Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 203 |
Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006; Visto il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali; Vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti; Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 20 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Obiettivo 1. Il presente decreto individua misure di sicurezza marittima aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.». «Allegato B 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali. 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali. 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese. 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).». - Il regolamento (CE) n. 725/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 aprile 2004, n. L 129. - La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005, n. L 310. - Il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale.» Nota all'art. 1: - Per 1 regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «porto»: una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che ha al suo interno uno o piu' impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento; b) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; c) «punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti»: il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito all'attuazione, al controllo e all'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza di cui alle presenti norme; d) «Autorita' di sicurezza del porto»: Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del presente decreto; e) «Autorita' portuale»: gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. 2. Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.
Note all'art. 2: - Per il Regolamento (CE) n. 725/2004, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale». «Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge (19). Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge. 3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato. 4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica. 6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche. 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. 8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.».
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| Art. 3. Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorita' portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto. 3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali. |
| Art. 4. Amministrazione 1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonche' di sorvegliarne l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica applicazione. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002. |
| Art. 5. Conferenza di servizi per la sicurezza portuale 1. Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza di servizi per la sicurezza portuale con l'incarico di espletare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8, nonche' di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione. 2. La conferenza di servizi per la sicurezza portuale e' presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente dell'Autorita' portuale e l'Autorita' marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente dell'Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'agente di sicurezza del porto o loro delegati. 3. La conferenza di servizi puo' invitare, in relazione alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti territoriali, di associazioni interessate ed esperti di settore. 4. La conferenza di servizi si riunisce almeno due volte l'anno. Ove sussistano motivi di urgenza e di necessita', i membri della conferenza di servizi possono richiedere al presidente della conferenza medesima la convocazione straordinaria della stessa. Delle sedute della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali. 5. Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi sono svolte dal personale dell'Ufficio marittimo competente incaricato dal presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto. |
| Art. 6. Valutazione di sicurezza del porto 1. L'Autorita' portuale, per i porti di competenza, o l'Autorita' marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificita' delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonche' delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale. 2. Ogni valutazione di sicurezza del porto e' elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato I. 3. L'Autorita' portuale, ovvero l'Autorita' marittima, per l'elaborazione della valutazione di sicurezza puo' avvalersi, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, di esperti in materia di: a) conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme; b) riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; c) riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza; d) tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; e) metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza; f) conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi del porto; g) pratiche commerciali del porto; h) pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza; i) misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni; l) sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; m) trasporti e ingegneria civile; n) operazioni portuali; o) impatto economico delle misure di sicurezza sui porti. 4. La valutazione di sicurezza del porto e' adottata, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 ed e' approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto. |
| Art. 7. Autorita' di sicurezza del porto 1. Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Autorita' di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia, l'Autorita' di sicurezza del porto e' l'Autorita' responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorita' ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'articolo 8. 2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' portuale, l'Autorita' di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorita'. |
| Art. 8. Piano di sicurezza del porto 1. In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorita' di sicurezza elabora il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificita' delle diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004. 2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 10: a) le procedure da seguire; b) le misure da attuare; c) le azioni da intraprendere. 3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli. Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati. 4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonche' le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidita' delle operazioni e delle attivita' che si svolgono nel porto. 5. Il piano di sicurezza del porto e' adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto. 6. L'Autorita' di sicurezza del porto assicura che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III. 7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla valutazione di sicurezza, l'Autorita' di sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5, provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere approvate con le stesse modalita' di cui al comma 5. 8. Nei soli casi di motivata necessita' ed urgenza l'Autorita' di sicurezza del porto o l'Autorita' di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure ancorche' le stesse non siano previste nel piano di sicurezza del porto. |
| Art. 9. Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti 1. Il punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti comunica alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle presenti norme e le eventuali modifiche dello stesso. |
| Art. 10. Livelli di sicurezza 1. L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in conformita' alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004. 2. L'Autorita' di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessita' di conoscere, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili. 3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto puo' prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza. |
| Art. 11. Agente di sicurezza del porto 1. Per ciascun singolo porto ovvero per piu' porti di giurisdizione soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorita' di sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorita' portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata Autorita', ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell'ambito del rispettivo personale dipendente. 2. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale. 3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra loro. |
| Art. 12. Riesame, attuazione e controllo dei piani 1. L'Autorita' di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli articoli 6 e 8, eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli. 2. L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione. |
| Art. 13. Riservatezza e diffusione delle informazioni 1. Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del porto sono da considerarsi informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e pertanto ne e' vietata la divulgazione a chi non ha necessita' di conoscere. Nel caso in cui, in relazione al particolare stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario attribuire alla valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del porto una classifica di segretezza, dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nella vigente pubblicazione PCM - ANS «Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate». |
| Art. 14. Sanzioni amministrative 1. All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.».
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 1174 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 309. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'art. 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e' punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 6.197,00.».
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| Art. 15. Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bianchi, Ministro dei trasporti D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Amato, Ministro dell'interno Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato I (previsto dall'articolo 6, comma 2 VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEL PORTO La valutazione di sicurezza del porto forma la base su cui poggiano il piano di sicurezza del porto e la sua applicazione. La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi: individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che e' importante proteggere; individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilita' di verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorita'; identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorita' delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilita'; identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, delle politiche e delle procedure. A tale fine la valutazione copre almeno i seguenti aspetti: individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto, definendo cosi' anche i confini del porto. Sono compresi gli impianti portuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004, la cui valutazione del rischio servira' da base; individuazione dei problemi di sicurezza connessi con l'interfaccia fra gli impianti portuali e le altre misure di sicurezza del porto; individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza a causa della loro interazione con aree ad alto rischio; suddivisione del porto, se opportuno, in base alla probabilita' di attentati alla sicurezza. Le zone vanno valutate non solo sulla base del loro profilo quali potenziali bersagli, ma anche per la potenziale funzione di passaggio in caso di attacco diretto contro zone limitrofe; individuazione delle variazioni del rischio, per esempio stagionali; individuazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna zona, quali ubicazione, punti di accesso, approvvigionamento elettrico, sistema di comunicazioni, proprieta', utenza ed altri elementi ritenuti pertinenti dal punto di vista della sicurezza; individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto. Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento CE 725/2004, il porto nel suo insieme o una parte specifica della sua infrastruttura, un carico, bagagli, persone e mezzi di trasporto situati all'interno del porto possono essere l'oggetto immediato di una precisa minaccia; individuazione delle conseguenze specifiche di uno scenario di pericolo. Le conseguenze possono interessare una o piu' zone. Occorre individuare le conseguenze dirette e indirette, prestando particolare attenzione al rischio di perdite umane; individuazione del possibile grappolo di effetti di un incidente di sicurezza; individuazione delle vulnerabilita' di ciascuna zona; individuazione di tutti gli aspetti organizzativi connessi con la sicurezza complessiva del porto, fra cui la divisione esistente fra tutte le Autorita' di sicurezza e le norme e procedure in vigore; individuazione delle vulnerabilita' della sicurezza globale del porto, connesse con gli aspetti organizzativi, legislativi e procedurali; individuazione di misure, procedure e azioni volte a ridurre le vulnerabilita' critiche. Occorre prestare un'attenzione particolare ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell'accesso a tutto il porto o a specifiche parti di esso, fra cui l'identificazione di passeggeri, dipendenti del porto e altri lavoratori, visitatori ed equipaggi delle navi, nonche' i requisiti di monitoraggio delle zone e delle attivita' e il controllo delle merci e dei bagagli. Misure, procedure e azioni devono essere proporzionate alla percezione del rischio, che puo' variare da una zona all'altra del porto; individuazione del modo in cui misure, procedure e azioni debbano essere rafforzate in caso di aumento del livello di sicurezza; individuazione dei requisiti specifici per trattare determinati aspetti di sicurezza, quali merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone «sospetti», pacchi sconosciuti, pericoli noti, (per esempio bombe). Tali requisiti devono anche servire per determinare se sia preferibile risolvere il problema direttamente sul posto oppure trattarlo dopo il trasferimento in una zona sicura; individuazione di misure, procedure e azioni volte a limitare e mitigare le conseguenze; individuazione delle divisioni dei compiti che consentano l'applicazione adeguata e corretta delle misure, procedure e azioni individuate; focalizzazione dell'attenzione, ove appropriato, sul rapporto con altri piani di sicurezza (per esempio piani di sicurezza degli impianti portuali) e su altre misure di sicurezza esistenti. Occorre anche considerare il rapporto con altri piani di risposta (per esempio piano di risposta in caso di marea nera, piano di emergenza del porto, piano di intervento medico, piano in caso di disastro nucleare, ecc.); individuazione dei requisiti di comunicazione per l'attuazione delle misure e delle procedure; focalizzazione dell'attenzione su misure volte ad evitare la diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista della sicurezza; individuazione della necessita' di conoscere tutti i soggetti direttamente coinvolti, nonche' il pubblico, ove necessario. |
| Allegato II (previsto dall'articolo 8, comma 3 PIANO DI SICUREZZA DEL PORTO Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di sicurezza per il porto. Esso si basa sui risultati della valutazione di sicurezza del porto, riporta chiaramente le misure dettagliate e contiene un meccanismo di controllo che consente, ove necessario, l'adozione di misure correttive appropriate. Il piano di sicurezza del porto: definisce tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto. In funzione della valutazione di sicurezza del porto, misure, procedure ed azioni possono variare da una zona all'altra e alcune zone possono necessitare di misure preventive piu' rigorose. Occorre prestare un'attenzione particolare alle interfacce tra zone diverse, individuate dalla valutazione di sicurezza del porto, garantisce il coordinamento tra misure di sicurezza relative a zone aventi caratteristiche di sicurezza diverse, prevede, ove necessario, misure diversificate per diverse parti del porto, diversi livelli di sicurezza e specifiche informazioni di intelligence, individua una struttura organizzativa a supporto del miglioramento della sicurezza del porto. Sulla base di questi aspetti generali, il piano di sicurezza del porto assegna compiti e specifica piani di lavoro nei seguenti settori: requisiti di accesso. Per alcune zone, tali requisiti entrano in vigore solo se i livelli di sicurezza superano un determinato limite. Tutti i requisiti e tutti i limiti devono essere riportati dettagliatamente nel piano di sicurezza del porto, requisiti di controllo dei documenti di identita', dei bagagli e delle merci. I requisiti possono essere di applicazione solo in determinate zone ed essere di piena applicazione solo in talune di esse. Le persone in entrata o presenti in una determinata zona possono essere soggette al controllo. Il piano di sicurezza del porto rispecchia in modo appropriato i risultati delle valutazioni di sicurezza del porto, strumento di individuazione dei requisiti di sicurezza per ciascuna zona e ciascun livello di sicurezza. Se si ricorre a specifiche tessere di identificazione per fini di sicurezza del porto, occorre istituire procedure chiare per il rilascio, l'uso, il controllo e la restituzione di tali documenti. Tali procedure devono tener conto delle specificita' di determinati gruppi di utenti del porto, consentendo misure specifiche per limitare l'impatto negativo dei requisiti di controllo di accesso. Le diverse categorie devono comprendere almeno marinai, funzionari pubblici, coloro che vi lavorano o vi si recano abitualmente, residenti del porto e lavoratori o visitatori occasionali, collegamento con le Autorita' preposte al controllo delle merci, dei bagagli e dei passeggeri. Ove necessario, il piano deve disporre il collegamento dei sistemi di informazione e autorizzazione di tali Autorita', compresi eventuali sistemi di autorizzazione che precede l'arrivo, procedure e misure per il trattamento di merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone sospette, compresa l'individuazione di una zona di sicurezza, nonche' per altri casi di sicurezza e violazioni della sicurezza del porto, requisiti di monitoraggio per zone specifiche o attivita' che vi si svolgono. Le esigenze di soluzioni tecniche e le stesse soluzioni tecniche si baseranno sulla valutazione di sicurezza del porto, segnaletica. Le zone in cui vigono requisiti di accesso e/o controllo vanno segnalate adeguatamente. Le esigenze di controllo e di accesso tengono debito conto di tutte le pertinenti regolamentazioni e prassi esistenti. La sorveglianza delle attivita' deve essere indicata adeguatamente se la legislazione nazionale lo richiede, autorizzazioni di comunicazione e sicurezza. Tutte le pertinenti informazioni di sicurezza devono essere comunicate in modo appropriato in conformita' delle norme di autorizzazione di sicurezza contenute nel piano. In considerazione della delicatezza di talune informazioni, le comunicazioni sono autorizzate secondo necessita' (principio della «necessita' di sapere»), ma sono contemplate, ove necessario, procedure per le comunicazioni dirette al pubblico. Le norme di autorizzazione di sicurezza fanno parte del piano e sono volte a tutelare le informazioni sensibili dalla possibilita' di comunicazione non autorizzata, notifica degli incidenti di sicurezza. Onde garantire una risposta rapida, il piano di sicurezza del porto deve precisare chiari requisiti di notifica di tutti gli incidenti di sicurezza all'agente di sicurezza del porto e/o all'Autorita' di sicurezza del porto, integrazione con altri piani o attivita' di prevenzione. Il piano deve trattare specificamente l'integrazione con altre attivita' di prevenzione e di controllo esistenti nel porto, integrazione con altri piani di risposta e/o inclusione di specifiche misure, procedure e azioni di risposta. Il piano deve descrivere dettagliatamente l'interazione ed il coordinamento con altri piani di risposta e d'emergenza, con particolare riferimento al coordinamento con le pianificazioni per le emergenze antiterrorismo del Ministero dell'interno. Ove necessario, occorre risolvere i conflitti e le lacune, requisiti di formazione e per gli addestramenti, organizzazione operativa della sicurezza del porto e procedure di lavoro. Il piano di sicurezza del porto descrive dettagliatamente l'organizzazione di sicurezza del porto, la suddivisione dei compiti e procedure di lavoro. Esso descrive inoltre il coordinamento con gli agenti di sicurezza degli impianti portuali e delle navi, ove appropriato, e riporta i compiti della conferenza di servizi per la sicurezza del porto, ove esista, procedure per adattare e aggiornare il piano di sicurezza del porto. |
| Allegato III (previsto dall'articolo 8, comma 6 REQUISITI ESSENZIALI DELLE ESERCITAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a diciotto mesi, devono essere effettuate esercitazioni di addestramento che devono coinvolgere l'agente di sicurezza del porto, l'agente di sicurezza degli impianti portuali ed, ove possibile, l'agente di sicurezza delle societa' e l'ufficiale di sicurezza delle rilevanti navi se disponibili. Le richieste di partecipazione ad esercitazioni di addestramento comuni degli agenti di sicurezza delle societa' e/o degli ufficiali di sicurezza delle rilevanti navi devono essere formulate tenendo conto delle implicazioni di sicurezza e di lavoro per la nave. Le esercitazioni di addestramento devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilita' delle risorse e le risposte operative dei partecipanti. Tali esercitazioni di addestramento possono consistere in: 1) esercitazioni su grande scala o in situazione reale; 2) simulazioni teoriche o seminari, oppure; 3) possono essere associate ad altri tipi di esercitazioni, ad esempio interventi di emergenza sanitaria o altre esercitazioni delle Autorita' dello Stato. |
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