Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202 |
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989; Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2006, n. 113; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico; Vista la risoluzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) 117(52) e 118 (52) del 15 ottobre 2004; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione del traffico navale; Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale; Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La Dir. 7 settembre 2005 n. 2005/35/CE «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. - La Decisione quadro 12 luglio 2005 n. 2005/667/GAI «Decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi», pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255. - L'allegato B della legge legge 6 febbraio 2007 n. 13 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cosi' dispone: «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali. 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali. 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese. 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (3). 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).». - La legge 29 settembre 1980, n. 662, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - La legge 31 dicembre 1982, n. 979, «Disposizioni per la difesa del mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - L'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239, «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, cosi' dispone: - «Art. 7. - 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.». - La legge 7 marzo 2001 n. 51 «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61. - Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. - Il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 «Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE, dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n. 264. - Il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113 «Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2006, n. 68. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. - La legge 8 febbraio 2006 n. 61 «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52. - La legge 13 febbraio 2006 n. 87 «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61, S.O.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978; b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78; d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti; e) «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.
Note all'art. 2: - La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre 1980, n. 662, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. - L'art. 2 della convenzione Marpol 73/78 cosi' dispone: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario: 1. «Norme» indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente Convenzione. 2. «Sostanza nociva» indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione. 3. a) «Rigetto», quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo; b) Il "rigetto" non include: i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne' ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne' iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento. 4. «Nave» indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti; 5. «Autorita» indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita' e' il Governo dello Stato rivierasco interessato; 6. «Incidente» indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza; 7. «Organizzazione» indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.». - La Convenzione sul diritto del Mare e' stata ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
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| Art. 3. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. |
| Art. 4. Divieti 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. |
| Art. 5. Deroghe 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilita' di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Nota all'art. 5: - La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre 1980, n. 662, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
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| Art. 6. Misure di controllo per le navi che si trovano in porto 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorita' marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di irregolarita' o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, procede ad apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113. 2. Qualora l'Autorita' marittima competente per territorio, in base all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere stato violato il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, informa le Autorita' competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorita' dello Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in giudizio come parte civile.
Note all'art. 6: - Gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' dispongono: «Art. 11. - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque di mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli. Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile. Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.». «Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti. L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara' eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.». - Per il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 e il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. Misure di controllo per le navi in transito 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto scarico di sostanze inquinanti e' effettuato nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico: a) nel caso in cui il successivo porto di approdo e' situato in un altro Stato membro, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale Stato ai fini dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 1, e della individuazione dei provvedimenti da adottare; b) nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave e' situato in uno Stato terzo, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui e' situato tale porto ad adottare iniziative adeguate. 2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia effettuato, nell'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorita' marittima, qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le misure di cui all'art. 6 e ad informare le Autorita' dello Stato di bandiera della nave.
Nota all'art. 7: - Per gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si rimanda alla nota dell'art. 6.
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| Art. 8. Inquinamento doloso 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. |
| Art. 9. Inquinamento colposo 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. |
| Art. 10. Pene accessorie 1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorita' marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione.
Nota all'art. 10: - L'art. 1083 del Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' dispone: «Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). - L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacita' di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative all'interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.».
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| Art. 11. Divieto di attracco 1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Art. 12. Controlli ed accertamento delle violazioni 1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. 2. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la direzione del comandante del porto.
Note all'art. 12: - L'art. 57 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. cosi' dispone: «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.». - L'art. 1235 del suddetto codice della navigazione, cosi' dispone: «Art. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). - Agli effetti dell'art. 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione l'aerodromo e' compreso; 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria; 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare; 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi statali e privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.».
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| Art. 13. Comunicazione delle informazioni 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ogni tre anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva. |
| Art. 14. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, primo comma, e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Note all'art. 14: - Per la legge 31 dicembre 1982, n. 979, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 979 del 1982, come modificato dal presente decreto: «Art. 17. - Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.».
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| Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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