Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 192
Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti gli articoli 687, 744, 801 ed 802 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17aprile 1956, n 561;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, di attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
Visto il regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE;
Visto l'Atto di indirizzo 17 luglio 2006, n. 902456, del Ministro dei trasporti, concernente l'implementazione dei programmi di verifica delle condizioni di sicurezza degli operatori aerei nazionali nonche' di quelli esteri con ispezioni a terra, in applicazione della direttiva 2004/36/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:
a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
b) atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
c) hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale.
2. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all'articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea.
3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione.
.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Gli articoli 687, 744, 801 ed 802, del codice della
navigazione cosi' recitano:
«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). -
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel
rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
come unica autorita' di regolazione tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo nel settore
dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai
regolamenti comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione
dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate
dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme
statutarie ed organizzative».
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi
istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della
Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche
occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della
sicurezza nazionale».
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC
effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai
programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di
bordo obbligatori».
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la
partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli
previsti dall'art. 801, emergono situazioni di pregiudizio
per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando
risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di
polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando
risulta accertato dalle autorita' competenti che
l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli
obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in
materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1058, l'ENAC,
anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della
societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili
quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento
di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav
S.p.a.».
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n 616, reca:
«Approvazione della Convenzione Internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944.»
- La legge 17 aprile 1956, n. 561. reca: «Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente.»
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 143.
- Il regolamento (CE) 2111/2005 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 27 dicembre 2005.
- L'art. 1 e l'allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni (2).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.
Allegato B
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2006, n. 137.
- La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
4 luglio 2003, n. L 167.
- Il regolamento (CE) 768 e' pubblicato nella G.U.C.E.
n. L 134 del 20 maggio 2006.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fermo: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tale fine necessarie;
b) norme internazionali di sicurezza: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;
c) ispezione a terra: l'esame di un aeromobile, effettuato conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni;
d) aeromobile di Paesi terzi: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non e' soggetta al controllo delle autorita' competenti di uno stato membro.



Nota agli articoli 2 e 4:
- Per la direttiva 2004/36/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Ispezioni a terra degli aeromobili
1. Ai fini del presente decreto legislativo, l'ispezione a terra e' la verifica delle condizioni di rispondenza di un aeromobile alle norme internazionali della sicurezza aeronautica, quali quelle previste dalla Convenzione di Chicago e dai suoi allegati, nel corso del transito dell'aeromobile presso un aeroporto, mediante controlli documentali, delle condizioni tecniche generali, dei danneggiamenti e delle anomalie esterne dell'aeromobile e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza dei passeggeri e del carico,
2. L'ispezione a terra di un aeromobile non ha lo scopo di determinare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile che sono attestate dal certificato di navigabilita' dello stesso, della cui validita' e' responsabile lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
 
Art. 4.
Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra
1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'articolo 1. lI programma e' di durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea.
2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo.
3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui:
a) le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti;
b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;
c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformita' dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette;
d) le informazioni disponibili dimostrano che le autorita' competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza;
e) le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 lasciano presumere che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza.
4. Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura e' messa in atto in modo non discriminatorio.
5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.
6. Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.



Nota agli articoli 2 e 4:
- Per la direttiva 2004/36/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Azioni conseguenti alle ispezioni a terra
1. L'ENAC, a seguito del completamento dell'ispezione a terra, provvede nel piu' breve tempo possibile ad informare il comandante dell'aeromobile o un rappresentante dell'operatore aereo dei risultati della stessa, provvedendo, altresi',ad introdurre nella sua banca dati e in quella centralizzata, gestita dall'Agenzia europea della sicurezza aerea, i rapporti compilati dal personale incaricato dell'ispezione.
2. Se sono stati constatati difetti tecnici o non conformita' rilevanti rispetto alle norme internazionali di sicurezza, l'ENAC invia il rapporto dell'ispezione a terra all'operatore dell'aeromobile ed all'autorita' dell'aviazione civile estera responsabile della sorveglianza sull'aeromobile, con la richiesta di adottare le opportune azioni correttive.
3. Se i difetti tecnici o le non conformita' rispetto alle norme internazionali di sicurezza comportano un rischio evidente per la sicurezza del volo, l'ENAC vieta la partenza dell'aeromobile fino a quando non siano state effettuate le azioni necessarie all'eliminazione dei difetti o delle non conformita'. Il divieto alla partenza dell'aeromobile e le condizioni per consentirne il decollo sono immediatamente comunicate dall'ENAC alle autorita' dell'aviazione civile dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.
4. Quando i difetti tecnici e le non conformita' di cui al comma 3 possono essere eliminati, in tutto o in parte solo presso un aeroporto diverso da quello in cui l'aeromobile e' stato ispezionato, l'ENAC concorda con le autorita' dell'aviazione civile, responsabili dell'esercizio o di immatricolazione dell'aeromobile, le condizioni per l'effettuazione del volo di trasferimento, senza passeggeri a bordo, verso l'aeroporto presso il quale effettuare i necessari interventi correttivi. Quando le carenze riscontrate incidono sulla validita' del certificato di navigabilita' dell'aeromobile, il divieto alla partenza e' revocato solo dopo che l'operatore ha ottenuto il permesso dagli Stati che saranno sorvolati durante il volo in questione.
5. In caso di ispezioni a terra dalle quali risulta che le azioni correttive per difetti o non conformita' rilevanti alle norme internazionali di sicurezza, richieste in precedenza sullo stesso aeromobile, non sono state eseguite o che i difetti e le non conformita' rilevanti sono presenti su altri aeromobili dello stesso operatore aereo, ovvero che la carenza delle condizioni di sicurezza e' riconducibile a disfunzioni strutturali dell'operatore aereo, l'ENAC informa la Commissione europea con la proposta di inserimento dell'operatore nell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieti operativi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2111/2005.
6. Nei casi di urgenza, quando risulta compromessa la sicurezza del volo, l'ENAC adotta le misure eccezionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005.



Nota all'art. 5:
- Per il regolamento (CE) 2111/2005 vedi note alle
premesse.



 
Art. 6.
Raccolta e scambio delle informazioni
1. L'ENAC sviluppa un sistema appropriato che garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle informazioni sulla sicurezza degli aeromobili di cui all'articolo 1 e che comprende:
a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
1) rapporti dei piloti;
2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
3) rapporti sugli incidenti;
4) altri organismi, indipendenti dalle autorita' dell'aviazione civile degli Stati dell'Unione europea
5) reclami;
b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
1) fermo dell'aeromobile;
2) divieto operativo comunitario o in un singolo Stato dell'Unione europea, per l'aeromobile o l'operatore;
3) interventi correttivi necessari;
4) contatti con l'autorita' dell'aviazione civile competente sull'operatore
c) informazioni complementari sull'operatore quali, ad esempio:
1) interventi correttivi realizzati;
2) ricorrenza delle anomalie.
2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorita' dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea.
4. L'ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorita' competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.
5. Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.



Nota all'art. 6:
- Per la direttiva 2004/36/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 7.
Tutela della riservatezza delle informazioni
1. L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell'articolo 5 e' disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 6, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1.5.
(omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.».



 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENAC svolge i compiti previsti agli articoli 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie di esponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato 1

(( (articolo 4, comma 5)

Manuale delle procedure SAFA comunitarie
per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali

1. Istruzioni generali.
1.1. Le ispezioni a terra nell'ambito del programma SAFA sono effettuate da ispettori in possesso delle conoscenze necessarie nel settore oggetto dell'ispezione, che coprono imperativamente gli aspetti tecnici, operativi e di navigabilita' qualora siano sottoposte a verifica tutte le voci dell'elenco di controllo. Quando un'ispezione a terra e' effettuata da due o piu' ispettori, i principali elementi dell'ispezione, vale a dire l'ispezione visiva all'esterno dell'aeromobile, l'ispezione nella cabina di pilotaggio e l'ispezione della cabina passeggeri e/o del compartimento di carico, possono essere distribuiti tra gli ispettori.
1.2. Prima di iniziare la parte dell'ispezione a terra che si svolge a bordo dell'aeromobile gli ispettori devono presentarsi e qualificarsi al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, a un membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente. Quando non e' possibile informare un rappresentante dell'esercente o quando a bordo o nei pressi dell'aeromobile non e' presente alcun rappresentante, il principio generale e' quello di non effettuare un'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA. In circostanze particolari si potra' decidere di procedere a un'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, ma tale ispezione si limitera' ad un controllo visivo dell'esterno dell'aeromobile.
1.3. L'ispezione deve essere quanto piu' completa possibile, nei limiti del tempo e delle risorse disponibili. E' pertanto possibile tralasciare alcune voci di ispezione se si dispone di tempo o di risorse limitati. In funzione del tempo e delle risorse disponibili per un'ispezione a terra SAFA, occorre scegliere le voci che saranno sottoposte a ispezione, in conformita' con gli obiettivi del programma SAFA comunitario.
1.4. Un'ispezione a terra non deve comportare un ritardo irragionevole nella partenza dell'aeromobile sottoposto a ispezione. I motivi ammissibili per un ritardo possono essere, tra gli altri, dubbi circa la corretta preparazione del volo, la navigabilita' dell'aeromobile, o ogni altro problema direttamente legato alla sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti. 2. Qualifiche degli ispettori.
2.1. Gli Stati membri fanno si' che, a partire dal l gennaio 2009, tutte le ispezioni a terra effettuate sul loro territorio nell'ambito del programma SAFA siano condotte da ispettori qualificati.
2.2. Gli Stati membri fanno si' che gli ispettori soddisfino i criteri in materia di qualifiche definiti in seguito.
2.3. Criteri in materia di qualifiche.
2.3.1. Criteri di ammissibilita'.
Come requisito di base per essere ammessi alla qualifica di ispettori SAFA, gli Stati membri si assicurano che i candidati possiedano la formazione aeronautica e/o le conoscenze pratiche pertinenti nel/nei loro settore/i d'ispezione, ossia:
a) esercizio degli aeromobili;
b) licenze del personale;
c) navigabilita' degli aeromobili;
d) merci pericolose.
2.3.2. Prescrizioni in materia di addestramento
Prima di ottenere la qualifica i candidati devono aver completato con successo una formazione comprendente:
un corso di teoria in aula impartito da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4;
una formazione pratica impartita da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4 oppure da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5, che agisce indipendentemente da qualsiasi organismo di addestramento SAFA;
una formazione sul luogo di lavoro impartita nel corso di una serie di ispezioni da un ispettore esperto nominato da uno Stato membro, come stabilito al punto 2.5.
2.3.3. Prescrizioni per il mantenimento della validita' della qualifica.
Gli Stati membri fanno si' che gli ispettori, una volta ottenuta la qualifica, ne mantengano la validita':
a) seguendo una formazione periodica che comprende corsi di teoria in aula impartiti da un organismo di addestramento SAFA come definito al punto 2.4;
b) effettuando un numero minimo di ispezioni a terra nel corso di ogni periodo di dodici mesi dall'ultima formazione SAFA seguita, salvo il caso in cui l'ispettore sia anche qualificato come ispettore delle operazioni di volo o della navigabilita' presso l'autorita' aeronautica nazionale di uno Stato membro ed effettui regolarmente ispezioni sugli aeromobili di esercenti nazionali.
2.3.4. Materiale esplicativo.
L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008, materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3.
2.4. Organismo di addestramento SAFA.
2.4.1. Un organismo di addestramento SAFA puo' fare parte dell'autorita' competente dello Stato membro oppure essere un organismo terzo.
Un organismo terzo puo':
essere parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro;
essere indipendente.
2.4.2. Gli Stati membri fanno si' che i corsi di formazione di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3, lettera a), impartiti dalla loro autorita' nazionale siano quantomeno conformi ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall'AESA.
2.4.3. Gli Stati membri che ricorrono a un organismo terzo per la formazione SAFA istituiscono un sistema di valutazione di tale organismo. Il sistema deve essere semplice, trasparente e proporzionato e tenere conto del materiale esplicativo pertinente elaborato e pubblicato dall'AESA. Tale sistema puo' tenere conto delle valutazioni effettuate da altri Stati membri.
2.4.4. E' possibile ricorrere a un organismo di addestramento terzo esclusivamente se la valutazione attesta che la formazione sara' impartita conformemente ai programmi pertinenti stabiliti e pubblicati dall'AESA.
2.4.5. Gli Stati membri fanno si' che i programmi di formazione delle loro autorita' competenti e/o i loro sistemi di valutazione degli organismi di addestramento terzi siano modificati in base alle eventuali raccomandazioni formulate al termine dei controlli di normalizzazione effettuati dall'AESA conformemente ai metodi di lavoro previsti dal regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.
2.4.6. Uno Stato membro puo' chiedere all'AESA di valutare l'organismo di addestramento e di emettere un parere sul quale lo Stato membro potra' basare la sua valutazione.
2.4.7. L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.
2.5. Ispettori esperti.
2.5.1. Uno Stato membro puo' nominare ispettori esperti, a condizione che essi soddisfino le prescrizioni pertinenti in materia di qualifiche stabilite dallo stesso Stato membro.
2.5.2. Gli Stati membri fanno si' che i criteri di cui al punto 2.5.1 contengano almeno le prescrizioni che seguono. La persona designata:
e' stata un ispettore SAFA qualificato nel corso dei 3 anni precedenti la nomina;
ha effettuato un minimo di 36 ispezioni SAFA nel corso dei 3 anni precedenti la nomina.
2.5.3. Gli Stati membri fanno si' che la formazione pratica e/o sul luogo di lavoro impartita dagli ispettori esperti sia basata su programmi adeguati elaborati e pubblicati dall'AESA.
2.5.4. Gli Stati membri possono inoltre incaricare i loro ispettori esperti di impartire una formazione pratica e/o sul luogo di lavoro a cittadini di altri Stati membri. L'AESA elabora e pubblica entro il 30 settembre 2008 materiale esplicativo dettagliato destinato ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente punto.
2.6. Disposizioni transitorie.
2.6.1. Gli ispettori SAFA che soddisfano i criteri di ammissibilita' di cui al punto 2.3.1, nonche' i criteri relativi all'esperienza recente di cui al punto 2.3.3, lettera b), alla data stabilita dall'articolo 3 della direttiva 2008/49/CE della Commissione sono considerati atti a svolgere la funzione di ispettore conformemente alle prescrizioni fissate nel presente capo.
2.6.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3.3, lettera a), gli ispettori ritenuti qualificati conformemente al punto 2.6.1 devono seguire una formazione continua impartita gradualmente da un organismo di addestramento SAFA prima del l luglio 2010, e successivamente alle condizioni stabilite al punto 2.3.3, lettera a). 3. Norme.
3.1. Le norme ICAO e le European Regional Supplementary Procedures (procedure supplementari regionali per l'Europa) dell'ICAO costituiscono le condizioni di riferimento sulla base delle quali si procede all'ispezione degli aeromobili e degli esercenti nell'ambito del programma SAFA comunitario. Inoltre, in occasione dell'ispezione delle condizioni tecniche di un aeromobile, si verifica la sua conformita' alle norme prescritte del produttore. 4. Procedure di ispezione.
Voci dell'elenco di controllo.
4.1. Le voci da sottoporre a ispezione sono selezionate tra quelle riportate nell'elenco di controllo della relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, che contiene 54 voci in totale (si veda l'Appendice 1).
4.2. L'ispezione e le eventuali risultanze devono essere riportate nella relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA, al termine dell'ispezione stessa.
Orientamenti dettagliati per il programma SAFA.
4.3. Ad ogni voce da sottoporre a ispezione riportata nell'elenco di controllo della relazione sull'ispezione a terra nell'ambito del programma SAFA e' associata una descrizione dettagliata che specifica la finalita' e il metodo dell'ispezione. Si fa inoltre riferimento alle prescrizioni pertinenti contenute negli allegati dell'ICAO. Tali orientamenti sono elaborati e pubblicati dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificati, se del caso, per adattarli alle norme in materia piu' recenti.
Inserimento delle relazioni nella base dati centralizzata del programma SAFA.
4.4. La relazione sull'ispezione e' inserita nella base dati centralizzata del programma SAFA nel piu' breve tempo possibile e, in ogni caso, al piu' tardi 15 giorni dopo la data dell'ispezione, anche nel caso questa non abbia dato luogo ad alcuna risultanza. 5. Categorie delle risultanze.
5.1. Per ogni voce d'ispezione sono definite come risultanze tre categorie di possibili deviazioni dalle norme pertinenti stabilite al punto 3.1. Le risultanze sono suddivise nelle seguenti categorie:
categoria 1: una risultanza avente una scarsa influenza sulla sicurezza;
categoria 2: una risultanza avente una significativa influenza sulla sicurezza;
categoria 3: una risultanza avente una grande influenza sulla sicurezza.
5.2. Le istruzioni sulla suddivisione in categorie delle risultanze sono elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato e modificate, se del caso, per adattarle al progresso tecnico e scientifico nel settore. 6. Azioni di follow-up da adottare.
6.1. Fatto salvo il disposto del punto 1.2, al termine dell'ispezione SAFA deve essere compilato un attestato d'ispezione comprendente almeno gli elementi indicati nell'Appendice 2 e ne deve essere consegnata una copia al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, ad un membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente presente a bordo o nei pressi dell'aeromobile. La persona che riceve l'attestato di ispezione deve firmare una ricevuta che viene conservata dall'ispettore. L'eventuale rifiuto di firmare la ricevuta e' annotato nel documento. Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato.
6.2. Sulla base della suddivisione delle risultanze in categorie sono state definite alcune azioni di follow-up da adottare. Le relazioni tra la categoria delle risultanze e il seguito da dare sono presentate nella classe di azioni e saranno sviluppate e pubblicate dall'AESA sotto forma di materiale esplicativo dettagliato.
6.3. Azione di classe 1: questa azione consiste nel fornire informazioni circa i risultati dell'ispezione a terra SAFA al comandante dell'aeromobile o, in sua assenza, a un altro membro dell'equipaggio di condotta o al piu' alto rappresentante dell'esercente presente. Tale azione consiste nel comunicare oralmente le informazioni e nella consegna dell'attestato di ispezione. Un'azione di classe 1 e' adottata dopo ogni ispezione, indipendentemente dal fatto che siano o non siano emerse risultanze.
6.4. Azione di classe 2: Tale azione consiste:
1) in una comunicazione scritta con l'esercente interessato contenente anche la richiesta di fornire prova delle azioni correttive adottate;
2) in una comunicazione scritta con lo Stato responsabile (Stato dell'esercente e/o d'immatricolazione) contenente i risultati delle ispezioni effettuate sugli aeromobili operati sotto il controllo di tale Stato in materia di sicurezza. La comunicazione contiene, se necessario, una richiesta di conferma che le azioni correttive di cui al punto 1 hanno dato i risultati attesi.
Gli Stati membri trasmettono all'AESA una relazione mensile sullo stato delle azioni che essi hanno adottato in seguito alle ispezioni a terra.
Un'azione di classe 2 e' adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a risultanze di categoria 2 o 3. Istruzioni dettagliate pertinenti saranno elaborate e pubblicate dall'AESA come materiale esplicativo dettagliato.
6.5. Azione di classe 3: un'azione di classe 3 e' adottata dopo ogni ispezione che ha dato luogo a una risultanza di categoria 3. Vista l'importanza delle risultanze di categoria 3 in relazione alla loro potenziale influenza sulla sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti, si distinguono le seguenti sottoclassi:
1) classe 3a - Limitazione delle operazioni di volo dell'aeromobile: l'autorita' competente che effettua l'ispezione a terra conclude che, in seguito alle carenze rilevate nel corso dell'ispezione, l'aeromobile puo' decollare soltanto osservando alcune limitazioni;
2) classe 3b - Azioni correttive prima del volo: l'ispezione a terra mette in evidenza carenze che impongono di adottare una o piu' azioni correttive prima del volo previsto;
3) classe 3c - Immobilizzazione a terra dell'aeromobile da parte dell'autorita' aeronautica nazionale che effettua l'ispezione: un aeromobile e' immobilizzato a terra quando, in seguito alle risultanze di categoria 3 (gravi), l'autorita' competente che effettua l'ispezione a terra non e' certa che l'esercente dell'aeromobile adottera' le misure correttive che si impongono prima del decollo, e cio' comporta un pericolo immediato per la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti. In tali casi, l'autorita' aeronautica nazionale che effettua l'ispezione a terra immobilizza l'aeromobile fino all'eliminazione del pericolo ed informa immediatamente le autorita' competenti dell'esercente interessato e dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile in questione.
Le azioni adottate a norma dei punti 2 e 3 possono includere un volo di posizionamento senza carico pagante fino alla base di manutenzione;
4) classe 3d - Divieto operativo immediato: uno Stato membro puo' reagire ad un pericolo manifesto ed immediato imponendo un divieto operativo conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

====> Parte di provvedimento in formato grafico <====
 
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