Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 3 ottobre 2007 |
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio applicate nel territorio della provincia di Arezzo. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Arezzo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955; Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. V/25157/70, riguardante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 51 del 18 aprile 1994; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997; Visto il decreto dell'8 aprile 2004 con cui la Direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe di facchinaggio valide per il biennio successivo nel territorio provinciale; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio; Sentite le associazioni datoriali e le associazioni del settore cooperativo; Considerate tutte le osservazioni e le valutazioni effettuate dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;
Decreta:
Art. 1. Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia Arezzo, in sostituzione delle tariffe determinate con regolamento dell'8 aprile 2004, sono le seguenti:
Tariffe in economia:
Prestazione giornaliera (8 ore): a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 127,88; b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: Euro 141,77; Prestazione giornaliera ad orario ridotto (4 ore): a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 66,49; b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici Euro 73,71; Prestazione oraria notturna: a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 22,38; b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: Euro 24,80. |
| Art. 2. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Arezzo, 3 ottobre 2007
Il direttore provinciale reggente: Fedele |
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