Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 199
Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti societa' di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 4, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di imposizione diretta
1. Al fine di conformare l'ordinamento interno alla direttiva 2005/19/CE, modificativa della direttiva 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni e altre operazioni di ristrutturazione aziendale concernenti societa' di Stati membri diversi, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 1, lettera a), dopo le parole: «mutua assicurazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003»;
b) all'articolo 166, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa' trasferita.»;
c) all'articolo 177:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di societa' controllate o collegate,» sono inserite le seguenti: «ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo»;
2) al comma 2 dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo»;
d) all'articolo 178, comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o piu' aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio;»;
2) alla lettera e) dopo le parole: «acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile», sono inserite le seguenti: «ovvero incrementi, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo».
e) all'articolo 179:
1) nel comma 1 le parole: «nelle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle lettere a), b) e b-bis)»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.».
2. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel comma 3, lettera e), dopo le parole: «scambi di azioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, (Legge comunitaria 2005.)» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9,
cosi' dispongono:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B. (Art. 1, commi 1 e 3).
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- La Direttiva 17 febbraio 2005 n. 2005/19/CE
«Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed
agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi,» e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2005, n. L
58.
- La Direttiva 23 luglio 1990 n. 90/434/CEE «Direttiva
del Consiglio relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni
parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi e al
trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra
Stati membri», pubblicata nella G.U.C.E. 20 agosto 1990, n.
L 225, e' entrata in vigore il 30 luglio 1990.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2005/19/CE e 90/434/CEE si vedano le
note alle premesse.
- L'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto qui
pubblicato e' il seguente:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione nonche' le
societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e
le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di impostahanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,
residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando,
successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.»
- L'art. 166 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti
dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli
stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso
realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese
individuali e le societa' di persone si applica l'art. 17,
comma 1, lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli
tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza, sono
assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta
anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento
all'estero della residenzafiscale, non compensate con i
redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in
diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione ai sensi dell'art. 84 e alle condizioni e
nei limiti indicati nell'art. 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale
all'estero da parte di una societa' di capitali non da'
luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa'
trasferita.»
- L'art. 177 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta,
mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una
partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359,
comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate, ovvero
incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo
statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto
indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai
soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a
condizione che il costo delle azioni o quote date in
permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in
cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella
parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
in societa', mediante i quali la societa' conferitaria
acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero
incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo
statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai
fini della determinazione del reddito del conferente, in
base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio
netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175,
comma 2.».
- L'art. 178 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 178 (Fusioni, scissioni conferimenti di attivo
scambi di azioni concernenti societa' di Stati membri
diversi). - 1. Le disposizioni del presente capo si
applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata,
cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e
privati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati
membri della Comunita' economica europea, purche' non si
considerino, per convenzione in materia di doppia
imposizione con Stati terzi, residenti fuori della
Comunita', che appartengano alle categorie indicate nella
tabella A allegata al presente testo unico, da considerare
automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva 90/434/CEE del
23 luglio 1990 del Consiglio delle Comunita' europee, e
siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella
B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro
la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che
nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il
10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento
dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella
lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei
quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle
azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in
misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel
soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei
beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che
la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario
sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti
della societa' scissa non superi il 10 per cento del valore
nominale della partecipazione ricevuta;
b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno
dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza
essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso
aziendale, una o piu' aziende o uno piu' complessi
aziendali a uno o piu' soggetti indicati nella stessa
lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei
quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti,
secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del
soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto
scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio
dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per
cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in
concambio.
c) ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad
altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in
Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia
residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti
tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel
territorio dello Stato, con riguardo alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle
operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote,
mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a)
acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai
sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
ovvero incrementi, in virtu' di un obbligo legale o di un
vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei
soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno
Stato della Comunita' diverso da quello del primo,
attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in
cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un
eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del
valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che
alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia
residente nel territorio dello Stato ovvero la
partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto
indicato nella lettera a).».
- L'art. 179 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale). - 1. Alle
operazioni indicate nelle lettere nelle lettere a), b) e
b-bis) dell'art. 178 si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario
non residente con riferimento alla stabile organizzazione
nello Stato italiano, limitatamente agli elementi
patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non
residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
della stabile organizzazione del conferente residente sono
imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con
deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato,
dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe
effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990. Il beneficiario
non residente subentra al conferente residente per tutti i
diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe aquelle
previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in
cui una societa' residente in Italia trasferisca la propria
residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo,
quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della
stabile organizzazione all'estero, il valore normale che
l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di
realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di
partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate
nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne'
di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle
stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei
soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione
dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di
scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli
articoli 58 e 68, comma 3.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile
organizzazione situata in un altro Stato membro, le
relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del
conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe
prelevato in assenza delle norme della direttiva 90/434/CEE
del 23 luglio 1990. In tal caso la partecipazione ricevuta
e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli
elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti
della disposizione di cui al precedente comma, di un
importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta
dovuta a saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i
componenti dell'azienda o del complesso aziendale che
abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle
lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti conferiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne vengano distolti.».
- L'art. 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal
decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni, nonche' il trasferimento della residenza
fiscale all'estero da parte di una societa';
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico
delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra societa'
controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, una delle quali avente sede legale in uno degli
Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per
cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».



 
Art. 2.
Decorrenza
1. Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e), concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 2), concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a fare data dal 1° gennaio 2006. La disposizione dell'articolo 1, comma 2, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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