Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 giugno 2007
Modifiche al decreto 3 luglio 1992, recante: «Determinazione delle sedi degli uffici del giudice di pace del distretto di Genova».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente l'istituzione degli uffici del giudice di pace e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1992, registrato alla Corte di conti il 24 dicembre 1992, avente ad oggetto la determinazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace nel distretto della Corte di appello di Genova;
Vista la sentenza in data 7-28 novembre 2006 n. 6941/2006 della quarta sezione del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza del T.A.R. Liguria n. 336/1996, ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli avvocati di Genova per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 3 luglio 1992 nella parte in cui ha previsto, nel distretto della Corte di appello di Genova, sedi degli Uffici del giudice di pace non solo in Genova e Recco, ma anche in Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri;
Considerato pertanto che in esecuzione della predetta sentenza si deve procedere alla chiusura delle sedi del giudice di pace di Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri e al trasferimento degli affari pendenti alla sede del giudice di pace di Genova;
Ritenuto che, al fine di attenuare eventuali disagi per gli utenti e gli operatori del servizio giustizia, occorre differire l'efficacia del presente decreto entro un termine idoneo ad assicurare la realizzazione degli adempimenti amministrativi necessari e funzionali al nuovo assetto organizzativo degli uffici del giudice di pace del distretto di Genova determinatosi a seguito della pronuncia del giudice amministrativo;
Valutato che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto appare idoneo alle finalita' sopra evidenziate;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1992, recante «Determinazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace nel distretto della Corte di appello di Genova», pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1.
Le sedi degli uffici del giudice di pace nel distretto della corte di appello di Genova sono le seguenti:
Chiavari, Rapallo, Sestri Levante;
Genova, Recco;
Imperia;
La Spezia, Sarzana;
Massa, Aulla, Carrara, Pontremoli;
Sanremo, Bordighera, Taggia, Ventimiglia;
Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Varazze.».
 
Art. 2.
A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli uffici del giudice di pace di Pontedecimo, Sestri Ponente e Voltri cessano il loro funzionamento. I procedimenti pendenti alla medesima data sono trasferiti presso l'ufficio del giudice di pace di Genova.
Roma, 7 giugno 2007
Il Ministro: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 8, foglio n. 400
 
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