Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 198
Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), come modificata, dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ed in particolare, l'articolo 26-bis e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante
Codice delle assicurazioni private
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
«sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea»;
b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:
«4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione» sono soppresse.
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.».
4. L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi sostituito:
«1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.».
5. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.».
6. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.
Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). - 1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.».
7. All'articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «congrua» sono inserite le seguenti: «e motivata».
8. All'articolo 155, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.».
9. All'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.»;
b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose.»;
c) al comma 4, le parole: «e d)» sono sostituite con: «, d), d-bis) e d-ter)».
10. All'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
11. All'articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.».
12. All'articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
13. All'articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)».
14. L'articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.».



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.
- L'art. 9, della legge 6 febbraio 2007, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
40, S.O., cosi' recita:
«1. Dopo l'art. 26 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, e' aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis (Attuazione della direttiva 2005/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto
legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,
che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE,
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 3, anche i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti
importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo
minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo
di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni,
dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione
della direttiva, per adeguare gli importi minimi di
copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni
alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del
Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito
presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici -
CONSAP S.p.a., in caso di danni alle cose causati da un
veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a
euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle
cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia
intervenuto per gravi danni alle persone"».
2. All'art. 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n.
29, dopo le parole: «2004/113/CE» sono inserite le
seguenti: «, 2005/14/CE».
- L'allegato B, della legge 6 febbraio 2007, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
40, S.O., cosi' recita:
«Allegato B
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita'
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
- La direttiva 2005/14/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea 11 giugno 2005, n. L 149.
- La direttiva 72/166/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea. 2 maggio 1972, n. L 103.
- La direttiva 84/5/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea 11 gennaio 1984, n. L 8.
- La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea 4 luglio 1988, n. L 172.
- La direttiva 90/232/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea 19 maggio 1990, n. 129.
- La direttiva 2000/26/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea 20 luglio 2000, n. L 181.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.
- Il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006,
n. 164, reca:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di
riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e
12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo
quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo
dello stato patrimoniale risulti superiore ai
seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume
d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila
euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte
di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione-centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia
un'impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica e che non sia una societa' di
partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da
un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che
almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III,
titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese
italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il
25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
- Il testo degli articoli 25 e 125, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificati
dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 25 (Rappresentante per la gestione dei
sinistri). - 1. L'impresa, qualora intenda operare nel
territorio della Repubblica in regime di liberta' di
prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e
della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al
rappresentante possono essere indirizzate le richieste di
risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio
della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita'
competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento
dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita'
dei contratti stipulati dall'impresa in regime di liberta'
di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei
sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante
fiscale.».
«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati
in Stati esteri). - 1. Per i veicoli e i natanti soggetti
all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati
in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui
all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso
straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o
nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere
assolto, per la durata della permanenza in Italia,
l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si
considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione
secondo quanto previsto con regolamento adottato dal
Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione emesso
dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato
dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
assicurazione:
a) e' assolto mediante contratto di assicurazione
«frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto
all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione del
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale
italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso
l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in
possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale
di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso
dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si
considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di
accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali
accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi
dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica
agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata
ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano
anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta' di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
comma 4 non si applicano per l'assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati dalla
circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attivita' produttive.
- Il testo vigente dell'art. 134 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come sostituito
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 134 (Attestazione sullo stato del
rischio). - 1. L'ISVAP, con regolamento, determina le
indicazioni relative all'attestazione sullo stato del
rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli
a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se
persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario,
all'acquirente con patto di riservato dominio o al
locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo
agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le
modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
comma 1.
2. Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico
delle imprese di assicurazione, di inserimento delle
informazioni riportate sull'attestato di rischio in una
banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero,
qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di
consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all'art. 122, comma 1. In ogni caso
l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le
informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni.
4. L'attestazione e' consegnata dal contraente
all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato
un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce
l'attestato.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo gia'
assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna
variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e'
individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro
quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
- Il testo vigente dell'art. 148 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 148 (Procedura di risarcimento). - 1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate
nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del
luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per
i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta
giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve
essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto
con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi
diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere
accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,
all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi dell'art.
142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione e'
tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non puo'
rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono
sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di
sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non
puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da
parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro
di cui all'art. 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia
inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi
all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto».
- Il testo vigente dell'art. 155, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 155 (Accesso al Centro di informazione
italiano). - 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri
previsti all'art. 151, hanno diritto di richiedere al
Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data
del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di
scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione
nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al
risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della
Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni
abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della
Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento
richiedano al Centro di informazione italiano il nome e
l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che
ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi
diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad
ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria,
le forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati
del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di
informazione italiano i dati per i quali hanno interesse
motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai
veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti
nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i
centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri
per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati
forniti dal Centro di informazione italiano devono essere
disponibili in formato elettronico.
- Il testo vigente dell'art. 283 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 283 (Sinistri verificatisi nel territorio della
Repubblica). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da
assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una
impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e
che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la
volonta' del proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio
della Repubblica da uno Stato di cui all'art. 1,
lettera bbb), e nel periodo indicato all'art. 1,
lettera fff), punto 5), lo stesso risulti coinvolto in un
sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero
con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo
stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il
risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In
caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente
tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b),
d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla
persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al
comma 1, lettera c), il risarcimento e' dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni
alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno
e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti,
per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel
regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle
autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita'
permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a
favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
in base alle norme del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d),
d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei
massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per
i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il
mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e'
surrogato, per l'importo pagato, nei diritti
dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento
previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art.
258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha
provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art.
150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della strada in caso di
liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del
veicolo responsabile.
- Il testo vigente dell'art. 286 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 286 (Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata). - 1. La liquidazione dei danni per i sinistri
di cui all'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d),
d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa
designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle attivita'
produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni
anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del
periodo assegnato e fino alla data indicata nel
provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'art. 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo
di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su
proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per
il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione
dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP.».
- Il testo vigente dell'art. 287 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 287 (Esercizio dell'azione di
risarcimento). - 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 283,
comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e d-ter), l'azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di
assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo
raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo
di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi
prevista dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'azione per
il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato
ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art.
283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa
designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora
successivamente venga identificata l'impresa di
assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere
esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa
designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime
della strada, puo' tuttavia intervenire nel processo, anche
in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1,
lettere b), e) ed f), deve essere convenuto in giudizio
anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283,
comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio
anche il commissario liquidatore dell'impresa di
assicurazione.».
- Il testo vigente dell'art. 290 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 290 (Prescrizione dell'azione). - 1. L'azione
diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell'impresa designata, nei casi previsti dall'art. 283,
comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e d-ter) e' soggetta al
termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso
il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti
dell'impresa designata, nel caso previsto dall'art. 283,
comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia
prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in
liquidazione coatta.».
- Il testo vigente dell'art. 292 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 292 (Diritto di regresso e di surroga
dell'impresa designata). - 1. L'impresa designata che,
anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi
previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d, d-bis) e
d-ter) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili
del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche'
degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'art. 283, comma 1,
lettera c), l'impresa designata che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per
l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del
danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta
con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei
medesimi.».
- Il testo vigente dell'art. 317, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 317 (Altre violazioni). - 1. L'inosservanza degli
articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o
delle relative norme di attuazione, e' punita, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del
contrassegno o del certificato di assicurazione o
dell'attestazione sullo stato del rischio e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento
a euro quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis e
152, comma 5 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.



 
Art. 2.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3.
Norme abrogate
1. Dalla data di applicazione dei massimali di cui all'art. 1, comma 4, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993, abrogato dal presente decreto legislativo, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n. 153.



 
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