Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 200
Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica dei medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica ed il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio a norma del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
b) AIFA: Agenzia italiana del farmaco, istituita dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) buona pratica clinica (Good Clinical Practice o GCP) (o norme di buona pratica clinica): insieme di requisiti in materia di qualita' in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati ai fini del disegno, della conduzione, della registrazione e della comunicazione degli esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione di esseri umani;
d) Comitato etico: un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilita' di garantire la tutela dei diritti e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneita' degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato; che svolga i compiti di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alle norme di buona pratica clinica definite nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997 e al decreto del Ministro della salute in data 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006;
e) dossier per lo sperimentatore: raccolta di dati clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di sperimentazione che sono pertinenti per lo studio dei medesimi nell'essere umano;
f) Ispettorato GCP: Ispettorato di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che svolge i compiti richiamati al medesimo articolo 15 e che si identifica con l'«Ufficio attivita' ispettive di buona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, follow up delle ispezioni, promozione di norme e linee guida di buona pratica clinica, mutuo riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanza», di cui alla delibera dell'Agenzia italiana del farmaco 19 maggio 2005, n. 13, recante regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;
g) ispezioni: svolgimento da parte degli Uffici Ispettivi dell'AIFA o di autorita' regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorita' giudicano pertinenti ai fini della verifica della conformita' al presente decreto, alle norme di buona pratica clinica e alle altre norme vigenti nel settore delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. L'ispezione puo' svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso le strutture del promotore della sperimentazione o presso le strutture di organizzazione di ricerca a contratto, oppure in altri luoghi ritenuti appropriati dall'AIFA e dalle altre autorita' sopra richiamate;
h) medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia' ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione, ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell'ambito di una sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione;
i) Paesi terzi: Paesi non appartenenti all'Unione europea;
l) paziente: soggetto affetto da patologia o che comunque si trovi, anche solo temporaneamente, in uno stato di sofferenza fisica o psichica o di modificazione dei normali parametri fisiologici tale da determinare sofferenza fisica o psichica o rischi per la salute;
m) promotore: una societa', istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilita' di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica;
n) sperimentatore: un medico o un odontoiatra qualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabile dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro;
o) sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull'essere umano finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di uno o piu' medicinali sperimentali, o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno o piu' medicinali sperimentali, o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con l'obiettivo di accertarne la sicurezza o l'efficacia, nonche' altri elementi di carattere scientifico e non, effettuata in un unico centro o in piu' centri, in Italia o anche in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;
p) sperimentazione non interventistica: uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio ove l'assegnazione del paziente ad una determinata strategia terapeutica non e' decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale e' del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio, e nella quale ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio;
q) sperimentazioni a fini industriali o a fini commerciali: sperimentazioni promosse da industrie o societa' farmaceutiche o comunque da strutture private a fini di lucro, fatta eccezione per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, i cui risultati possono essere utilizzati nello sviluppo industriale del farmaco o a fini regolatori o a fini commerciali;
r) sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali: sperimentazioni cliniche che presentino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005;
s) uffici ispettivi: l'Ispettorato di cui alla lettera f), nonche' «l'Ufficio attivita' ispettive di buona pratica di fabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali, dei gas medicinali e coordinamento con l'ISS per gli adempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuo riconoscimento nel settore» e «l'Unita' dirigenziale con funzioni ispettive sulla produzione delle materie prime finalizzate alla produzione dei medicinali» di cui alla citata delibera dell'Agenzia italiana del farmaco 19 maggio 2005, n. 13.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B, della legge 25 gennaio 2006,
n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie.) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente art., puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie .
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
9 aprile 2005, n. L 91.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 439, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e'
pubblicato nella Gazzetta Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142
S.O.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
vedi note alle premesse.
- L'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Uff. 2 ottobre
2003, n. 229, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O., cosi' recita:
«Art. 48. (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica.) - 1. (omissis).
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
vedi note alle premesse
- L'art. 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 15 (Verifica dell'osservanza delle norme di
buona pratica clinica e di fabbricazione dei medicinali in
fase di sperimentazione). - 1. Per verificare l'osservanza
delle norme di buona pratica clinica e di buona prassi di
fabbricazione, il Ministero della salute, nell'ambito delle
risorse umane esistenti presso l'amministrazione designa
ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da
una sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o
i centri in cui si effettua la sperimentazione, lo
stabilimento di fabbricazione del medicinale sperimentale,
tutti i laboratori di analisi utilizzati nel corso della
sperimentazione e/o i locali del promotore della
sperimentazione, nonche' le strutture comunque coinvolte in
qualsiasi fase di attivita' connessa alle sperimentazioni.
Le ispezioni sono effettuate dal Ministero della salute,
che informa l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita',
le ispezioni e i risultati vengono riconosciuti da tutti
gli altri Stati membri. Gli ispettori devono seguire
specifico iter formativo senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
2. L'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA) coordina le ispezioni che ricadono nell'ambito delle
competenze ad essa attribuite dal regolamento (CEE) n.
2309/93; al riguardo uno Stato membro puo' chiedere
assistenza ad un altro Stato membro.
3. Al termine dell'ispezione viene elaborata una
relazione; i contenuti della relazione devono essere
comunicati al promotore della sperimentazione e alle
strutture interessate salvaguardandone gli aspetti
confidenziali. Essa puo' essere messa a disposizione degli
altri Stati membri, del Comitato etico e dell'Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), su
richiesta motivata. A seguito della relazione il competente
ufficio del Ministero della salute dispone le eventuali
prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione
conforme alle norme di buona pratica clinica.
4. La Commissione puo', su richiesta dell'Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA),
nell'ambito delle sue competenze previste dal regolamento
(CEE) n. 2309/1993, o di uno Stato membro interessato,
previa consultazione degli Stati membri interessati,
richiedere una nuova ispezione, qualora a seguito della
verifica dell'osservanza delle disposizioni della presente
direttiva risultino differenze tra Stati membri.
5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati
tra la Comunita' e Paesi terzi, la Commissione, su
richiesta motivata di uno Stato membro o di propria
iniziativa, o uno Stato membro possono proporre l'ispezione
di un centro di sperimentazione e/o della sede del
promotore della sperimentazione e/o del fabbricante
stabiliti in un Paese terzo. Tale ispezione viene
effettuata da ispettori della Comunita' adeguatamente
qualificati.
6. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto
delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
europea, vengono definite linee-guida sulla documentazione
relativa alla sperimentazione clinica, che costituisce il
fascicolo permanente della sperimentazione, nonche'
linee-guida sull'archiviazione, sull'idoneita' degli
ispettori e sulle procedure di ispezione per la verifica
della conformita' delle sperimentazioni alle disposizioni
del presente decreto legislativo.
7. Il decreto di cui al comma 6 viene aggiornato e
tiene conto delle revisioni adottate dalla Commissione
europea.
8. Gli ispettorati di Paesi terzi, qualora intendano
effettuare le ispezioni di cui al presente art., presso i
luoghi di cui al comma 1, devono, di volta in volta,
preventivamente notificarlo all'Ispettorato di cui al comma
14, almeno un mese prima della data prevista di ispezione;
a tale fine, il promotore della sperimentazione clinica che
riceve l'ispezione e' tenuto a comunicare tale procedura ai
relativi ispettorati.
9. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive su
sperimentazioni cliniche dei medicinali condotte all'estero
i cui risultati sono presentati per l'autorizzazione al
commercio in Italia sono a carico dell'azienda richiedente
l'autorizzazione.
10. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive
sulle organizzazioni private alle quali il promotore della
sperimentazione puo' affidare, come previsto dalle norme di
buona pratica clinica una parte o tutte le proprie
competenze in tema di sperimentazione clinica condotta a
fini industriali, sono a carico di dette organizzazioni.
11. Al personale che svolge le ispezioni di cui ai
commi 1, 2, 4, 5, 9 e 10 si applica quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, anche tramite specifiche differenziate previsioni
nei periodici aggiornamenti del relativo decreto
ministeriale; le relative spese sono a carico delle aziende
farmaceutiche e delle organizzazioni di cui al comma 10.
12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'art. 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le tariffe
relative ai commi 9, 10 e 11; i relativi importi sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati ad apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi
con successivo decreto del Ministro della salute, nonche'
assoggettate allo stesso regime di cui al comma 12
dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative
alle ispezioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, sono destinate alla copertura delle
spese per le ispezioni concernenti il controllo delle
sperimentazioni il cui promotore sia ente o struttura
pubblica o senza fini di lucro oppure associazione
scientifica senza fini di lucro, nonche' alla copertura,
non diversamente prevista dal presente art., di tutte le
spese per l'applicazione del medesimo.
14. Le attivita' inerenti le ispezioni sulle
sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al presente
art., sono svolte dalla competente Direzione generale, che
a tale fine sara' potenziata nell'ambito delle risorse
umane e strumentali esistenti del Ministero della salute,
anche per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) partecipazione alle attivita' comunitarie e
dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA), nonche' collegamento con gli altri Ispettorati
degli Stati membri e di Paesi terzi, per le finalita' del
presente art., nonche' al fine del mutuo riconoscimento
delle ispezioni in ambito europeo ed extraeuropeo;
b) promozione e realizzazione di iniziative per
l'informazione del personale suscettibile di verifiche
ispettive comunitarie.
15. Il personale appartenente a strutture private che
intende usufruire delle attivita' di cui al comma 14,
lettera b), dovra' versare una tariffa da stabilirsi con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990,
n. 407. Le entrate derivanti dalle predette tariffe sono
destinate alla copertura delle spese di cui al comma 14,
lettera b); i relativi importi sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, con riferimento ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, stabilisce:
a) i principi di buona pratica clinica e le linee guida dettagliate conformi a tali principi, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per la progettazione, la conduzione, la registrazione e la comunicazione degli esiti di sperimentazioni cliniche sull'essere umano di tali medicinali, al fine di assicurare la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti e la credibilita' dei dati concernenti la sperimentazione clinica stessa;
b) i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di tali medicinali, previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
c) le indicazioni dettagliate sulla documentazione relativa alla sperimentazione clinica, sull'archiviazione, sulla idoneita' degli ispettori e sulle procedure di ispezione previste dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
2. Il presente decreto legislativo non si applica alle sperimentazioni non interventistiche.



Note all'art. 2:
- L'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.-2. (omissis)
3. Con decreto del Ministro della salute, che traspone
nell'ordinamento nazionale i principi di buona pratica
clinica adottati dalla Commissione europea, sono stabilite
le linee guida dettagliate conformi a tali principi.».
- Il testo dell'art. 13, del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato all'art. 37
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali
in fase di sperimentazione). - 1. La fabbricazione di
medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, nonche' la
loro importazione, debbono essere autorizzate dal Ministero
della salute come previsto, ove applicabile, dal decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e, negli altri casi,
come previsto da specifico decreto del Ministro della
salute. Al fine di ottenere detta autorizzazione, il
richiedente e, del pari, in seguito il titolare, dovranno
soddisfare i requisiti almeno equivalenti a quelli che
saranno definiti con decreto del Ministro della salute,
tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea. Detti requisiti sono soddisfatti anche
ai fini dell'autorizzazione all'importazione di detti
medicinali.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1
deve disporre in maniera permanente e continua di un
direttore tecnico, responsabile in particolare
dell'adempimento degli obblighi specificati nel comma 3,
che possegga i requisiti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, fermi
restando i suoi rapporti con il fabbricante o
l'importatore, vigila affinche':
a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione
fabbricati in Italia o in Paesi dell'Unione europea o in
Paesi terzi nei quali vige un accordo di mutuo
riconoscimento con l'Unione europea nel settore della
fabbricazione dei medicinali sperimentali, ogni lotto di
medicinali sia stato prodotto e controllato secondo i
requisiti di buona pratica di fabbricazione dei medicinali
di uso umano stabiliti dalla normativa comunitaria, in
conformita' al fascicolo di specifica del prodotto e
secondo l'informazione notificata a norma dell'art. 9,
comma 2;
b) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione
fabbricati in un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione
sia stato prodotto e controllato secondo norme di buona
pratica di fabbricazione almeno equivalenti a quelle
stabilite dalla normativa comunitaria, conformemente al
fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto di
fabbricazione sia stato controllato secondo l'informazione
notificata a norma dell'art. 9, comma 2;
c) nel caso di un medicinale in fase di
sperimentazione che sia un medicinale di confronto
proveniente da Paesi terzi e dotato di autorizzazione
all'immissione in commercio, quando non puo' essere
ottenuta la documentazione che certifica che ogni lotto di
fabbricazione e' stato prodotto secondo norme di buona
pratica di fabbricazione almeno equivalenti a quelle
succitate, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto di
tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie
per confermare la sua qualita' secondo l'informazione
notificata trasmessa a norma dell'art. 9, comma 2.
4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio
dei lotti e' necessario attenersi a quanto stabilito
dall'allegato 13 alle norme di buona fabbricazione europee
(GMP). Nei casi di importazione da uno Stato dell'Unione
europea, i medicinali sottoposti a sperimentazione non
devono essere ulteriormente controllati quando gli stessi
sono corredati dai certificati di rilascio dei lotti
firmati dalla persona qualificata ai sensi della direttiva
75/319, nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere
a), b) o c). In tutti i casi, il direttore tecnico deve
attestare in un registro che ogni lotto di fabbricazione e'
conforme alle disposizioni del presente art.. Il registro
deve essere aggiornato contestualmente alla effettuazione
delle operazioni, e deve restare a disposizione del
personale ispettivo che svolge gli accertamenti di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
per un periodo di 5 anni.
5. Con decreto del Ministro della salute vengono
stabiliti i documenti inerenti l'autorizzazione della
sperimentazione da allegare alla documentazione per
l'importazione del farmaco in sperimentazione.
- Per l'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 3.
Principi di buona pratica clinica
1. La tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione prevale sugli interessi della scienza e della societa'.
2. Prima che una sperimentazione abbia inizio, devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto della sperimentazione, sia per la collettivita'. Una sperimentazione puo' essere iniziata e continuata solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.
3. Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in conformita' alla Dichiarazione di Helsinki sui principi etici per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani, adottata dall'Assemblea generale dell'Associazione medica mondiale, (1996) e nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e delle disposizioni normative applicabili.
4. Prima che il soggetto sia sottoposto a sperimentazione e' necessario acquisirne il consenso libero, specifico ed informato.
5. Le sperimentazioni cliniche devono essere valide dal punto di vista scientifico, descritte in un protocollo chiaro e dettagliato e guidate dai principi etici in tutti i loro aspetti.
6. Le informazioni cliniche e non cliniche, che siano disponibili su un farmaco in fase di sperimentazione, devono essere adeguate a giustificare la sperimentazione clinica in progetto.
7. La sperimentazione deve essere condotta in conformita' al protocollo che abbia preventivamente ricevuto il parere favorevole di un comitato etico indipendente e che definisca, tra l'altro, i criteri di inclusione ed esclusione dei soggetti della sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblicazione dei dati. Lo sperimentatore e il promotore tengono conto di tutte le indicazioni relative all'avvio e alla realizzazione della sperimentazione clinica espresse dal Comitato etico e dall'Autorita' competente.
8. Chiunque conduca o partecipi alla realizzazione della sperimentazione deve essere qualificato, in base alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire i propri compiti.
9. Devono essere attuati sistemi con procedure prefissate e da osservare per garantire la qualita' di ogni singolo aspetto della sperimentazione.
10. Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo preciso.
11. Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialita' previste dalle disposizioni normative applicabili.
12. Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura medica prese nel loro interesse ricadono sempre sotto la responsabilita' di un medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato.
13. I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti e conservati nel rispetto delle norme di buona fabbricazione applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.
 
Art. 4.
Osservanza della buona pratica clinica
1. Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi gli studi di biodisponibilita' e bioequivalenza, devono essere progettate, condotte e i loro esiti resi noti secondo i principi di buona pratica clinica di cui all'articolo 3.
2. Le linee guida dettagliate di buona pratica clinica per le sperimentazioni a fini industriali, da osservare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche, sono quelle stabilite dal presente decreto legislativo e dall'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 191 del 18 agosto 1997.
3. Le sperimentazioni a fini non industriali debbono seguire le linee dettagliate di buona pratica clinica di cui al presente decreto legislativo, tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 1 al richiamato decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 2.



 
Art. 5.
Comitato etico
1. Ciascun Comitato etico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, fatta salva la normativa delle Regioni e delle Province autonome, adotta le norme procedurali necessarie all'osservanza dei requisiti stabiliti nel medesimo decreto legislativo, ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8, nonche' necessarie all'applicazione di quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 12 maggio 2006.
2. I Comitati etici devono, in ogni caso, conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica di cui al Capo IV per almeno sette anni dopo il completamento della sperimentazione stessa.
3. Parte integrante dei compiti dei Comitati etici e' la trasmissione delle informazioni alle Autorita' competenti e all'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 5:
- Gli artt. 6, 7, 8, del citato decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211 cosi' recitano.
«Art. 6 (Comitato etico). - 1. Il comitato etico deve
emettere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi
sperimentazione clinica in merito alla quale e' stato
interpellato.
2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma
1, tenendo in particolare considerazione:
a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione
clinica e del disegno dello studio;
b) se la valutazione dei benefici e dei rischi
prevedibili soddisfi quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera a), se le conclusioni siano giustificate;
c) il protocollo;
d) l'idoneita' dello sperimentatore e dei suoi
collaboratori;
e) il dossier per lo sperimentatore;
f) l'adeguatezza della struttura sanitaria;
g) l'adeguatezza e la completezza delle informazioni
scritte da comunicare al soggetto e la procedura da seguire
per sottoporre allo stesso il consenso informato, nonche'
la giustificazione per la ricerca su persone che non sono
in grado di dare il loro consenso informato per quanto
riguarda le restrizioni specifiche stabilite dall'art. 3;
h) le disposizioni previste in materia di
risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili alla
sperimentazione clinica;
i) le disposizioni in materia di assicurazione
relative al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti
dall'attivita' di sperimentazione, a copertura della
responsabilita' civile dello sperimentatore e del promotore
della sperimentazione;
l) gli importi e le eventuali modalita' di
retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi
natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e
l'eventuale indennita' dei soggetti inclusi nella
sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto tra
il promotore della sperimentazione e il centro
sperimentale;
m) le modalita' di arruolamento dei soggetti e le
procedure informative per diffondere la conoscenza della
sperimentazione nel rispetto di quanto previsto al riguardo
dalle norme di buona pratica clinica e nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti.
3. Il comitato etico nel caso di sperimentazioni
monocentriche, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda presentata dal promotore della
sperimentazione nella forma prescritta, comunica al
promotore stesso, al Ministero della salute e all'autorita'
competente, il proprio parere motivato. Nel caso di
sperimentazioni multicentriche si applica quanto disposto
dall'art. 7.
4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della
domanda di cui al comma 3, puo' una sola volta chiedere di
acquisire informazioni integrative a quelle gia' fornite
dal promotore della sperimentazione; in questo caso il
termine previsto al comma 3 e' sospeso fino
all'acquisizione delle informazioni di cui sopra.
5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine di cui al
comma 3, fatte salve le sperimentazioni che utilizzano
prodotti per la terapia genica e la terapia cellulare
somatica, nonche' tutti i medicinali che contengono
organismi geneticamente modificati, per le quali e' ammessa
una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine
e' prorogato di altri novanta giorni in attesa
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute.
Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun limite
di tempo per il periodo di valutazione della domanda.
6. Il contratto di cui al comma 2, lettera l), deve
essere stipulato tra il responsabile legale del centro
sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della
sperimentazione, entro i tempi previsti dall'art. 9 per
l'esame delle domande da parte dell'autorita' competente,
fermo restando che l'entrata in vigore di detto contratto
e' subordinata al parere favorevole di cui al comma 1, e
all'espletamento delle procedure di cui all'art. 9.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12-bis,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono aggiornati, ad invarianza di spesa, i
requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni
cliniche dei medicinali.».
«Art. 7 (Parere unico). - 1. Nel caso di
sperimentazioni cliniche multicentriche condotte solo in
Italia, o in Italia e in altri Paesi, il parere motivato
sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitato etico
della struttura italiana alla quale afferisce lo
sperimentatore coordinatore per l'Italia, entro trenta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda
di cui all'art. 8, presentata dal promotore della
sperimentazione nella forma prescritta; la sperimentazione
non puo' avere inizio in nessun sito prima dell'espressione
di detto parere.
2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione
possono comunicare al comitato etico di cui al comma 1,
eventuali osservazioni. Il comitato etico di cui al comma
1, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
presentata nella forma prescritta, di cui all'art. 8,
comunica al promotore della sperimentazione, agli altri
comitati etici interessati dalla sperimentazione e al
Ministero della salute il proprio parere.
3. Il parere favorevole puo' essere solo accettato
ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione
stessa; i comitati etici di tutti i centri in cui e'
effettuata la sperimentazione possono modificare la
formulazione del consenso informato limitatamente ai
soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e
subordinare all'accettazione di tali modifiche la
partecipazione alla sperimentazione. I comitati etici dei
centri partecipanti hanno competenza nel giudicare tutti
gli aspetti del protocollo. L'accettazione o il rifiuto del
parere del comitato di cui al comma 1, adeguatamente
motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei centri
collaboratori al promotore della sperimentazione, agli
altri comitati dei centri partecipanti e alle Autorita'
competenti entro un massimo di trenta giorni a decorrere da
quello in cui hanno ricevuto detto parere unico.
4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche
le proroghe di cui all'art. 6, comma 5, sono previste solo
per il comitato etico di cui al comma 1.».
«Art. 8 (Modalita' di presentazione della domanda per
il parere del comitato etico). - 1. Tenuto conto delle
indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
europea, il Ministro della salute stabilisce, con proprio
decreto, il modello e la documentazione necessaria per
inoltrare la domanda di parere al comitato etico, di cui
agli articoli 6 e 7 da parte del promotore della
sperimentazione, indicando in particolare le informazioni
per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le garanzie
appropriate per la tutela dei dati personali.
2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche,
la domanda di cui al comma 1 e' presentata
contemporaneamente dal promotore della sperimentazione,
anche ai comitati etici degli altri centri partecipanti
alla sperimentazione stessa.».
- Il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato
all'art. 36 dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Scambio di informazioni). - 1. I Comitati
etici ed i soggetti promotori della sperimentazione
comunicano all'autorita' competente, alla Regione o
Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in
ogni caso all'AIFA, anche ai fini dell'inserimento nelle
banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:
a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di
cui all'art. 9, comma 2;
b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma
dell'art. 9, comma 3;
c) le eventuali modifiche apportate al protocollo a
norma dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b);
d) il parere favorevole del comitato etico;
e) la dichiarazione di inizio, di eventuale
interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i
dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni
dell'eventuale interruzione.
2. Su richiesta motivata di uno Stato membro,
dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA) o della Commissione, il Ministero della salute
fornisce qualsiasi informazione supplementare sulla
sperimentazione in questione, oltre a quelle gia' inserite
nella banca dati europea, ottenendola dall'autorita'
competente alla quale e' stata presentata la domanda di
autorizzazione. Il Ministero della salute inserisce nella
banca dati europea l'indicazione delle ispezioni effettuate
sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.
3. Il modello, i dati e le relative modalita' di
inserimento degli stessi nella banca dati europea, il cui
funzionamento e' assicurato dalla Commissione stessa con la
partecipazione dell'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA), nonche' i metodi per lo scambio
elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del
Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni
dettagliate pubblicate dalla Commissione europea. Tali
indicazioni dettagliate sono elaborate in modo da
salvaguardare la riservatezza dei dati.
4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni gia' operante
presso la Direzione generale della valutazione dei
medicinali e la frarmacovigilanza, quale parte
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
istituito ai sensi del comma 7 dell'art. 68 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' incaricato di svolgere,
nell'ambito delle dotazioni organiche della medesima
Direzione generale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, i seguenti compiti:
a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
dei relativi rapporti con i dati regionali da trasmettere
alle singole regioni;
b) raccordo con la banca dati centrale europea;
c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
d) redazione di rapporti annuali e parziali,
indirizzati alle regioni e agli operatori di settore, che
descrivano in maniera quali-quantitativa, anche su base
regionale e locale, lo stato della ricerca clinica
farmacologica in Italia;
e) realizzazione, di intesa con le regioni, di
iniziative di formazione per il personale coinvolto nella
sperimentazione clinica dei medicinali.».



 
Art. 6.
Promotore
1. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA e sentite le associazioni di categoria, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i promotori delle sperimentazioni a fini industriali, per l'esercizio delle attivita' da loro direttamente svolte in Italia in qualita' di promotori, necessari ai fini della garanzia della qualita' delle sperimentazioni.
2. Il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' attestato dal promotore mediante autocertificazione presentata al Comitato etico insieme alla domanda a fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
3. Il promotore puo' delegare in tutto o in parte le sue funzioni connesse con la sperimentazione, a una societa', a un'istituzione o a un'organizzazione in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Il promotore puo' altresi' delegare una parte delle sue funzioni ad una persona fisica, purche' in possesso dei requisiti minimi previsti, per le funzioni equivalenti, dal suddetto medesimo decreto ministeriale. In tutti i casi il promotore conserva la responsabilita' di garantire che la realizzazione delle sperimentazioni e i dati finali generati dalle medesime soddisfino le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, del presente decreto e delle norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.
4. I Comitati etici verificano che la sperimentazione presentata ai sensi del decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004 non sia sperimentazione ai fini industriali. In tale caso gli oneri connessi con tale sperimentazione sono a carico del promotore.
5. La medesima persona puo' contemporaneamente svolgere il ruolo di promotore e di sperimentatore nel caso in cui lavori alle dipendenze delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, e limitatamente ai casi in cui svolga il ruolo di promotore di sperimentazioni a fini non industriali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
6. Per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al presente decreto non sono consentiti accordi di carattere economico diretti tra il promotore e lo sperimentatore. Tali accordi possono essere stipulati solo con l'amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore.



Note all'art. 6:
- L'art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, cosi' recita:
«Art. 20 (Disposizioni a carattere generale). - 1.-2.
(omissis).
3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti
requisiti minimi di cui devono essere in possesso
organizzazioni private alle quali il promotore della
sperimentazione puo' affidare una parte o tutte le proprie
competenze in tema di sperimentazione clinica, come
previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme
restando le responsabilita' del promotore della
sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione
stessa.».
- Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 5.»



 
Art. 7.
Dossier per lo sperimentatore
1. Il dossier per lo sperimentatore, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, deve contenere almeno le informazioni relative alle tematiche elencate nel paragrafo 7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, da presentare in forma concisa, semplice, obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria, in modo tale da consentire allo sperimentatore clinico o al potenziale sperimentatore, nonche' al Comitato etico di comprenderle e di effettuare una valutazione imparziale, sotto il profilo dei rischi e benefici, dell'adeguatezza della sperimentazione clinica in progetto.
2. Il comma 1 si applica anche ad ogni aggiornamento del dossier per lo sperimentatore.
3. Se il medicinale in fase di sperimentazione e' provvisto di una AIC, il riassunto delle caratteristiche del prodotto puo' sostituire il dossier per lo sperimentatore, fatta salva la necessita' di integrare tale riassunto con le informazioni riguardanti ogni eventuale ulteriore uso diverso da quello previsto nel provvedimento di AIC.
4. Il dossier per lo sperimentatore e' convalidato e aggiornato dal promotore almeno una volta l'anno.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
a) «sperimentazione clinica»; qualsiasi studio
sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti
clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di
uno o piu' medicinali sperimentali, e/o a individuare
qualsiasi reazione avversa ad uno a piu' medicinali
sperimentali, e/o a studiarne l'assorbimento, la
distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con
l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l'efficacia
nonche' altri elementi di carattere scientifico e non.
Questa definizione include le sperimentazioni cliniche
effettuate in un unico centro o in piu' centri, solo in
Italia o anche in altri Stati membri dell'Unione europea;
b) «sperimentazione clinica multicentrica»: la
sperimentazione clinica effettuata in base ad un unico
protocollo in piu' di un centro e che pertanto viene
eseguita da piu' sperimentatori; i centri in cui si
effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in
Italia, oppure anche in altri Stati dell'Unione europea e/o
Paesi terzi;
c) «sperimentazione non interventistica (studio
osservazionale)»: uno studio nel quale i medicinali sono
prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. L'assegnazione del paziente a
una determinata strategia terapeutica non e' decisa in
anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra
nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
il medicinale e' del tutto indipendente da quella di
includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si
applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o
monitoraggio.
d) Medicinale sperimentale: 1) una forma farmaceutica
di un principio attivo o di un placebo saggiato come
medicinale sperimentale o come controllo di una
sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia'
ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione ma che
sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o
confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o
quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o
per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata
o comunque utilizzati come controllo, 2) i medicinali non
oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati
nell'ambito di una sperimentazione, quando essi non sono
autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma
utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione.
e) «promotori della sperimentazione»: una persona,
societa', istituzione oppure un organismo che si assume la
responsabilita' di avviare, gestire ed eventualmente
finanziare una sperimentazione clinica;
f) «sperimentatore»: un medico o un odontoiatra
qualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabile
dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato
centro. Se la sperimentazione e' svolta da un gruppo di
persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile
del gruppo e' definito «sperimentatore principale»;
g) «dossier per lo sperimentatore»: la raccolta di
dati clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali
in fase di sperimentazione che sono pertinenti per lo
studio dei medesimi nell'uomo;
h) «protocollo»: il documento in cui vengono
descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la
metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione
della sperimentazione, il termine «protocollo» comprende il
protocollo, le versioni successive e le modifiche dello
stesso;
i) «soggetto»: la persona che partecipa a una
sperimentazione clinica, sia come destinataria del
medicinale in sperimentazione sia come controllo;
l) «consenso informato»: la decisione di un soggetto
candidato ad essere incluso in una sperimentazione,
scritta, datata e firmata, presa spontaneamente, dopo
esaustiva informazione circa la natura, il significato, le
conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo aver
ricevuto la relativa documentazione appropriata. La
decisione e' espressa da un soggetto capace di dare il
consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che non
e' in grado di farlo, dal suo rappresentante legale o da
un'autorita', persona o organismo nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia. Se il soggetto
non e' in grado di scrivere, puo' in via eccezionale
fornire un consenso orale alla presenza di almeno un
testimone, nel rispetto della normativa vigente;
m) «comitato etico»: un organismo indipendente,
composto da personale sanitario e non, che ha la
responsabilita' di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e
di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad
esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione,
sull'idoneita' degli sperimentatori, sulla adeguatezza
delle strutture e sui metodi e documenti che verranno
impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il
consenso informato;
n) «ispezione»: svolgimento da parte del Ministero
della salute e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di
un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture,
delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di
qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette
autorita' giudicano pertinenti. L'ispezione puo' svolgersi
presso il centro di sperimentazione, presso le strutture
del promotore della sperimentazione e/o presso le strutture
di organizzazioni di ricerca a contratto, oppure in altri
luoghi ritenuti appropriati da tali Autorita';
o) «evento avverso»: qualsiasi evento clinico dannoso
che si manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto
in un sperimentazione clinica cui e' stato somministrato un
medicinale, e che non ha necessariamente un rapporto
causale con questo trattamento;
p) «reazione avversa»: qualsiasi reazione dannosa e
indesiderata a un medicinale in fase di sperimentazione, a
prescindere dalla dose somministrata;
q) «evento avverso serio o reazione avversa seria»:
qualsiasi evento avverso o reazione avversa che, a
prescindere dalla dose, ha esito nella morte o mette in
pericolo la vita del soggetto, richiede un ricovero
ospedaliero o prolunga una degenza in ospedale, o che
determina invalidita' o incapacita' gravi o prolungate, o
comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
r) «reazione avversa inattesa»: una reazione avversa
di natura o gravita' non prevedibili in base alle
informazioni relative al prodotto (per esempio a quelle
riportate nel dossier per lo sperimentatore se il prodotto
e' in sperimentazione o, nel caso di un prodotto
autorizzato, nella scheda delle caratteristiche del
prodotto);
s) «centro collaboratore»: centro, ove non opera lo
sperimentatore coordinatore, che partecipa ad una
sperimentazione multicentrica;
t) «Autorita' competente»:
1) il direttore generale o il responsabile legale,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative, delle
strutture sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate
a quelle pubbliche, come individuate con decreto del
Ministro della salute, ove si svolge la sperimentazione
clinica;
1-bis) il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio nei casi di strutture
private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi
della normativa vigente.
2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
a) al decreto del Ministro della salute previsto
dal comma 5 dell'art. 9;
b) ai medicinali elencati al comma 6 dell'art. 9;
3) L'Istituto superiore di sanita', nei casi di
farmaci di nuova istituzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e
comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».»



 
Art. 8.
Autorizzazione alla produzione e all'importazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che viene rilasciata conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, deve essere richiesta per la fabbricazione totale o parziale dei medicinali in fase di sperimentazione ivi comprese le operazioni di divisione e di confezionamento primario e secondario e di presentazione. L'autorizzazione e' necessaria anche nei casi in cui i prodotti fabbricati siano destinati all'esportazione.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'importazione in Italia da Paesi terzi.
3. L'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, non e' richiesta per le attivita' di seguito elencate quando vengono effettuate nelle strutture autorizzate alla sperimentazione e sempre che i medicinali in fase di sperimentazione siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente in tali strutture:
a) ricostituzione prima dell'uso, se effettuata da farmacisti o da personale autorizzato a tale operazione nell'ambito della normale attivita' clinica;
b) operazioni di confezionamento primario, secondario, e di presentazione se effettuate da farmacisti nel rispetto delle norme di buona preparazione in farmacia secondo la vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
c) operazioni di preparazione di medicinali, effettuate da farmacisti nel rispetto delle norme di buona preparazione in farmacia secondo la vigente Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana che non richiedano particolari procedimenti di fabbricazione o imballaggio, che siano realizzate con specialita' medicinali provviste di AIC, fabbricate o importate in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che siano condotte su pazienti aventi le medesime caratteristiche di quelle previste dall'indicazione specificata nell'AIC.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il farmacista provvede a redigere il rendiconto di preparazione per ciascun lotto.



Note all'art. 8:
- Per l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 2.
- Il titolo IV del citato decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, cosi' recita: «Produzione e importazione.».



 
Art. 9.
Domanda di autorizzazione
1. Per ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione, il richiedente deve presentare domanda all'AIFA, allegando i relativi documenti e specificando:
a) le tipologie di medicinali e le forme farmaceutiche che si intendono fabbricare o importare;
b) le operazioni di fabbricazione o importazione;
c) il procedimento di fabbricazione, quando necessario, ed in particolare nel caso di inattivazione di agenti virali o non convenzionali;
d) il luogo in cui i prodotti saranno fabbricati ovvero i locali adatti e sufficienti di cui dispone per la loro fabbricazione o per le attivita' connesse all'importazione, nonche' le attrezzature tecniche, gli impianti di controllo e le modalita' di produzione di cui si avvale, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 relative alla fabbricazione, al controllo e all'immagazzinamento dei prodotti;
e) il nominativo di almeno una persona qualificata di cui dispone in modo permanente e continuativo a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e i riferimenti del relativo decreto di idoneita'.
2. Ai sensi della lettera a) del comma 1 per «tipologie di medicinali» si intendono: prodotti derivati dal sangue o dal plasma umano, prodotti immunologici, prodotti per la terapia genica e cellulare somatica, prodotti di biotecnologia, prodotti estratti dall'uomo o da animali, prodotti vegetali, prodotti omeopatici, prodotti radiofarmaceutici e prodotti contenenti principi attivi di origine chimica.



Nota all'art. 9:
- Per l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 2.



 
Art. 10.
Rilascio dell'autorizzazione
1. L'AIFA rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal giorno in cui riceve una domanda completa solo dopo che l'esattezza dei dati forniti dal richiedente in conformita' all'articolo 9, sia stata verificata mediante una ispezione di buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. L'AIFA puo' richiedere ulteriori informazioni sui dati forniti a norma dell'articolo 9, comma 1, incluse le informazioni riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e). Nel caso in cui l'AIFA eserciti tale facolta', il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste.



Nota all'art. 10:
- L'art. 53, comma 1, del citato decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, cosi' recita:
«Art. 53 (Accertamenti sulla produzione di medicinali).
- 1. L'AIFA puo':
a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, ove necessario ai fini di verificare
l'osservanza delle prescrizioni del presente decreto e, in
particolare di quelle del capo II del presente titolo, ad
ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si
effettuano la produzione, il controllo e l'immagazzinamento
dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come
materie prime nella produzione di medicinali;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso,
di altre sostanze necessarie alle analisi;
c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire
copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle
ispezioni.»



 
Art. 11.
Specifiche dell'autorizzazione
1. Per garantire l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9 l'autorizzazione puo' essere vincolata al rispetto di taluni obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente.
2. L'autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alle forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a).
 
Art. 12.
Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a:
a) disporre di personale addetto alla fabbricazione e ai controlli che risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
b) non cedere medicinali in fase di sperimentazione o autorizzati al commercio, se non in conformita' con la legislazione vigente;
c) informare previamente l'AIFA di qualsiasi modifica che intenda apportare ai dati forniti a norma dell'articolo 9, comma 1;
d) informare immediatamente l'AIFA, allorche' sia stato improvvisamente necessario procedere alla sostituzione della persona qualificata di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
e) consentire in qualsiasi momento al personale ispettivo dell'AIFA l'accesso ai suoi locali;
f) mettere a disposizione della persona qualificata tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni;
g) conformarsi ai principi e alle linee direttrici fissati dal diritto comunitario per la buona pratica di fabbricazione.



Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
vedi note alle premesse.
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211,vedi note all'art. 2.



 
Art. 13.
Modifiche dell'autorizzazione
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, la durata del relativo procedimento non deve superare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei dati modificati tale termine puo' essere prorogato fino a novanta giorni.
 
Art. 14.
Sospensione o revoca dell'autorizzazione
1. L'AIFA sospende o revoca, in tutto o in parte, l'autorizzazione alla fabbricazione se il titolare dell'autorizzazione non adempie in un qualsiasi momento alle relative disposizioni.
 
Art. 15.
Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le farmacie operanti in strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate, nonche' in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, sono autorizzate, con il presente decreto, anche in assenza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, alla produzione di medicinali sperimentali, con esclusione di medicinali per terapia genica, cellulare o contenenti organismi geneticamente modificati e con l'esclusione dei radiofarmaci di cui al successivo articolo 16, purche':
a) il farmacista responsabile della produzione abbia svolto attivita' pratica di preparazione di medicinali per almeno 2 anni in farmacia ospedaliera e si assuma la responsabilita' della produzione di cui al presente articolo, nonche' dello svolgimento dei compiti attribuiti alla persona qualificata ai sensi dell'articolo 13, commi 3, lettera a), e 4, escluso il secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
b) detti medicinali siano utilizzati esclusivamente per sperimentazioni non a fini industriali;
c) detti medicinali siano utilizzati esclusivamente per soggetti in trattamento nella struttura di appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa sperimentazione multicentrica in Italia e, in tale caso, ceduti senza fini di lucro;
d) detti medicinali siano prodotti in conformita' alle norme di buona preparazione in farmacia, secondo la vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
e) il responsabile legale delle istituzioni ove operano le suddette farmacie, trasmetta all'AIFA una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente comma, almeno 60 giorni prima dell'avvio di tale produzione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 si applica anche all'importazione di medicinali, purche', per le parti applicabili, siano rispettati i requisiti di cui al comma 1 medesimo, e purche' il farmacista responsabile della produzione di cui al comma 1, lettera a), si assuma la responsabilita':
a) dei compiti previsti dall'articolo 13, commi 3, lettere a), b) e c), e 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le parti applicabili;
b) dei compiti previsti dall'articolo 68, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
c) di ottenere da struttura specificatamente autorizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto a seguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie per confermare la qualita' di quanto importato, nei casi in cui lo stesso farmacista responsabile non abbia ottenuto la documentazione attestante che i medicinali importati siano stati prodotti e controllati secondo i requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
3. L'AIFA puo' disporre le ispezioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il mantenimento di detti requisiti. In caso di farmacia ospedaliera che non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti, l'AIFA sospende per dette farmacie l'autorizzazione di cui al presente articolo, per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.
4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al presente decreto.



Note all'art. 15:
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 2.
- L'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, cosi' recita:
«Art. 68 (Controllo di qualita). - 1.-2. (omissis).
3. Per i medicinali sperimentali, il promotore della
sperimentazione fa si' che il laboratorio esterno sia
conforme ai requisiti descritti nella domanda di
autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi
non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilita'
dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e
controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli
previsti dalle normative comunitarie.».
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 16.
Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci
per medicina nucleare autorizzati alla produzione
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, i laboratori per la preparazione di radiofarmaci per medicina nucleare operanti in strutture ospedaliere pubbliche o ad esse equiparate, nonche' in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, sono autorizzati, con il presente decreto, anche in assenza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo richiamato decreto legislativo, alla produzione di radiofarmaci sperimentali, purche':
a) il responsabile della produzione sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la preparazione dei radiofarmaci e si assuma la responsabilita' della produzione di cui al presente articolo, nonche' dello svolgimento dei compiti attribuiti alla persona qualificata ai sensi dell'articolo 13, commi 3, lettera a), e 4, escluso il secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
b) il laboratorio per la produzione di radiofarmaci sia autorizzato conformemente alle norme vigenti per la preparazione di radiofarmaci non sperimentali;
c) i radiofarmaci sperimentali siano utilizzati esclusivamente per sperimentazioni non a fini industriali;
d) detti radiofarmaci sperimentali siano utilizzati esclusivamente per soggetti in trattamento nella struttura di appartenenza o presso altre strutture partecipanti alla stessa sperimentazione multicentrica in Italia e, in tal caso, ceduti senza fini di lucro;
e) detti radiofarmaci sperimentali siano prodotti in conformita' alle norme vigenti per la preparazione di radiofarmaci;
f) il responsabile legale delle istituzioni ove operano i suddetti laboratori trasmetta all'AIFA una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente comma almeno 60 giorni prima dell'avvio di tali produzioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 si applica anche all'importazione di radiofarmaci sperimentali, purche', per le parti applicabili, siano rispettati i requisiti di cui al comma 1 medesimo ed il responsabile di cui al comma 1, lettera a), si assuma la responsabilita':
a) dei compiti previsti dall'articolo 13, commi 3, lettere a), b) e c), e 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le parti applicabili;
b) dei compiti previsti dall'articolo 68, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
c) di ottenere da struttura specificatamente autorizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un rilascio di lotto a seguito di tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie per confermare la qualita' di quanto importato, nei casi in cui lo stesso responsabile non abbia ottenuto la documentazione attestante che i medicinali importati siano stati prodotti e controllati secondo i requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
3. Fatta salva la vigilanza sui laboratori di preparazione di radiofarmaci, attribuita dalle norme vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, potranno anche essere disposte ispezioni da parte dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il mantenimento di detti requisiti. In caso di laboratorio che non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti, l'AIFA sospende per detti laboratori l'autorizzazione di cui al presente articolo, per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.
4. Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al presente decreto.



Note all'art. 16:
- Per l'art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 2.
- Per l'art. 68, comma 3, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, vedi note all'art. 15.
- Per l'art. 15, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 17.
Fascicolo permanente della sperimentazione
1. Il fascicolo permanente della sperimentazione previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' costituito dai documenti essenziali che consentono l'effettuazione della sperimentazione clinica e la valutazione della qualita' dei dati conseguiti e, qualora sia formato e conservato in modalita' informatica, e' conforme agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detti documenti devono dimostrare se lo sperimentatore e il promotore hanno adempiuto ai principi e alle linee guida dettagliate relative alla buona pratica clinica, di cui al presente decreto legislativo e di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004, nonche' a tutte le norme applicabili, in particolare, all'allegato 1 al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e alle norme autorizzative della sperimentazione di cui al richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
2. Il fascicolo permanente della sperimentazione fornisce le basi per il controllo da parte del responsabile della verifica della qualita' individuato dal promotore e per l'ispezione da parte dell'AIFA.
3. Il contenuto dei documenti essenziali deve essere adeguato al carattere specifico di ciascun periodo temporale in cui si svolge la sperimentazione clinica.
4. Con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA vengono stabilite linee guida supplementari per specificare il contenuto di tali documenti, tenuto conto, anche delle linee guida della Commissione europea in materia.
5. La conduzione di sperimentazioni in difformita' da quanto previsto dalle norme di cui al comma 1, comprese quelle relative alla autorizzazione dei siti ove venga compiuta qualsiasi attivita' connessa con la sperimentazione, nonche' l'inadeguatezza o la mancanza della documentazione di cui al presente capo, comportano la non utilizzabilita' dei risultati delle sperimentazioni ai fini dell'AIC.



Note all'art. 17:
- Per l'art. 15, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, vedi note all'art. 1.
- L'allegato 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, cosi' recita:
«Allegato 1
NORME E PROTOCOLLI ANALITICI, TOSSICO-FARMACOLOGICI
E CLINICI IN MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI».



 
Art. 18.
Conservazione dei documenti essenziali
1. Fatto salvo quanto previsto per i titolari di AIC dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e relativi allegati, il promotore e lo sperimentatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno sette anni dal completamento della medesima; debbono conservarli per un periodo piu' lungo qualora cio' sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra il promotore e lo sperimentatore.
2. I documenti essenziali devono essere archiviati in modo da poter essere facilmente messi a disposizione delle autorita' competenti qualora queste li richiedano.
3. I dati originali di una sperimentazione clinica devono essere registrati e conservati in cartella clinica; qualora tali cartelle per soggetti ambulatoriali non siano previste dalla prassi della struttura o dell'ambulatorio sede della sperimentazione, le stesse dovranno essere predisposte ai fini del presente articolo. Tali disposizioni si applicano a tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche, comprese le bioequivalenze e biodisponibilita'.
4. Le cartelle cliniche di cui al comma 3 devono essere custodite per il periodo massimo di tempo previsto dalla struttura sanitaria o dallo studio medico, comunque per non meno del periodo di cui al comma 1.
5. Le spese relative alle attivita' di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. In caso di sperimentazione condotta in strutture di Paesi terzi, i cui risultati vengono presentati per l'AIC in Italia, dette strutture devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti per le strutture italiane, da dimostrare anche tramite la documentazione di cui al presente Capo, in mancanza dei quali i risultati delle sperimentazioni non possono essere presi in considerazione ai fini di AIC.



Nota all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
vedi note alle premesse.



 
Art. 19.
Trasferimento dei documenti
1. Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati o dei documenti deve essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilita' della conservazione e dell'archivio dei dati a norma dell'articolo 18. In caso di ispezioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e' tenuto al pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.



Note all'art. 19:
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.
- Il decreto del Ministro della salute, 24 maggio 2004,
reca: «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei
diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di
soggetti interessati.».



 
Art. 20.
Responsabili degli archivi
1. Il promotore nomina all'interno della sua organizzazione le persone responsabili degli archivi.
2. L'accesso agli archivi e' limitato alle persone responsabili a tale fine nominate.
 
Art. 21.
Modalita' di conservazione dei documenti
1. I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorita' competenti, qualora queste lo richiedano.
2. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
 
Art. 22.
Qualificazione degli ispettori di Buona Pratica Clinica
1. Gli ispettori designati dall'AIFA a norma dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, devono salvaguardare la riservatezza delle informazioni qualora accedano a dati riservati nello svolgimento delle ispezioni relative alla buona pratica clinica, in conformita' alle disposizioni comunitarie, alle normative nazionali e agli accordi internazionali.
2. L'AIFA provvede affinche' tra i requisiti degli ispettori siano presenti la laurea in medicina, in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia o altra laurea in discipline scientifiche pertinenti, come stabilito dalle procedure adottate dall'Ispettorato GCP.
3. L'AIFA, con modalita' da dettagliare tramite le procedure dell'Ispettorato GCP, assicura che gli ispettori ricevano una formazione adeguata, che il loro fabbisogno di formazione sia sottoposto a regolare valutazione e che siano adottate le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle loro competenze.
4. L'AIFA garantisce altresi' che gli ispettori siano a conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica. Gli ispettori devono anche essere a conoscenza della legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida che si applicano alla realizzazione delle sperimentazioni cliniche e al rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione.
5. Gli ispettori devono conoscere le procedure, i sistemi di registrazione dei dati clinici, l'organizzazione e la regolamentazione del sistema di assistenza sanitaria vigenti in Italia e, in caso di ispezione in Stati membri e in Paesi terzi, le relative regolamentazioni.
6. L'Ispettorato conserva la documentazione aggiornata relativa alle qualificazioni, alla formazione e all'esperienza di ciascun ispettore.
7. Ogni ispettore riceve la documentazione contenente le procedure operative standard in tema di ispezione, nonche' quelle relative ai compiti, alle responsabilita' e agli obblighi degli ispettori, in generale e in materia di formazione continua. Tali procedure, nonche' le altre del presente Capo e del Capo VI, da approvare da parte del Direttore dell'Ispettorato, devono essere periodicamente aggiornate.
8. Gli ispettori devono essere dotati di adeguati mezzi di identificazione.
9. Ciascun ispettore firma una dichiarazione da cui risultino gli eventuali vincoli finanziari o di altro tipo intercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare. Detta dichiarazione deve essere presa in considerazione nel momento della assegnazione delle ispezioni ai singoli ispettori, al fine di evitare conflitti di interesse.



Nota all'art. 22:
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 23.
Gruppo ispettivo
1. Per garantire la presenza delle competenze necessarie nell'ambito di determinate ispezioni, l'AIFA puo' designare, per ciascuna ispezione, piu' ispettori ed eventualmente esperti che abbiano collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgimento della specifica ispezione.
2. Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore in possesso di esperienza specifica, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 22.
 
Art. 24.
Tipologia d'ispezione
1. Le ispezioni relative alla buona pratica clinica possono svolgersi in una delle seguenti situazioni:
a) prima, durante o dopo la realizzazione delle sperimentazioni cliniche;
b) nell'ambito della verifica delle domande di autorizzazione alla commercializzazione;
c) nell'ambito delle verifiche successive alle autorizzazioni alla commercializzazione.
2. In conformita' all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le ispezioni possono essere richieste e coordinate dall'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con particolare riguardo alle sperimentazioni relative alle domande presentate mediante la procedura stabilita da detto regolamento.
3. Le ispezioni sono realizzate in conformita' alle linee guida sulle ispezioni, elaborate in ambito comunitario a sostegno del riconoscimento reciproco delle risultanze delle ispezioni in medesimo ambito comunitario.
4. L'Ispettorato provvede al miglioramento e all'armonizzazione delle linee guida sulle ispezioni, in collaborazione con la Commissione europea e l'EMEA, nonche' con altre organizzazioni internazionali e Paesi terzi, mediante ispezioni congiunte, accordi relativi a procedure, a procedimenti e a specifici programmi di collaborazione e condivisione di esperienze e formazione.



Note all'art. 24:
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 136.



 
Art. 25.
Documentazione relativa alla buona pratica clinica
1. L'Ispettorato predispone e rende pubblicamente disponibile la documentazione relativa all'adozione dei principi di buona pratica clinica e alle relative modalita' applicative.
2. Esso elabora proposte relative all'ambito giuridico e amministrativo nel quale sono svolte le attivita' di buona pratica clinica, le ispezioni e le sperimentazioni, nonche' relative ai poteri degli ispettori per quanto riguarda l'accesso ai fini ispettivi alle strutture comunque coinvolte nella gestione della sperimentazione clinica e nell'iter che ne consente la realizzazione nonche' alla relativa documentazione. Al riguardo esso provvede affinche', su richiesta, e qualora sia opportuno, anche gli ispettori delle autorita' competenti degli altri Stati membri e dei Paesi terzi abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.
 
Art. 26.
Risorse dell'Ispettorato
1. L'AIFA fornisce risorse sufficienti ed in particolare designa un numero adeguato di ispettori per garantire l'effettiva verifica dell'osservanza della buona pratica clinica.
2. Tutte le spese occorrenti per le attivita' ispettive in Italia e all'estero condotte ai sensi del presente decreto e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile 2006, n. 219, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni alla immissione in commercio, sono a carico, secondo i casi, delle aziende farmaceutiche ispezionate, di quelle richiedenti l'autorizzazione al commercio, dei promotori della sperimentazione, delle organizzazioni private di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dei soggetti titolari di autorizzazione all'immissione al commercio al momento dell'ispezione nonche' dei proprietari dei dati al momento dell'ispezione. Nei casi in cui piu' soggetti tra quelli nominati sono coinvolti a diverso titolo nelle sperimentazioni ispezionate o nella utilizzazione o possesso dei relativi risultati, le spese per le ispezioni sono da attribuire «pro quota» a ciascuno dei soggetti coinvolti.
3. Le tariffe per le ispezioni di cui al punto 4 dell'allegato 3 al decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, sono versate per intero da ciascuno dei titolari di AIC o richiedenti l'AIC.
4. Il mancato versamento delle tariffe e dei rimborsi di cui al presente articolo entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le altre misure di cui puo' avvalersi l'AIFA per il recupero delle somme, determina:
a) nei casi in cui inadempiente sia un'azienda farmaceutica, l'interruzione da parte dell'AIFA dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni inerenti alla medesima azienda;
b) nei casi in cui inadempiente sia una organizzazione di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la sospensione dell'esercizio delle funzioni che i promotori possono delegare a tali strutture.
5. L'interruzione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4, lettera a), nonche' la sospensione all'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 4, lettera b), saranno revocate al momento del ricevimento da parte dell'AIFA degli importi dovuti.



Note all'art. 26:
- Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24
aprile 2006, n. 219, vedi note alle premesse.
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 27.
Procedure ispettive
1. L'Ispettorato stabilisce le procedure per:
a) la verifica dell'osservanza della buona pratica clinica, tra cui le modalita' che l'ispettore deve seguire nell'esaminare le procedure di gestione delle sperimentazioni da parte del promotore, nell'esaminare le procedure secondo cui vengono programmate, realizzate, controllate e registrate le sperimentazioni cliniche, nonche' nel controllare le misure messe in atto, a seguito di quanto disposto dall'Ispettorato successivamente all'ispezione, dal promotore, dagli sperimentatori e dai responsabili delle strutture comunque coinvolte nella gestione delle sperimentazioni e nell'iter che ne consente la realizzazione;
b) la designazione di esperti che accompagneranno gli ispettori in caso di necessita';
c) la richiesta di ispezioni o di assistenza da altri Stati membri, in conformita' all'articolo 15, commi 2, 4, 5 e 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e per cooperare nei centri di ispezione di un altro Stato membro;
d) l'organizzazione di ispezioni in Paesi terzi.



Nota all'art. 27:
- Per l'art. 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, vedi note all'art. 1.



 
Art. 28.
Archivio dell'Ispettorato
1. L'Ispettorato conserva per almeno 15 anni i documenti delle ispezioni nazionali ed internazionali con particolare riguardo alla situazione relativa all'osservanza delle buone pratiche cliniche e dei relativi provvedimenti consequenziali.
 
Art. 29.
Armonizzazione comunitaria delle procedure
1. L'Ispettorato provvede affinche' le procedure di ispezione nazionali siano armonizzate con le linee guida in materia e con i relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea e partecipa a tale fine ai relativi lavori comunitari e internazionali.
 
Art. 30.
Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione
1. L'Ispettorato provvede affinche' la riservatezza dei dati sia salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti. Relativamente ai dati personali devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I rapporti di ispezione, fatti salvi gli eventuali aspetti di riservatezza, vengono forniti dall'Ispettorato al promotore della sperimentazione, allo sperimentatore, al Comitato etico e ai responsabili delle strutture comunque coinvolte nella sperimentazione e possono essere messi a disposizione degli altri Stati membri e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. Possono altresi' essere messi a disposizione dei Paesi terzi in funzione degli accordi con questi conclusi dalla Comunita' europea o tra l'AIFA e le autorita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi.
3. A seguito del rapporto di ispezione l'Ispettorato dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione in corso conforme alle norme di buona pratica clinica.



Nota all'art. 30:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.



 
Art. 31.
Funzioni dell'Ispettorato
1. Con provvedimento del Direttore Generale dell'AIFA possono essere stabiliti ulteriori requisiti, funzioni e modalita' operative dell'Ispettorato dell'AIFA per la realizzazione di quanto previsto dal presente decreto.
2. Le ispezioni di cui al presente decreto e quelle di cui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile 2006, n. 219, costituiscono adempimento degli obblighi istituzionali degli ispettori in servizio presso gli Uffici ispettivi dell'AIFA.
3. Su proposta dell'Ispettorato, con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I.
4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3 vengono aggiornati i requisiti tecnici di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanita' in data 19 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengono indicate le modalita' per il riconoscimento del possesso dei requisiti ivi previsti. In ogni caso l'esito di eventuali verifiche dell'Ispettorato prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita'.
6. Al fine di verificare la conformita' delle sperimentazioni oggetto di ispezione ai principi etici della buona pratica clinica di cui all'articolo 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Ispettorato puo' richiedere specifici pareri al Comitato nazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Note all'art. 31:
- Per i decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211 e 24
aprile 2006, n. 219, vedi note alle premesse.
- L'art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, cosi' recita:
«Art. 11 (Centri accreditati). - 1. Le ricerche
cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere
eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in
un elenco redatto dalla Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del
Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita'
pubblichera' i requisiti minimi necessari perche' possa
essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti
malati di cui all'art. 5, comma 3.».



 
Art. 32.
Disposizioni a carattere generale
1. Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative ai principi e alle linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, alle relative attivita' ispettive, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, e per garantire la qualita' delle sperimentazioni.
 
Art. 33.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 dopo le parole: «con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l'efficacia» sono inserite le seguenti: «, nonche' altri elementi di carattere scientifico e non».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «, e per l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici» sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) "medicinale sperimentale": 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia' ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell'ambito di una sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione.».
4. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «e/o finanziare» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente finanziare».
5. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo il numero 1), e' inserito il seguente:
«1-bis) il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nei casi di strutture private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi della normativa vigente; ».
6. All'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il numero: «43» e' sostituito dalle seguenti parole: «439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».



Nota all'art. 33:
- Per l'art. 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211 vedi note all'art. 7.



 
Art. 34.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) alla lettera g) le parole : «una persona di riferimento dalla quale» sono sostituite dalle seguenti: «un medico di riferimento operante nella struttura ove si svolge la sperimentazione dal quale».



Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell'art. 3, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Tutela dei soggetti della sperimentazione
clinica). - 1. La sperimentazione clinica puo' essere
intrapresa esclusivamente a condizione che:
a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano
stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto
incluso nella sperimentazione e per altri pazienti attuali
e futuri. Una sperimentazione clinica puo' essere avviata
nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove
previsto, le autorita' competenti sono giunti alla
conclusione che i benefici previsti, terapeutici e in
materia di sanita' pubblica, giustificano i rischi e puo'
essere proseguita solo se il rispetto di tale requisito e'
costantemente verificato;
b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o
il suo rappresentante legale se il soggetto non e' in grado
di fornire il consenso informato, abbia avuto la
possibilita', in un colloquio preliminare con uno degli
sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e
gli inconvenienti della sperimentazione, le condizioni in
cui sara' realizzata, e inoltre sia stato informato del suo
diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi
momento;
c) sia rispettato il diritto all'integrita' fisica e
mentale dei soggetti e alla riservatezza, come pure alla
protezione dei dati che li riguardano secondo le modalita'
di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o,
qualora la persona non sia in grado di fornire il proprio
consenso informato, il suo rappresentante legale, abbia
dato il suo consenso dopo essere stato informato della
natura, dell'importanza, della portata e dei rischi della
sperimentazione clinica. Se l'interessato non e' in grado
di scrivere, puo' in via eccezionale, fornire un consenso
orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti in materia;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla
sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun
pregiudizio, revocando il proprio consenso informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede alla
copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni
cagionati ai soggetti dall'attivita' di sperimentazione, a
copertura della responsabilita' civile dello sperimentatore
e dei promotori della sperimentazione;
g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti
in sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, un
medico di riferimento operante nella struttura ove si
svolge la sperimentazione dal quale sia possibile avere
ulteriori informazioni.
2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni
di carattere clinico adottate nei loro confronti sono di
competenza di un medico adeguatamente qualificato oppure,
eventualmente, di un odontoiatra qualificato.
3. Con decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono stabiliti
i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei
soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche di cui
al presente decreto legislativo. Nelle more dell'emanazione
di detto decreto, il promotore della sperimentazione e'
comunque tenuto agli obblighi di cui alla lettera f) del
comma 1.
4. Nel caso in cui il promotore della sperimentazione
sia soggetto pubblico, alle spese per l'assicurazione di
cui al comma 1, lettera f), si fa fronte nei limiti degli
stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.».



 
Art. 35.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «geneticamente modificati» sono aggiunte le seguenti: «e per le sperimentazioni con prodotto farmaceutico di nuova istituzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».



Nota all'art. 35:
- Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Inizio di una sperimentazione clinica).- 1. Il
promotore della sperimentazione inizia la sperimentazione
clinica dopo aver ottenuto il parere favorevole del
comitato etico competente e qualora le autorita' competenti
non gli abbiano comunicato obiezioni motivate. Nel caso in
cui le obiezioni motivate siano espresse da autorita'
locali, l'impossibilita' di avviare la sperimentazione e'
riferita alla singola struttura sanitaria interessata; nel
caso in cui l'autorita' competente sia quella di cui
all'art. 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3), la
sperimentazione non puo' essere condotta in alcun centro.
Le procedure relative all'emanazione di tali decisioni
possono svolgersi in parallelo o meno, secondo le
preferenze del promotore della sperimentazione.
2. Prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione
clinica il promotore della sperimentazione e' tenuto a
presentare la domanda di autorizzazione nella forma
prescritta, individuata nella lettera a) del comma 11,
all'autorita' competente.
3. Se l'autorita' competente comunica al promotore
della sperimentazione di avere obiezioni motivate, il
promotore della sperimentazione ha una sola volta la
possibilita' di modificare il contenuto della domanda di
cui al comma 2, onde tenere in debita considerazione le
obiezioni sollevate dall'autorita' competente. Il termine
di cui al comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento
delle modifiche richieste. Qualora il promotore della
sperimentazione non modifichi la domanda come indicato,
entro trenta giorni o entro i termini di cui al comma 5
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi respinta
e la sperimentazione non puo' avere inizio.
4. L'esame, da parte dell'autorita' competente, di una
domanda di autorizzazione nella forma prescritta di cui al
comma 2, deve concludersi entro i sessanta giorni. Vengono
fatte salve le fattispecie di cui agli articoli 5 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, limitatamente ai casi in cui l'autorita' competente
e' quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), numero
3). L'autorita' competente puo' tuttavia comunicare al
promotore della sperimentazione prima della scadenza di
detti termini di non avere obiezioni. Non e' ammessa
proroga del termine di cui sopra, fatte salve le
sperimentazioni che utilizzino i medicinali elencati al
comma 6, per i quali e' ammessa una proroga massima di
trenta giorni. Per tali prodotti, il termine di novanta
giorni e' prorogato di altri novanta giorni ove sia
necessario acquisire le valutazioni tecniche degli
organismi previsti dalle norme vigenti. Per la terapia
cellulare xenogenica non esiste alcun limite di tempo per
il periodo di valutazione della domanda.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il
promotore della sperimentazione deve ottenere
l'autorizzazione scritta prima dell'inizio delle
sperimentazioni cliniche sui medicinali che non hanno
un'autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, e a tale fine indicati in uno specifico
elenco adottato con decreto del Ministro della salute.
Detto elenco potra' contenere solo i medicinali di cui alla
parte A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2309/1993,
nonche' altri medicinali con caratteristiche particolari,
quali prodotti medicinali il cui ingrediente o ingredienti
attivi siano un prodotto biologico di origine umana o
animale o contengano componenti biologici di origine umana
o animale o la cui produzione richieda tali componenti.
6. Il promotore della sperimentazione deve, altresi',
ottenere una autorizzazione scritta prima dell'inizio delle
sperimentazioni cliniche che comportino il ricorso a
medicinali per la terapia genica, per la terapia cellulare
somatica, compresa la terapia cellulare xenogenica, nonche'
a tutti i medicinali contenenti organismi geneticamente
modificati e per le sperimentazioni con prodotto
farmaceutico di nuova istituzione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e
comunque per tutte le sperimentazioni di fase I. Non
possono essere effettuate sperimentazioni di terapia genica
che portino a modifiche del patrimonio genetico germinale
del soggetto.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata
fatta salva l'eventuale applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati, e del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 92, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
8. Nei casi in cui l'autorita' competente a rilasciare
l'autorizzazione della sperimentazione di cui al presente
art. sia il Ministero della salute, detta autorizzazione
viene rilasciata dalla Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmacovigilanza.
9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente
l'autorizzazione versa una tariffa da stabilirsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro della salute, ai sensi
dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Le relative entrate saranno utilizzate dal Ministero
della salute, ai fini dell'attivita' di controllo sulla
sperimentazione clinica dei medicinali.
10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della salute. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone
nell'ordinamento nazionale le indicazioni dettagliate
pubblicate dalla Commissione europea, sono stabiliti:
a) il modello e il contenuto della domanda di cui al
comma 2, nonche' la documentazione da presentare a sostegno
della domanda circa la qualita' e la fabbricazione del
medicinale in fase di sperimentazione, le prove
tossicologiche e farmacologiche, il protocollo e le
informazioni di carattere clinico sul medicinale stesso,
incluso il dossier per lo sperimentatore, fatte salve
ulteriori integrazioni definite ai sensi del comma 2
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 439;
b) il modello e il contenuto della proposta di
emendamenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a),
relativa alle modifiche sostanziali apportate al
protocollo;
c) la dichiarazione di conclusione o di cessazione
della sperimentazione.
12. Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle
strutture gia' individuate con gli appositi decreti del
Ministro della salute.».



 
Art. 36.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«I Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all'autorita' competente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all'AIFA, anche ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:»



Nota all'art. 36:
- Per l'art. 11, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, vedi note all'art. 5.



 
Art. 37.
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alla lettera a), dopo la parola: «Italia» sono inserite le seguenti: «o in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi nei quali vige un accordo di mutuo riconoscimento con l'Unione europea nel settore della fabbricazione dei medicinali sperimentali»



Nota all'art. 37:
- Per l'art. 13, del decreto legislativo 24 giugno
2003. n. 211, vedi note all'art. 2.».



 
Art. 38.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «per il soggetto della sperimentazione» sono soppresse.



Nota all'art. 38:
- Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Notifica delle reazioni avverse serie). - 1.
Il promotore della sperimentazione garantisce che tutte le
informazioni pertinenti relative a sospette reazioni
avverse serie inattese, che abbiano avuto esito letale o
mettano in pericolo di vita, vengano registrate e
notificate al piu' presto al Ministero della salute,
nonche' al/i Comitato/i etico/i interessato/i, e comunque
entro sette giorni di calendario da quando il promotore
della sperimentazione e' venuto a conoscenza del caso, e
che successive informazioni pertinenti siano comunicate
entro otto giorni dalla prima segnalazione.
2. Tutte le altre sospette reazioni avverse serie
inattese sono notificate al Ministero della salute e al/i
Comitato/i etico/i interessato/i, al piu' presto e comunque
entro quindici giorni dal giorno in cui il promotore della
sperimentazione ne e' venuto a conoscenza per la prima
volta.
3. Lo sperimentatore comunica immediatamente al
promotore della sperimentazione le reazioni di cui al
presente art..
4. Il promotore della sperimentazione registra tutte le
sospette reazioni avverse serie inattese di un medicinale
in fase di sperimentazione portate a sua conoscenza.
5. Il promotore della sperimentazione informa anche gli
altri sperimentatori.
6. Una volta all'anno per tutta la durata della
sperimentazione clinica, come indicato dal decreto di cui
all'art. 18, il promotore della sperimentazione fornisce al
Ministero della salute e ai Comitati etici coinvolti un
elenco di tutti i sospetti di reazioni avverse serie
osservati nel corso dell'intero periodo ed una relazione
sulla sicurezza delle persone sottoposte alla
sperimentazione clinica.
7. Il Ministero della salute provvede a che tutte le
sospette reazioni avverse serie inattese di cui e' venuto a
conoscenza vengano immediatamente inserite in una banca
dati europea alla quale, a norma dell'art. 11, comma 1,
hanno accesso esclusivamente le Autorita' competenti degli
Stati membri, l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) e la Commissione.».



 
Art. 39.
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 211 del 2003
1. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: « e g)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), g) e h)».
2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «commi 1, lettere a) e g) e 2» sono soppresse.
3. All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «il promotore della sperimentazione» sono inserite le seguenti: «o lo sperimentatore»; la parola: «inizia» e' sostituita dalla seguente: «iniziano» e le parole: «e' soggetto», sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti».
4. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «adottate dalle autorita' competenti» e le parole: «di cui all'articolo 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 5 e 6».



Nota all'art. 39:
- Il testo dell'art. 22, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Apparato sanzionatorio). - 1. Chiunque viola
il divieto di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 50.000 a euro 150.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 20.000 a euro 60.000.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a), d) f),g) e h), e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 30.000 a euro 90.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 5, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000.
5. Il promotore della sperimentazione o lo
sperimentatore che iniziano la sperimentazione clinica
senza aver ottenuto il parere favorevole del Comitato etico
competente o in presenza di obiezioni motivate da parte
delle Autorita' competenti sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
100.000 a euro 500.000.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 9,
commi 5 e 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a euro
500.000.
7. Chiunque effettua sperimentazioni cliniche in
strutture diverse da quelle indicate dall'art. 9, comma 12,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 50.000 a euro 250.000.
8. Chiunque prosegue una sperimentazione clinica sulla
base di emendamenti sostanziali al protocollo non
autorizzati e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a euro
500.000.
9. Chiunque viola le disposizioni adottate dalle
autorita' competenti, di cui all'art. 12, commi 1,3,5 e 6
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 100.000 a euro 500.000.
10. Al titolare o al legale rappresentante dell'impresa
che inizi l'attivita' di fabbricazione di un medicinale
sottoposto a sperimentazione clinica senza munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 1, ovvero la
prosegue in caso di revoca o sospensione della stessa, si
applica la sanzione di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
11. Il direttore tecnico, responsabile dell'adempimento
degli obblighi indicati dall'art. 13, commi 3, lettere a),
b) e c), e 4, che ometta di adempiere agli obblighi di
vigilanza e di attestazione ivi previsti e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da euro 10.000 a euro 30.000.
12. Il promotore della sperimentazione che non
provveda, in tutto o in parte, a registrare gli eventi
avversi notificatigli dallo sperimentatore ai sensi
dell'art. 16, comma 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
20.000 a euro 60.000.
13. Il promotore della sperimentazione che viola la
disposizione di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 4, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 50.000 a euro 250.000.».



 
Art. 40.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 41.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dalle altre norme vigenti in materia, chiunque produca, predisponga o presenti, a fini di valutazione per atti autorizzativi o per pubblicazione, dati non conformi alla realta', inerenti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, di cui al presente decreto, tali da poter incidere sulla valutazione di quanto presentato, e' sospeso per un periodo di tempo da sei mesi a due anni, in relazione al ruolo svolto, dall'esercizio delle funzioni di produzione, predisposizione o presentazione di dati inerenti alle sperimentazioni dei medicinali, nonche' dall'attivita' di sperimentatore e di richiedente autorizzazioni basate su sperimentazioni di medicinali e dall'attivita' di promotore di sperimentazioni o suo delegato. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 150.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte l'importo economico previsto nell'accordo di cui al medesimo articolo 6, comma 6, comunque non superiore a euro 150.000.
3. I promotori delle sperimentazioni a fini industriali che operano in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, o in difformita' da quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 3 del presente decreto, e le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che operano in carenza dei requisiti previsti dal decreto di cui al medesimo articolo 20, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 150.000 e alla sospensione dall'esercizio delle attivita' in ordine alle quali sono state riscontrate le carenze o difformita', per un periodo di tempo da sei a diciotto mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai requisiti previsti e sanare le difformita' riscontrate.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esegua sperimentazioni cliniche dei medicinali in difformita' ai principi di buona pratica clinica di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a 90.000.
5. Al titolare o al legale rappresentante dell'impresa che inizi l'attivita' di fabbricazione o importazione di un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica senza munirsi dell'autorizzazione di cui al capo III, ovvero prosegua l'attivita' di fabbricazione o importazione quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
6. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.



Note all'art. 41:
- Per l'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 6.
- L'art. 147, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, cosi' recita:
«Art. 147 (Sanzioni penali). - 1. Il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita'
di produzione di medicinali o materie prime
farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione
di cui all'art. 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o
la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
diecimila a euro centomila. Le medesime pene si applicano,
altresi', a chi importa medicinali o materie prime
farmacologicamente attive in assenza dell'autorizzazione
prevista dall'art. 55 ovvero non effettua o non fa
effettuare sui medicinali i controlli di qualita' di cui
all'art. 52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano
anche a chi prosegue l'attivita' autorizzata pur essendo
intervenuta la mancanza della persona qualificata di cui
all'art. 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta
inidoneita' delle attrezzature essenziali a produrre e
controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti
autorizzati.».



 
Art. 42.
Procedure sanzionatorie
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 41 sono irrogate dal Ministero della salute, a seguito di istruttoria dell'AIFA.
 
Art. 43.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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