Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13033-XV.J(4480) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: IS 4-2005 (d.f.: CLASSIC BLUE) (massa attiva g 319,5); S 4-2006 (d.f.: GOLD WILLOW) (massa attiva g 311,4); IS 4-2007 (d.f.: DELAYED CRACKLE) (massa attiva g 302,4); IS 4-2020 (d.f.: TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 324,4); IS 4-2021 (d.f.: GOLD GLITTER) (massa attiva g 323,4); IS 4-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 283,4); IS 4-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 286,4); IS 4-2024 (d.f.: SILVER GLITTER WILLOW) (massa attiva g 291,4); IS 4-2050 (d.f.: BLUE & TWILIGHT GLITTER) (massa attiva g 329,4); IS 4-2057 (d.f.: BLUE & SILVER CASCADE) (massa attiva g 324,4); sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13014-XV.J(4483) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: IS 5-2022 (d.f.: RED GLITTER WILLOW) (massa attiva g 554,1); IS 5-2023 (d.f.: GREEN GLITTER WILLOW) (massa attiva g 567,1); IS 5-2059 (d.f.: MULTICOLOR) (massa attiva g 662,1); IS 5-2064 (d.f.: BLUE & LEMON) (massa attiva g 647,1); IS 5-2066 (d.f.: GREEN & VIOLET) (massa attiva g 659,1); IS 5-2099 (d.f.: GOLD GLITTER AND PURPLE) (massa attiva g 652,1); IS 5-2099 (d.f.: GOLD GLITTER WITH GREEN PISTIL) (massa attiva g 652,1); IS 5-3000 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO RED WITH TG TAIL) (massa attiva g 677,1); IS 5-3003 (d.f.: PURPLE TO GREEN) (massa attiva g 649,1); IS 5-3006 (d.f.: TWILIGHT GLITTER TO BLUE) (massa attiva g 659,1), sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.354-XV.J(4570) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 905ST+CR1 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR A) (massa attiva g 2095); Pirotecnica teanese srl 905ST+CR2 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR R) (massa attiva g 2095); Pirotecnica teanese srl 905ST+CR3 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR BL) (massa attiva g 2095); Pirotecnica teanese srl 905ST+CR4 (d.f.: SFERA 905 STELLE + CR V) (massa attiva g 2095), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.353-XV.J(4569) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 905TH-A (d.f.: SFERA 905 TH-A) (massa attiva g 1356); Pirotecnica teanese srl 905TH-G (d.f.: SFERA 905 TH-G) (massa attiva g 1356); Pirotecnica teanese srl 905TH-R (d.f.: SFERA 905 TH-R) (massa attiva g 1356); Pirotecnica teanese srl 905TH-V (d.f.: SFERA 905 TH-V) (massa attiva g 1356), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.352-XV.J(4568) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 905TH-DE1 (d.f.: SFERA 905 TH-DE A) (massa attiva g 1306); Pirotecnica teanese srl 905TH-DE2 (d.f.: SFERA 905 TH-DE G) (massa attiva g 1306); Pirotecnica teanese srl 905TH-DE3 (d.f.: SFERA 905 TH-DE R) (massa attiva g 1306); Pirotecnica teanese srl 905TH-DE4 (d.f.: SFERA 905 TH-DE V) (massa attiva g 1306), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.286-XV.J(4564) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 904C (d.f.: SFERA 904 CROCETTE) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-BL (d.f.: SFERA 904 CROCETTE BLU) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-V (d.f.: SFERA 904 CROCETTE VERDE) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-VI (d.f.: SFERA 904 CROCETTE VIOLA) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-R (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSSE) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-G (d.f.: SFERA 904 CROCETTE GIALLE) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-RS (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ROSA) (massa attiva g 784); Pirotecnica teanese srl 904C-A (d.f.: SFERA 904 CROCETTE ARGENTO) (massa attiva g 784), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.351-XV.J(4567) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 905PM (d.f.: SFERA 905 PIOGGIA MULTIFLASH) (massa attiva g 1833); Pirotecnica teanese srl 905PN (d.f.: SFERA PIOGGIA NERA) (massa attiva g 1833), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) loc. Crocelle fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.289-XV.J(4566) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Pirotecnica teanese srl 905G (d.f.: SFERA 905 GLITTERING) (massa attiva g 1875); Pirotecnica teanese srl 905G-BL (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A BLU) (massa attiva g 1875); Pirotecnica teanese srl 905G-V (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A VERDE) (massa attiva g 1875); Pirotecnica teanese srl 905G-R (d.f.: SFERA 905 GLITTERING A ROSSO) (massa attiva g 1875), sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) - loc. Crocelle - fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12683-XV.J(4436) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Martarello 03002 (massa attiva g 1815); Martarello 03002-1 (massa attiva g 1113); Martarello 03003 (massa attiva g 1815); Martarello 03003-1 (massa attiva g 1113), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12872-XV.J(4452) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Martarello 03006 (massa attiva g 1815); Martarello 03006-1 (massa attiva g 1113); Martarello 03008 (massa attiva g 547); Martarello 03009 (massa attiva g 1113); Martarello 03009-1 (massa attiva g 1225), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12684-XV.J(4435) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Martarello 03000 (massa attiva g 1815); Martarello 03000-1 (massa attiva g 1115); Martarello 03001 (massa attiva g 1815); Martarello 03001-1 (massa attiva g 1115), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arqua' Polesine (Rovigo) - loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13385-XV.J(4506) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Albieri torta 250 250A (massa attiva g 583,5); Albieri torta 250 250B (massa attiva g 796); Albieri torta 100 100A (massa attiva g 2945); Albieri torta 100 100E (massa attiva g 2765); Albieri torta 100 100M (massa attiva g 3155), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13386-XV.J(4507) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Albieri torta 100 100B (massa attiva g 2655); Albieri torta 100 100C (massa attiva g 2985); Albieri torta 100 100D (massa attiva g 3155); lbieri torta 100 100F (massa attiva g 2805); Albieri torta 100 100G (massa attiva g 2355), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13387-XV.J(4508) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Albieri torta 100 100H (massa attiva g 2945); Albieri torta 100 100I (massa attiva g 2655); Albieri torta 100 100L (massa attiva g 2655); Albieri torta 100 100N (massa attiva g 3995); Albieri torta 100 100A (massa attiva g 4367), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13388-XV.J(4509) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Albieri torta 49 501 (massa attiva g 1693); Albieri torta 49 502 (massa attiva g 1516); Albieri torta 49 503 (massa attiva g 1551); Albieri torta 49 504 (massa attiva g 1551), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4877-XV.J(4594) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: Albieri cono 500 RG (massa attiva g 144); Albieri cono 500 RGS (massa attiva g 144); Albieri cono 500 OR (massa attiva g 204); Albieri cono 500 ORCK (massa attiva g 204), sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13576-XV.J(4511) del 18 ottobre 2007, il manufatto esplosivo denominato «9/14 FARFALLE» (massa attiva g 623) e' riconosciuto, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno) loc. Serra fraz. Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13032-XV.J(4479) del 18 ottobre 2007, i manufatti esplosivi denominati: IS 4-4054 (d.f.: SINGLE YELLOW RING) (massa attiva g 230,4); IS 4-4055 (d.f.: SINGLE PURPLE RING) (massa attiva g 232,4); IS 4-5100 (d.f.: RED BEES) (massa attiva g 313,4); IS 4-5101 (d.f.: GREEN BEES) (massa attiva g 311,4); IS 4-5102 (d.f.: WHITE BEES) (massa attiva g 308,4); IS 4-5103 (d.f.: YELLOW BEES) (massa attiva g 314,4); IS 4-5104 (d.f.: PURPLE BEES) (massa attiva g 314,4); IS 4-5105 (d.f.: BLUE BEES) (massa attiva g 315,4); IS 4-5106 (d.f.: ORANGE BEES) (massa attiva g 305,4); IS 4-5107 (d.f.: LEMON BEES) (massa attiva g 316,4), sono riconosciuti, su istanza del sig. Foti Rocco, in nome e per conto della ditta «Fratelli Foti di Foti Rocco & C.», con fabbrica di fuochi artificiali in Sinopoli (Reggio Calabria), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. |