Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 novembre 2007
Autorizzazione, alla «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», ad espletare le procedure di conformita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dalla «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.» della somma di Euro 6.847,80 sul capitolo 3600, capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza del 7 agosto 2007, protocollo MiSE n. 51975 del 17 settembre 2007 con la quale la «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», con sede a Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
La societa' «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», e' autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:
gruppo di apparecchi I, categoria M1;
gruppo di apparecchi II, categoria 1:
apparecchi elettrici;
apparecchi non elettrici;
motori a combustione interna;
componenti;
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma;
allegato III - Esame CE del tipo;
allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
allegato V - Verifica su prodotto;
allegato IX - Verifica su unico prodotto;
gruppo di apparecchi I, categoria M2;
gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3:
apparecchi elettrici con nodi di protezione «o», «p», «q», «e», «i», «m», «n»;
apparecchi non elettrici;
motori a combustione interna;
componenti;
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione;
sistemi di protezione con funzione autonoma;
allegato III - Esame CE del tipo;
allegato VI - Conformita' al tipo;
allegato VII - Garanzia qualita' prodotti;
allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno ricevimento del fascicolo tecnico;
allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2.
La societa' «C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l.» e' tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2007
Il direttore generale: Bianchi
 
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