Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 18 ottobre 2007
Riconoscimento, al prof. Antonio Cucino, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunita' europea dal prof. Antonio Cucino, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;
Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2007 (prot. n. 3335) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota datata 1° ottobre 2007 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Laurea in sociologia» conseguita presso l'Universita' degli studi di Salerno in data 24 novembre 1999;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Compulsory Education and Training» conseguito il 7 luglio del 2006 presso la Sheffield Hallam University (Gran Bretagna), posseduto dal cittadino italiano Cucino Antonio nato a Salerno il 12 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione», classe di concorso 36/A.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore generale: Dutto
 
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