Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 194 |
Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47, comma 4; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE; b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea; c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio; d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari. 3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche: a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti. 5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 e l'allegato B della legge L. 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi' dispongono: "Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva. 7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere." "Allegato B Art. 1, commi 1 e 3) 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi. 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie). 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti. 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE. 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo". - La Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE", e' pubblicata nella Gazzetta uffuciale dell'Unione europea 31 dicembre 2004, n. L 390. - L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, cosi' dispone: "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza". - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993", abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n. 286, supplemento oridinario. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, supplento ordiario. Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, si vedano le note alle premesse. - Il Reg. (CE) 15-7-2002 n. 1592/2002 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 7 settembre 2002, n. L 240, e' entrato in vigore il 27 settembre 2002.
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| Art. 2. Autorita' competenti 1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono: a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse; b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso; b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi: 1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni; 2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito; d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili; e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione; f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica; g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni; h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo; i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo; l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con: 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo; 2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo; 3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto; m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Nota all'art. 3: - La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in vigore il 10 agosto 1998.
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| Art. 4. Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio 1. Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione. |
| Art. 5. Impianti fissi 1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso cui e' destinato l'apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso, al fine di non pregiudicare la conformita' dell'impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. 2. Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI. |
| Art. 6. Libera circolazione delle apparecchiature 1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura: a) misure per rimediare a un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato; b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o emittenti, quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere commercializzata o messa in servizio, finche' non e' stata resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Nota all'art. 6: - Per la Direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE si vedano le note all'art. 3.
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| Art. 7. Requisiti essenziali 1. Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell'allegato I. |
| Art. 8. Norme armonizzate 1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti. 2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE. 3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.
Note all'art. 8: - L'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, cosi' dispone: "Art. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunita' europee). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 5 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati. 2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate. 3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1." - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
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| Art. 9. Procedura di valutazione della conformita' per gli apparecchi 1. La conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e' dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche della procedura descritta nell'allegato III. |
| Art. 10. Marcatura CE 1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo e' stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita'. La marcatura CE e' apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V. 2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive. 3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE. 4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della marcatura CE. 5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita' competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8. |
| Art. 11. Altri marchi e informazioni 1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione. 2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunita', dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore. 3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. 4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio. 5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse istruzioni. |
| Art. 12. Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza 1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti: a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7; b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi; c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea. 2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione. 3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita' competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4. 4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e' consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario; b) l'accesso agli impianti fissi; c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove; e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso. 5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo. 6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. 7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati. 8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2. 9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi. 10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto. 11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.
Nota all'art. 12: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 13. Misure di salvaguardia 1. Nel caso in cui le autorita' competenti accertano che un apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione. 2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non e' conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 8; b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 8; c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8. 4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti adottano provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa. 5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato III, le autorita' competenti adottano le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Nota all'art. 13: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
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| Art. 14. Organismi notificati 1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI. 2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico. 3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII. 4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII. 6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi designati. 7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni. 8. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la designazione. 9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8. 10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 15. Sanzioni 1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione. 2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita' e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00. 8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura. |
| Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 16: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 17. Norma di rinvio 1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 18. Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla stessa data e' abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615. 2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente decreto legislativo, e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IX.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. 2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto. 3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto. 4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009. 5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1. 6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi competenti o notificati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le nuove disposizioni. L'eventuale regolarizzazione delle istanze avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 19: - Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano le note alle premesse.
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| Allegato I (previsto dall'articolo 7) REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 1. Requisiti in materia di protezione. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu' recenti, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. 2. Requisiti specifici per gli impianti fissi. Installazione e utilizzo previsto di componenti: Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche' gli impianti fissi sono in funzione. |
| Allegato II (previsto dall'articolo 9) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 (Controllo interno della fabbricazione) 1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilita' elettromagnetica. 2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati. 3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE. 4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione. 5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti essenziali e' attestata da una dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunita'. 6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nella Comunita' tengono la dichiarazione di conformita' CE a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione. 7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformita' CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore che immette gli apparecchi in questione nel mercato. 8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili. 9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato IV. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 9) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9 1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, completato come segue. 2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato. 3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformita' dell'apparecchio e' confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nella Comunita' attestante la conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato. 4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica. |
| Allegato IV (previsto dall'articolo 12) DOCUMENTAZIONE TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 1. Documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in particolare: una descrizione generale dell'apparecchio; documentazione attestante la conformita' alle norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte; quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della compatibilita' elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.; una dichiarazione dell'organismo notificato, se e' stata seguita la procedura di cui all'allegato III. 2. Dichiarazione di conformita' CE. La dichiarazione di conformita' CE deve contenere almeno gli elementi seguenti: 1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE; 2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 1; 3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita'; 4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e' dichiarata la conformita', per assicurare la conformita' dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE; 5. la data della dichiarazione; 6. le generalita' e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. |
| Allegato V (previsto dall'articolo 5) MARCATURA "CE" DI CUI ALL'ARTICOLO 10 La marcatura "CE" e' costituita dalla sigla "CE" nella seguente forma:
----> Vedere logo di pag. 33 <---- La marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e' ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato. La marcatura "CE" deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura "CE" deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento. Se l'apparecchio e' disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura "CE", quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali altre direttive. Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura "CE" indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio. Nota. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono soggetti all'obbligo della marcatura "CE" e della dichiarazione di conformita'. |
| Allegato VI (previsto dall'articolo 5) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE 1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime seguenti: a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari; b) competenza tecnica e integrita' professionale del personale; c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo; d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione; e) rispetto del segreto professionale da parte del personale; f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile; detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico. 2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2. |
| Allegato VII (previsto dall'articolo 14) MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE. 1. La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14, redatta secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, al Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico - Ufficio II - viale America, 201 - 00144 Roma), che ne trasmettera' copia al Ministero dello sviluppo economico (D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F2 - via Molise, 19 - 00187 Roma), dovra' contenere la dichiarazione del soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato VI e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo. 2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attivita' di attestazione di conformita'; b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni; c) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato; d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII; e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione di conformita'; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico; f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 2004/108/CE. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: a. requisito richiesto dalla direttiva; b. normativa adottata e prova da essa prevista; c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza; g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature; h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante; i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti; l) due copie della documentazione presentata. 3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovra' essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonche' mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura. |
| Allegato VIII (previsto dall'articolo 14) ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva; b) apparecchiature industriali; c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti; d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche; e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione; f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico; g) apparecchiature didattiche elettroniche; h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica; i) impianti fissi. |
| Allegato IX (previsto dall'articolo 18) TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE E LA DIRETTIVA 2004/108/CE
===================================================================== Direttiva 89/336/CEE | Direttiva 2004/108/CE ===================================================================== |Articolo 2, paragrafo 1, Articolo 1, punto 1 |lettere a), b) e c) --------------------------------------------------------------------- |Articolo 2, paragrafo 1, Articolo 1, punto 2 |lettera e) --------------------------------------------------------------------- |Articolo 2, paragrafo 1, Articolo 1, punto 3 |lettera f) --------------------------------------------------------------------- |Articolo 2, paragrafo 1, Articolo 1, punto 4 |lettera d) --------------------------------------------------------------------- Articolo 1, punti 5 e 6 | --------------------------------------------------------------------- Articolo 2, paragrafo 1 |Articolo 1, paragrafo 1 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2, paragrafo 2 |Articolo 1, paragrafo 4 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2, paragrafo 3 |Articolo 1, paragrafo 2 --------------------------------------------------------------------- Articolo 3 |Articolo 3 --------------------------------------------------------------------- Articolo 4 |Articolo 5 e Allegato I --------------------------------------------------------------------- Articolo 5 |Articolo 4, paragrafo 1 --------------------------------------------------------------------- Articolo 6 |Articolo 4, paragrafo 2 --------------------------------------------------------------------- Articolo 7, paragrafo 1, | lettera a) |Articolo 6, paragrafi 1 e 2 --------------------------------------------------------------------- Articolo 7, paragrafo 1, | lettera b) | --------------------------------------------------------------------- Articolo 7, paragrafo 2 | --------------------------------------------------------------------- Articolo 7, paragrafo 3 | --------------------------------------------------------------------- Articolo 8, paragrafo 1 |Articolo 6, paragrafi 3 e 4 --------------------------------------------------------------------- Articolo 8, paragrafo 2 | --------------------------------------------------------------------- Articolo 9, paragrafo 1 |Articolo 10, paragrafi 1 e 2 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9, paragrafo 2 |Articolo 10, paragrafi 3 e 4 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9, paragrafo 3 |Articolo 10, paragrafo 5 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9, paragrafo 4 |Articolo 10, paragrafo 3 --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 1, primo | comma |Articolo 7, Allegati II e III --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 1, secondo | comma |Articolo 8 --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 2 |Articolo 7, Allegati II e III --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 3 - | --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 4 - | --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 5 |Articolo 7, Allegati II e III --------------------------------------------------------------------- Articolo 10, paragrafo 6 |Articolo 12 --------------------------------------------------------------------- Articolo 11 |Articolo 14 --------------------------------------------------------------------- Articolo 12 |Articolo 16 --------------------------------------------------------------------- Articolo 13 |Articolo 18 --------------------------------------------------------------------- Allegato I, punto 1 |Allegato IV, punto 2 --------------------------------------------------------------------- Allegato I, punto 2 |Allegato V --------------------------------------------------------------------- Allegato II |Allegato VI --------------------------------------------------------------------- Allegato III, ultimo paragrafo - |Articolo 9, paragrafo 5 |
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