Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 17 ottobre 2007, n. 189
Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».



Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 2006, n. 40, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Delega al Governo per l'istituzione degli
ordini ed albi professionali). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di istituire, per le professioni
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, i relativi ordini
professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle
regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in
ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, e del citato decreto ministeriale 29 marzo 2001 del
Ministro della sanita', l'assegnazione della professione
dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione,
prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi
separati per ognuna delle professioni previste dalla legge
n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione ostetrica; area
delle professioni della riabilitazione; area delle
professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni
tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure
professionali da includere nelle fattispecie di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale
29 marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i
titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al
presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al
presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato
agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia
riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un unico ordine per due o piu'
delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi
della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un ordine specifico per una delle
professioni sanitarie di cui al presente comma,
nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo
superi le ventimila unita', facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attivita' professionali, il rispetto
dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi
dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della
costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo
ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
l'articolazione degli ordini a livello provinciale o
regionale o nazionale;
h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli
statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di
funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al
presente articolo siano poste a totale carico degli
iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini
delle nuove categorie professionali, restino confermati gli
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai
sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto
per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del
termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende
automaticamente prorogato di novanta giorni.».



 
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1609):
Presentato dal Ministro della salute (Turco) il
1° settembre 2006.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 24 ottobre 2006 con pareri delle
commissioni, I, II e Questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 7 e 16 novembre
2006; 6 dicembre 2006.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2007 e approvato il
14 giugno 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1645):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in
sede referente, il 19 giugno 2007 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 17, 18 e 25 luglio 2007.
Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il
26 settembre 2007.
 
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