' limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato. Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalita', seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianita' di servizio, nel senso che la rotazione iniziera' a partire da quelle da piu' lungo tempo addette alle funzioni interessate. 4. (Omissis). 5. (Omissis). Operativita' delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili (art. 1, comma 1, legge n. 146/1990) SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI. Direzione: 1 dirigente. Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri. Titolare o sostituto + 30% degli addetti. Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali. Titolare o sostituto + 30% degli addetti. SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI. Direzione: 2 dirigenti. Divisione Sistemi. Titolare o sostituto+30% degli addetti. Divisione Sviluppo e informatica d'utente. Titolare o sostituto+30% degli addetti. Ufficio Sicurezza e collegamenti telematici. Titolare o sostituto+30% degli addetti. Divisione Tecnica e dei servizi generali. Titolare o sostituto: area portineria: 30% degli addetti; area apertura e accettazione corriere: 30% degli addetti; area manutenzione immobiliare: 30% degli addetti. L'Amministrazione stipula il presente accordo con riserva di sottoporlo al presidente dell'Ufficio affinche' venga approvato o respinto nel suo complesso in sede di Consiglio.
Per l'Amministrazione (firmato) |per la FISAC-CGIL (firmato) |per la FALBI (firmato) |per la SINDIRETTIVO/CIDA (firmato) |per la FIBA-CISL (firmato) |per la SIBC/CISAL (firmato) |per la UILCA-UIL (firmato) |per la UGL-Credito (firmato) |
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