Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2007
Programma investimenti articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 20 miliardi di euro;
Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 4 lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266 e 27 dicembre 2006 n. 296;
Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita', sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;
Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
Visto il del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si e' proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;
Considerato che le disposizioni citate prevedono periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005, relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;
Considerato che secondo quanto previsto dalla norma succitata si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2005 e non aggiudicati nei termini previsti che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Veneto, Accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004 per un importo a carico dello Stato di Euro 42.836.758,25, di cui risultano non aggiudicati n. 8 interventi per un importo a carico dello Stato di Euro 10.606.143,91;
Regione Liguria, Accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004 per un importo a carico dello Stato di Euro 77.793.099,85, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello Stato di Euro 732.824,27;
Regione Marche, Accordo sottoscritto in data 18 giugno 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 181.979.889,17, di cui risultano non aggiudicati n. 2 interventi per un importo a carico dello Stato di Euro 1.283.188,81;
Regione Lazio, Accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000, per un importo a carico dello Stato di Euro 755.755.137,46, di cui risultano non aggiudicati n. 3 interventi per un importo a carico dello Stato di Euro 1.958.031,63;
Regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000 per un importo a carico dello Stato di Euro 1.110.258.899,84, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento per un importo a carico dello Stato di Euro 2.261.216,44;
Regione Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per un importo a carico dello Stato di Euro 1.104.676.801,27, di cui risultano non aggiudicati n. 5 interventi per un importo a carico dello Stato di Euro 6.323.291,69;
Regione Sardegna, Accordo di programma sottoscritto in data 29 marzo 2001 per un importo a carico dello Stato di Euro 334.943.687,09, di cui risultano non aggiudicati n. 14 interventi per un importo a carico dello Stato di Euro 32.686.040,69;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma, relativamente agli interventi non aggiudicati entro il termine temporale previsto, le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato di Euro 55.850.737,44 come specificato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto, corrispondenti a n. 34 interventi;

Decreta:

Art. 1.
In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della revoca dei corrispondenti impegni di spesa degli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2005 e non aggiudicati entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma dell'avvenuta ammissione a finanziamento, sono pari ad un importo complessivo dei finanziamenti a carico dello Stato di Euro 55.850.737,44, come specificato nella tabella di cui all'allegato A (colonna 2) che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola Regione e Provincia Autonoma nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro della salute: Turco

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 274
 
Allegato A
----> Vedere immagine a pag. 17 <----
 
Allegato B
----> Vedere immagini da pag. 18 a pag. 24 <----
 
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