Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007 |
Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 n. 2345 relativo all'assegnazione finanziaria alla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (fondi annualita' 2004). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 400; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345 del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Calabria di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 164 del 16 luglio 2005; Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla Regione; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle Regioni e Province Autonome; Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti; Viste le note della Regione Calabria n. 2951 del 14 giugno 2006, n. 5001 del 21 settembre 2006 e n. 6639 del 15 dicembre 2006 con le quali sono stati trasmessi l'elenco delle verifiche sismiche affidate nei termini previsti e finanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005, l'elenco delle verifiche sismiche finanziate con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non attivate nei termini previsti per l'importo complessivo di euro 327.106,90, l'elenco delle verifiche sismiche finanziate con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non attivate a causa di errate indicazioni di alcuni soggetti beneficiari e di una identificazione di edificio, oltre alla proposta di utilizzo dell'importo relativo alle verifiche non attivate; Considerato che la Regione Calabria ha avanzato la proposta di utilizzare l'intera somma prevista per le verifiche tecniche non attivate nei tempi prescritti per aumentare il finanziamento di due interventi ex-articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3362/2004 gia' inclusi ai nn. 2 e 3 dell'allegato 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005, relativi ai comuni di Ricadi e Joppolo che hanno comunicato di non essere in grado di garantire l'intero cofinanziamento che era stato previsto a loro carico; Considerato che tali sostituzioni riguardano interventi gia' proposti per i quali era stata attestata la condizione di rischio grave ed attuale e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico; Considerato che tali sostituzioni non comportano aumenti dell'importo complessivamente assegnato alla Regione stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005; Vista la nota della Regione Calabria n. 2866 del 6 giugno 2006 contenente la richiesta di modificare i soggetti beneficiari degli interventi indicati ai numeri 22, 33, 49, 53, 56, 64, 65, 71, 79, 81, 87, 88, 90, 92, 93, 99, 114 e 116 dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005 e di modificare la denominazione dell'intervento indicato al numero 16 del medesimo allegato 1; Vista l'ordinanza n. 2078/FPC del 18 gennaio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, che detta le misure per l'attuazione dei primi interventi diretti all'adeguamento sismico del patrimonio edilizio pubblico della Regione Calabria; Visto il decreto n. 2179 del 18 giugno 2003 relativo alla decima assegnazione finanziaria ai Comuni della Regione Calabria per gli interventi di adeguamento sismico sugli edifici pubblici di cui all'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 400 ed all'ordinanza n. 2078/FPC del 18 gennaio 1991 che ha assentito la somma di euro 129.114,22 al comune di Cerisano (CS) per l'esecuzione degli studi e della progettazione fino al livello esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio Municipale; Vista la nota n. 6092 del 10 novembre 2006 con la quale la Regione Calabria ha chiesto di rettificare il decreto n. 2179 del 18 giugno 2003 nella parte riguardante il comune di Cerisano sostituendo «Municipio» con «Palazzo Sersale» precisando che l'intervento originario era previsto per Palazzo Sersale di proprieta' comunale che per mero errore di trascrizione della Regione non e' stato identificato esattamente; Vista la nota della Regione Calabria n. 575 del 30 gennaio 2007 con la quale e' stato comunicato che anche l'intervento indicato al numero 7 dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005 e' relativo al «Palazzo Sersale» e non al «Municipio» come precedentemente erroneamente indicato dalla Regione e che le modifiche apportate al progetto esecutivo di «Palazzo Sersale» perseguono le finalita' della legge n. 400/1987 e dell'OPCM n. 3362/2004; Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento integrativo degli interventi nei Comuni di Ricadi e Joppolo per un importo complessivo di euro 327.106,90 relativamente agli stessi interventi riportati ai nn. 2 e 3 dell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005; Ritenuto altresi' necessario modificare alcuni soggetti beneficiari e l'identificazione di edificio riportati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345/2005, in quanto cio' non comporta variazioni dell'importo complessivamente assegnato; Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. 1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345 del 6 giugno 2005 di cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 327.106,90, dei quali e' stata accertata la relativa disponibilita', resta assegnato alla regione Calabria per l'integrazione del finanziamento degli interventi riportati ai numeri 2 e 3 dell'allegato 2 del predetto decreto n. 2345 del 2005, come riportato nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 2. 1. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345 del 6 giugno 2005 relativo alla Regione Calabria e' parzialmente modificato dall'allegato 3 del presente decreto. 2. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 3, le comunicazioni della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo, dovranno pervenire alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate. |
| Art. 3. 1. Per gli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla Regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi. 2. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara. 3. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori sono concretamente iniziati. |
| Art. 4. 1. L'articolo 1 del decreto n. 2179 del 18 giugno 2003, relativo all'assegnazione di fondi di cui all'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 400 ed all'ordinanza n. 2078/FPC del 18 gennaio 2001, viene modificato nella parte riguardante il comune di Cerisano sostituendo «Municipio» con «Palazzo Sersale». 2. L'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2345 del 6 giugno 2005 relativo alla Regione Calabria e' parzialmente modificato dall'allegato 4 del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione, e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007
Il Presidente: Prodi |
| Allegati
----> Vedere da pag. 39 a pag. 42 <---- |
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