Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie; Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, recante ratifica della Convenzione relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12, recante ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 3 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cosi' dispone: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 «Codice della navigazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 2 marzo 1963, n. 674 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie,» adottata a Roma il 7 ottobre 1952, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1963, n. 134. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 10 gennaio 2004, n. 12 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale», con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20, S.O. - Il Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 785/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili», e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. Note all'art. 1: - L'art. 798 del codice della navigazione cosi' dispone: «Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.» - Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni 1. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 2: - Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 novembre 1981 n.689, cosi' dispongono: «Art. 3 (Elemento soggettivo). - Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.». «Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita). - Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997.». «Art. 5 (Concorso di persone). - Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.».
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| Art. 3. Sanzioni per documentazione irregolare 1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro. 2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro. |
| Art. 4. Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del presente decreto: a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro; b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, e' applicata, altresi', la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli articoli 6 e 7 del regolamento.
Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 785/2004, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 5. Omessa assicurazione obbligatoria 1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 1234 Omessa assicurazione obbligatoria Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.». |
| Art. 6. Infrazioni reiterate 1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui e' stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo. |
| Art. 7. Aggiornamento degli importi delle sanzioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. |
| Art. 8. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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