Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 201 |
Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. 2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994», e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario. - La legge legge 6 febbraio 2007, n. 13 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per la Direttiva 6 lugli 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente; b) «componenti e sottounita»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente; c) «misure di esecuzione»: le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi; d) «immissione sul mercato»: l'introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata; e) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale; f) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al precedente periodo o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto; g) «mandatario»: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva; h) «importatore»: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro delle sue attivita'; i) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia; l) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto; m) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita; n) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita; o) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo; p) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo; q) «riciclaggio»: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; r) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore; s) «recupero»: ognuna delle operazioni previste nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; t) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi; u) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto riportato nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco; v) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili; z) «prestazione ambientale»: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico; aa) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto; bb) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita; cc) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia; dd) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali; ee) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output; ff) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
Note all'art. 2: - Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le note alle premesse - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse. - Gli allegati C, A e D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' dispongono: «Allegato C OPERAZIONI DI RECUPERO N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. R2 Rigenerazione/recupero di solventi. R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche. R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici. R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi. R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.». «Allegato A CATEGORIE DI RIFIUTI Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati. Q2 Prodotti fuori norma. Q3 Prodotti scaduti. Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione. Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivita' volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.). Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.). Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.). Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.). Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.). Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.). Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.). Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.). Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione e' giuridicamente vietata. Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.). Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attivita' di riattamento di terreni. Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.». «Allegato D Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002).», - La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione», e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in vigore il 10 agosto 1998.
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| Art. 3. Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione 1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera. 2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente decreto. |
| Art. 4. Autorita' competente 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato autorita' competente prevista dall'articolo 3 della direttiva 2005/32/CE, assicurando il coordinamento con le regioni e con le altre Amministrazioni interessate per le attivita' di rispettiva competenza.
Nota all'art. 4: - Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 5. Funzioni dell'autorita' competente 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento; b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione; c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione; d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10; e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18; f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea; g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato; h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti. |
| Art. 6. Supporto tecnico dell'autorita' competente 1. L'Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, forniscono supporto all'autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. |
| Art. 7. Controlli e verifiche 1. L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. 2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione. 3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. 5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.
Nota all'art. 7: - L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' dispone: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».
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| Art. 8. Responsabilita' dell'importatore 1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di: a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile; b) ottenere la dichiarazione di conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. |
| Art. 9. Marcatura e dichiarazione di conformita' 1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una dichiarazione di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla medesima misura. 2. La marcatura di conformita' CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I. 3. La dichiarazione di conformita' contiene gli elementi specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore. 4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE. 5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana. 6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo. |
| Art. 10. Clausola di salvaguardia 1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'. 2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di cui all'articolo 7, che il prodotto che consuma energia, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4. Ogni provvedimento adottato dall'autorita' competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento e' notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione. 5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita' e' riconducibile: a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2; c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2. 6. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono resi pubblici. |
| Art. 11. Valutazione di conformita' 1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V. 2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV. 3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorita' competente.
Nota all'art. 11: - Il Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)», e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.
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| Art. 12. Presunzione di conformita' 1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9. 2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e' considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. 3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.
Nota all'art. 12: - Il Regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica», e' pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.
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| Art. 13. Norme armonizzate 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate. 2. Allorche' l'autorita' competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE. 3. L'autorita' competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 13: - Per la Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 14. Disposizioni per i componenti e le sottounita' 1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'. |
| Art. 15. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1. L'autorita' competente collabora con le autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.
Nota all'art. 15: - Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 16. Informazione dei consumatori 1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano: a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione. 2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura. |
| Art. 17. Misure di esecuzione 1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le seguenti direttive comunitarie: a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico; c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti. 2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se: a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure: 1) decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 660, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; 2) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, recante norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999; 3) decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 marzo 2002, recante attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002; b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.
Note all'art. 17: - La Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE «Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi», e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 1992. - La Direttiva 3 settembre 1996, n. 96/57/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico», e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236. - La Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti», e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° novembre 2000, n. L 279. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario. - Il decreto ministeriale 10 novembre 1999 «Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE», e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 16 novembre 1999, n. 269. - Il decreto ministeriale 26 marzo 2002 «Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 18. Sanzioni 1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila. 2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila. 3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'autorita' competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 18: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6; il punto 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Note all'art. 19: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente: «Art. 6 (Immissione in commercio). - 1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'art. 8. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'art. 4. 3. (Abrogato). 4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.». - L'allegato I del suddetto decreto, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente: «Allegato I MARCATURA CE DI CONFORMITA' E MARCATURE SPECIFICHE 1. Marcatura CE di conformita'. - La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: CE. - In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono essere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm.».
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| Art. 20. Norme transitorie 1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 e all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura di esecuzione relativa al prodotto in questione. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, si applicano fino alla data di entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.
Note all'art. 20: - Gli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, supplemento ordinario, cosi' dispongono: «Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.». «Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, «Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici», e' pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, supplemento ordinario.
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| Art. 21. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato I (previsto dall'articolo 9) MARCATURA CE
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La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato. La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento. |
| Allegato II (previsto dall'articolo 9) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' La dichiarazione di conformita' deve contenere i seguenti dati: 1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguita'; 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata; 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 9) SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso: a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista; b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti; c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonche' sulle modalita' di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di ricambio e le possibilita' di potenziamento dei prodotti; d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE. |
| Allegato IV (previsto dall'articolo 11) CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO 1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformita' del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La documentazione contiene in particolare: a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui e' destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso; e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorche' le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III; g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile. 3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile. |
| Allegato V (previsto dall'articolo 11) SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA' (articolo 10) 1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Per valutare la conformita' del prodotto che consuma energia, ci si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 3. Sistema di gestione degli elementi ambientali Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo' dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita' alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte. Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue: a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformita' del prodotto che consuma energia e, se del caso, da mettere a disposizione; b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita', i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento; c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale; d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento; e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione. 3.2. Pianificazione Il fabbricante deve fissare e rivedere: a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto; b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; c) un programma per conseguire tali obiettivi. 3.3. Attuazione e documentazione 3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione dovrebbe specificare quanto segue in particolare: a) sono definite e documentate le responsabilita' e le autorita', allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento; b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti. 3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma energia contiene in particolare: a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui e' destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile; e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformita'; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III. 3.4. Azione di controllo e correttiva a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva; c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali. |
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