Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 3 ottobre 2007
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio applicate nel territorio della provincia di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Arezzo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge n. 407/1955;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1997, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. V/25157/70, riguardante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 51 del 18 aprile 1994;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il decreto dell'8 aprile 2004 con cui la Direzione provinciale del lavoro di Arezzo ha provveduto a determinare le tariffe di facchinaggio valide per il biennio successivo nel territorio provinciale;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio;
Sentite le associazioni datoriali e le associazioni del settore cooperativo;
Considerate tutte le osservazioni e le valutazioni effettuate dalle parti interessate nel corso degli incontri svolti;

Decreta:

Art. 1.
Le tariffe minime di facchinaggio, che dovranno essere applicate nel territorio della provincia Arezzo, in sostituzione delle tariffe determinate con regolamento dell'8 aprile 2004, sono le seguenti:

Tariffe in economia:

Prestazione giornaliera (8 ore):
a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 127,88;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: Euro 141,77;
Prestazione giornaliera ad orario ridotto (4 ore):
a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 66,49;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici Euro 73,71;
Prestazione oraria notturna:
a) attivita' manuale di facchinaggio: Euro 22,38;
b) attivita' di facchinaggio svolta con l'ausilio di mezzi meccanici: Euro 24,80.
 
Art. 2.
Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Arezzo, 3 ottobre 2007

Il direttore provinciale reggente: Fedele
 
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