Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 18 ottobre 2007 |
Riconoscimento, al prof. Antonio Cucino, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunita' europea dal prof. Antonio Cucino, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992); Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992; Visto il decreto direttoriale datato 4 aprile 2007 (prot. n. 3335) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; Vista la nota datata 1° ottobre 2007 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale); Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto: diploma di istruzione superiore: «Laurea in sociologia» conseguita presso l'Universita' degli studi di Salerno in data 24 novembre 1999; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Compulsory Education and Training» conseguito il 7 luglio del 2006 presso la Sheffield Hallam University (Gran Bretagna), posseduto dal cittadino italiano Cucino Antonio nato a Salerno il 12 dicembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di «Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione», classe di concorso 36/A. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 18 ottobre 2007
Il direttore generale: Dutto |
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