Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 ottobre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bruzon Cid Marina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Bruzon Cid Marina, cittadina spagnola, nata a Ceuta il 4 settembre 1977, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di psicologa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologa; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso 1'«Universidad de Almeria» in data 25 ottobre 2002; Considerato inoltre che la richiedente e' iscritta all'«Illustre Colegio Oficial de Psicologos de Ceuta» in data 13 febbraio 2007; Preso atto della documentazione attestante formazione ed attivita' professionale in atti allegata; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007; Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologa - sez. A, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un esame (orale) nelle seguenti materie: 1) psicologia generale; 2) psicologia dinamica; 3) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di un anno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bruzon Cid Marina, cittadina spagnola, nata a Ceuta il 4 settembre 1977, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale; 2) psicologia dinamica; 3) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 12 ottobre 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, ai fini dell'iscrizione come psicoterapeuta. d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. |
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