Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007 |
Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi. (Deliberazione n. 113/07/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre 2007; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita», ed in particolare gli articoli 1 e 2; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214; Vista la propria delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2003; Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 27 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 13 ottobre 2001; Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 31 luglio 2000, recante «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 7 agosto 2000; Vista la propria delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2006; Considerato che la Commissione europea, con lettera SG-Greffe (2005) D/206078, pur osservando che il mercato dei servizi mobili e personali mostrava evidenze di una maggiore competitivita' in termini dei prezzi e quote di mercato, rilevava, tuttavia, che gli operatori dei servizi mobili e personali (MNO) non avevano garantito l'accesso agli operatori virtuali (MVNO ed ESP) per fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio ed invitava, pertanto, l'Autorita' a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tendesse verso una struttura competitiva; Considerato che, a seguito delle sollecitazioni inoltrate dall'Autorita' nell'ambito della attivita' di monitoraggio suggerita dalla Commissione europea, gli operatori Vodafone Omnitel e Telecom Italia hanno comunicato di aver stipulato accordi per la fornitura dei servizi di accesso alla rete mobile con Coop, BT Italia, Poste Mobile e Carrefour Italia Mobile, in qualita' di ESP; Considerato che i predetti ESP avrebbero richiesto, secondo quanto riferiscono gli MNO, di poter disporre per i propri clienti di una specifica numerazione, riconoscibile ed utilizzabile dal punto di vista pubblicitario e commerciale; Considerato che, in conseguenza di quanto precede, alcuni MNO hanno avanzato richiesta di ulteriori indicativi del tipo 3XY da impiegare o come indicativo delle numerazioni da concedere in uso ai clienti del servizio o come codice di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica associato a ciascuna utenza mobile, motivando la richiesta stessa con la necessita' di utilizzare tali indicativi per i clienti degli ESP con i quali erano stati stipulati contratti di accesso alla rete mobile; Sentiti tutti gli operatori di rete mobile (MNO) nel corso delle audizioni del 27 luglio e del 14 settembre 2007; Considerato che nel corso delle audizioni gli MNO hanno concordato sulla necessita' di disporre di risorse di numerazione straordinarie nella misura di un indicativo 3XY per il servizio di comunicazione mobile e personale e di un codice di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, indipendentemente dal numero di ESP contrattualizzati con ciascun operatore, mentre hanno dichiarato di non ravvisare la necessita' di ulteriori assegnazioni per quanto riguarda i codici per l'instradamento della segnalazione; Considerato che tutti gli MNO hanno concordato sull'opportunita' di utilizzare codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a tre cifre secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' dalla specifica tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni; Considerato che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a tre cifre (3XY) prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione del tipo: (+39) 3XY 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al numero dell'utente, (+39) 3XY AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XY avanti al numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente; Considerato che un MNO ha ipotizzato di utilizzare, in maniera temporanea, l'eventuale ulteriore codice a tre cifre per l'accesso diretto ed il trasferimento delle chiamate al servizio di segreteria telefonica in una modalita' a quattro cifre, tramite l'aggiunta di una quarta cifra a discrezione del MNO assegnatario, ed, in particolare, ha dichiarato che diversamente la configurazione della propria rete non gli avrebbe consentito di garantire il servizio di segreteria telefonica ai clienti dei propri ESP, mettendo, in sostanza, questi ultimi in condizione di poter offrire solamente un servizio non completo e scarsamente competitivo; Considerato che la modalita' di utilizzo dei codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica a quattro cifre (3XYZ) prevede l'uso da parte degli utenti di numerazione del tipo: (+39) 3XYZ 3AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al numero dell'utente; (+39) 3XYZ AB U...U, ovvero aggiungendo il codice 3XYZ avanti al numero dell'utente e elidendo il primo 3 del numero dell'utente; Considerato, altresi', che tutti gli MNO hanno convenuto sulla necessita' che l'eventuale utilizzo da parte di un operatore di codici a quattro cifre non debba comportare impatti all'interconnessione ne' obblighi per gli altri operatori, nonche' il mancato rispetto del numero massimo di 15 cifre nel formato internazionale previsto dallo standard ITU E.164; Considerato che il Ministero delle comunicazioni, destinatario per competenza delle richieste di numerazione di cui al quarto Considerato, con nota del 22 giugno 2007, nel sollecitare all'Autorita' un parere in merito alle predette richieste, manifestava la propria favorevole valutazione, almeno per l'assegnazione agli operatori di rete mobile di un ulteriore indicativo per il servizio di comunicazione mobile e personale, rinviando ad ulteriori approfondimenti le richieste relative ai codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica; Considerato che la normativa vigente prevede l'assegnazione ad ogni operatore mobile: di ulteriori indicativi per fornire i servizi mobili e personali previa verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata (art. 4, comma 6 della delibera n. 9/03/CIR); di codici per l'instradamento della segnalazione senza specificare limitazioni a riguardo; di codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, specificando che sono del tipo 3XY, con X assegnato in conformita' con quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, in modo da mantenere il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra «X» e con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile, allo scopo di definire esattamente quale debba essere il codice da assegnare al singolo operatore di rete mobile, individuando di conseguenza un unico codice per ciascun operatore; Considerato che la delibera n. 544/00/CONS (confermata con la delibera n. 46/06/CONS concernente all'analisi del Mercato 15) prevede che gli operatori avanzati di servizi non sono assegnatari di numerazione propria; Considerato che, nell'attesa di verificare l'entita' dello sviluppo del mercato mobile a seguito dell'ingresso degli operatori virtuali, la limitata consistenza delle risorse di numerazione del tipo 3XY ne suggerisce un'assegnazione prudenziale ed efficiente nell'ambito dell'attuale normativa; Considerato, peraltro, che il quadro normativo vigente, emanato almeno in parte in uno scenario concorrenziale che non prevedeva la presenza degli operatori virtuali, se applicato rigidamente nella circostanza risulterebbe, di fatto, in un ostacolo all'ingresso nel mercato degli operatori virtuali (nelle vesti di MVNO od ESP) e potrebbe alterare i meccanismi concorrenziali; Considerato che la portabilita' del numero puo' essere richiesta dal cliente anche agli operatori ESP e che le richieste di portabilita' raccolte dagli operatori ESP devono essere trattate in modo non discriminatorio rispetto a quelle raccolte dagli altri operatori; Ritenuto che le norme in materia di assegnazione di numerazione per servizi mobili e personali possano trovare definitivo adeguamento nell'ambito della revisione in corso del Piano nazionale di numerazione; Ritenuto, tuttavia, che una misura urgente a carattere straordinario risulti necessaria al fine di consentire di dare risposta favorevole alle richieste di numerazione pendenti presso il Ministero delle comunicazioni e possa quindi evitare di ritardare l'offerta sul mercato dei servizi da parte degli ESP; Ritenuto opportuno, in via straordinaria, in virtu' delle motivazioni addotte, riservare le ulteriori risorse di numerazione ai clienti degli ESP ed individuare allo scopo un blocco di indicativi (37X) da riservare a tali assegnazioni, e ritenuto, altresi', che in caso di richiesta da parte degli operatori MNO o MVNO, possa essere assegnato un singolo indicativo per ciascuno di tali operatori, anche in deroga alla verifica dell'efficienza dell'utilizzazione di cui all'art. 4, comma 6, della delibera 9/03/CIR; Ritenuta sufficiente l'assegnazione di un singolo codice per l'instradamento della segnalazione a ciascun MNO o MVNO, anche in considerazione del fatto che l'Autorita' si riserva la possibilita' di prevedere, in carenza di numerazione, l'utilizzo di tecniche alternative per l'instradamento della segnalazione senza l'uso di numerazione E.164; Ritenuto di confermare che gli operatori mobili debbano garantire l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile; Ritenuto opportuno, anche al fine di ridurre il carico di segnalazione di rete intelligente, assegnare un ulteriore codice di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica, da dedicare all'uso da parte dei clienti degli ESP ancorche' da un punto di vista tecnico sia sufficiente un singolo codice per svolgere la relativa funzione; Ritenuto che una deroga alla normativa vigente sulla lunghezza dei codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica trovi giustificazione nei vincoli derivanti da alcune soluzioni realizzative che allo stato, comunque, costituiscono l'unico modo immediato di fornire alcuni servizi ai clienti degli ESP, e, di conseguenza, nell'urgenza di evitare ostacoli allo sviluppo della concorrenza nei servizi mobili; Ritenuto, infine, che tale deroga possa essere solo temporanea in considerazione delle specifiche tecniche di interconnessione e dei limiti sulla lunghezza della numerazione stabiliti dagli standard internazionali; Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «CASST»: codice di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica. |
| Art. 2. Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali 1. All'art. 9, della delibera n. 9/03/CIR sono aggiunti i seguenti commi: 3-bis. Gli indicativi 37X (con X=0..9), sono esclusivamente utilizzabili come indicativi per servizi di comunicazione mobili e personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli operatori ESP, per l'uso, da parte dei clienti di tali ultimi operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY. 3-ter. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione di cui al comma 3-bis in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 anche, in via straordinaria, in deroga alle verifiche di cui al medesimo comma, assegnando al massimo un indicativo per ciascun operatore di rete mobile. 3-quater. Nell'attribuzione di numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali agli operatori di rete mobile, ai fini delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, non sono presi in considerazione gli indicativi del tipo 37X, di cui al precedente comma 3-ter. |
| Art. 3. Codici di accesso diretto per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica 1. Il comma 1 dell'art. 2 della delibera n. 22/01/CIR e' sostituito con «Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonche' per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono attribuiti a ciascun operatore MNO o MVNO al massimo due CASST nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY. Per il primo CASST richiesto, viene mantenuto il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, e' pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo CASST e' riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli ESP». |
| Art. 4. Disposizioni finali e norme transitorie 1. I CASST di cui all'art. 3, comma 1, in via transitoria e per un periodo massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento. 2. Nel caso di utilizzo di CASST a quattro cifre, conformemente a quanto disposto dal comma 1, gli operatori ESP interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio, informano adeguatamente la clientela riguardo alla futura modifica della modalita' di utilizzo del servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica e del servizio di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un CASST a tre cifre. 3. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero delle comunicazioni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita' Roma, 9 ottobre 2007 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Savarese - Napoli |
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