IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985; Vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la direttiva 2004/116/CE della Commissione del 23 dicembre 2004; Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2004/116/CE; Considerato che il Comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole il 7 giugno 2004 all'uso di tale prodotto nei mangimi, concludendo che l'uso della Candida Guillermondii coltivata su un substrato di origine vegetale (melassa di zucchero di canna) non presenta rischi per la salute umana o animale, ne' per l'ambiente; Considerato che il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha espresso parere favorevole il 4 ottobre 2004 sul suddetto prodotto; Ritenuto pertanto necessario inserire la Candida Guillermondii, coltivata su substrati di origine vegetale, nell'allegato B, gruppo di prodotti «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale», del decreto ministeriale 13 novembre 1985;
Decreta:
Art. 1. 1. Nell'allegato B del decreto ministeriale 13 novembre 1985, al punto «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale» e' aggiunto Candida Guillermondii. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2007
Il Ministro della salute Turco Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 277 |