Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b), e l'allegato A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, recante attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, recante regolamento concernente l'attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norma sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2004/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 157.
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 92/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
- La decisione 95/408/CE e' pubblicata nella G.U.C.E:
11 ottobre 1995, n. L 243.
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1 e 3,
l'art. 3, comma 1, lettera b) e l'allegato A), della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A) e B).
2. (omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B), nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A), sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali.
a) (omissis);
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa».
«Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle
pratiche commerciali sleali»).
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 728, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 1982, n. 281.
- Le direttive 72/461/CEE e 72/462/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1972 n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.
- Le direttive 77/96/CEE e 77/99/CEE sono pubblicata
nella G.U.C.E. 31 gennaio 1977 n. L 26.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 194, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1988, n. 135, S.O.
- Le direttive 80/214/CEE e 80/215/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 21 febbraio 1980, n. L 47.
- La direttiva 80/1100/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° dicembre 1980 n. L 325.
- La direttiva 83/201/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 aprile 1983 n. L 112.
- La direttiva 85/321/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 giugno 1985, n. L 168.
- La direttiva 85/327/CEE e 85/328/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 28 giugno 1985, n. L 168.
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1991, n. 375, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n.
278.
- La direttiva 87/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 ottobre 1987, n. L 279.
- La direttiva 88/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1988, n. L 382.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530,
abrogato dal presente decreto, ad eccezione dell'art. 20,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.
7, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.
- Le direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 92/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
luglio 1992, n. L 187.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennao 1993, n. 7, S.O.
- La direttiva 92/5/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
marzo 1992, n. L 57.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 558, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
S.O.
- Le direttive 91/494/CEE e 91/495/CEE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 24 settembre 1991 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 559, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 8,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O.
- La direttiva 89/437/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 luglio 1989, n. L 212.
- Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1994, n. 111, S.O.
- Le direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE sono pubblicate
nella GU.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.
- La direttiva 64/433/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964 n. L 121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre
1996, n. 607, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1996, n. 280.
- Le direttive 92/45/CEE, 92/46/CEE e 92/47/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 14 settembre 1992 n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, abrogato dal presente decreto, ad eccezione
degli articoli 19, 26 e dell'allegato C) capitolo I,
lettera A), punti 4 e 7, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 1997, n. 59, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 495, abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.
- La direttiva 92/116/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 marzo 1993, n. L 62.
- La direttiva 71/118/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
8 marzo 1971 n. L 55.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1998, n. 309, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1998, n. 199.
- La direttiva 94/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1994, n. L 368.
- Il regolamento 178/2002/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.
- I regolamenti 852/2004/CE,853/2004/CE e 854/2004/CE,
sono pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 139.
- Il regolamento 882/2004/CE e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle beva».
Nota all'art. 1:
- Per la direttiva 2004/41/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 2.
Autorita' competenti

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.



Nota all'art. 2:
- Per i Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853 /2004,
854/2004, n. 882 /2004, vedi note alle premesse.



 
Art. 3.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20;
d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;
l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;
n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;
o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;
r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;
s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.



Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art 2, del decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 123, abrogato dal presente decreto, ad eccezione
degli articoli 4 e 2 comma 3, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«2. Ispezioni.
1.-2. (abrogati).
3. Gli accertamenti analitici sono compiuti dai
laboratori delle unita' sanitarie locali, dai laboratori
degli istituti zooprofilattici, dai laboratori
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri
laboratori pubblici indicati dalle autorita' competenti.
4.-8. (abrogati).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1991, n. 312, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
- I decreti legislativi 26 maggio 1997, n. 155 e n.
156, abrogati dal presente decreto, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136, S.O.



 
Art. 4.
Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello
1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.
2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:
a) nella parte superiore l'indicazione dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.



Nota all'art. 4:
- Per il regolamento n. 853/2004, vedi note alle
premesse.



 
Art. 5.
Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni
1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
b) l'allegato II e' abrogato.
2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i provvedimenti indicati nell'articolo 3 e quelle indicate nell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti nei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 e nel decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.
3. L'Allegato A) del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1997, n. 4.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
"Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano.
- Per i Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 854/2004
e 882/2004, vedi note alle premesse.



 
Art. 6.
Sanzioni
1. Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravita' dell'attivita' posta in essere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita' in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento della registrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000;
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;
7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000;
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro;
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.
13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della sanita' in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.



Note all'art. 6:
- Per i Regolamenti CE 853/2004, 852/2004, 854/2004,
vedi note alle premesse.
- Il Regolamento (CE) n. 2073/2005 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 22 dicembre 2005, n. L 338.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Il decreto legislativo 30 dicembre1999, n. 507, reca:
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205".
- Il decreto del Ministro della sanita' 11 ottobre
2000, reca: "Individuazione degli uffici centrali e
periferici del Ministero della sanita', competenti a
ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".



 
Art. 7.
Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.



Nota all'art. 7:
- Per il regolamento (CE) 853/2004, vedi note alle
premesse.



 
Art. 8.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.
 
Art. 9.
Clausola di cedevolezza
1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.



Note all'art. 9:
- L'art. 117, commi terzo e quinto della Costituzione,
cosi' recitano: «Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato».
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2005, n. 37».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1.-2.
(omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo».



 
Art. 10.
Disposizioni transitorie
1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso regolamento (CE) n. 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella



Note all'art. 10:
- Per il Regolamento (CE) n. 882/2004, vedi note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale».



 
Allegato I
(previsto all'art. 5)
Allegato A
Capo I
Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale.
Capo II
Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A), capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
 
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