Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007 |
Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2006 n. 5742 relativo all'assegnazione finanziaria alla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (fondi annualita' 2004). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale; Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2359 del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 166 del 19 luglio 2005; Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla Regione; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle Regioni e Province Autonome; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5742 del 19 dicembre 2006 recante «Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2359 del 6 giugno 2005 relativo all'assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 3 marzo 2007; Considerato che il predetto decreto n. 5742/2006 ha autorizzato la Regione Veneto ad utilizzare la somma di euro 122.923,18, rinveniente dai residui dell'annualita' 2004 dell'ordinanza n. 3362/2004, per l'integrazione del finanziamento alla stessa assegnato dall'ordinanza n. 3505/2006 sull'annualita' 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 983 del 7 marzo 2007 recante «Assegnazione alla regione Veneto di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 1 OPCM n. 3505/06)»; Vista la nota n. DPC/SAPE/4245 del 23 gennaio 2007 con la quale non e' stata concessa un'ulteriore proroga dei termini per l'affidamento dei lavori dell'intervento del Comune di Bussolengo, finanziato per euro 306.000 a valere sul decreto n. 2359 del 6 giugno 2005; Vista la nota della Regione Veneto n. 101861/58.01 del 20 febbraio 2007 con la quale e' stata trasmessa la Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 13 febbraio 2007 contenente la proposta di utilizzare per l'importo complessivo di euro 432.113,68 derivante dalle predette somme e dall'importo di euro 3.190,50 relativo alla rinuncia del Comune di Mel del finanziamento previsto al n. 1 dell'allegato 2B del decreto n. 5742 del 19 dicembre 2006; Considerato che la proposta avanzata dalla Regione Veneto riguarda in particolare l'integrazione dei finanziamenti di due interventi di miglioramento/adeguamento sismico ex-art. 1, comma 4, lettera b) dell'ordinanza n. 3362/2004, gia' previsti nei piani approvati con delibere di Giunta Regionale n. 3479 del 15 novembre 2005 e n. 2016 del 27 giugno 2006; Considerato altresi' che le predette proposte non comportano l'aumento dell'importo complessivamente assegnato alla Regione Veneto con le ordinanze n. 3362/2004 e n. 3505/2006 e consentono l'esecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico; Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento dei predetti due interventi di miglioramento/adeguamento per un importo complessivo pari ad euro 432.113,68; Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. 1. Gli interventi riportati nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziati con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2359 del 6 giugno 2005 e n. 5742 del 19 dicembre 2006 di cui seguono le rispettive numerazioni, sono annullati ed il relativo finanziamento pari ad euro 309.190,50, sommato a quello assegnato dall'art. 3 del predetto decreto n. 5742/2006 pari ad euro 122.923,18, per un importo complessivo di euro 432.113,68, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita' resta assegnato alla regione Veneto per il finanziamento degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) dell'ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici indicati nell'allegato 2 del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Per gli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2 del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla Regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi. 2. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara. 3. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007 Il Presidente: Prodi |
| Allegati
----> Vedere a pag. 36 <---- |
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