Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 11 ottobre 2007
Valutazione di idoneita' dell'articolo 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a, contenente una nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (pos. 28458). (Deliberazione 07/550).

LA COMMISSIONE

su proposta del prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;

Premesso:

1) che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lettera e);
2) che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale e' contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002);
3) che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.a. e Organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM) nell'art. 21 del C.C.N.L. dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e' stata integralmente riprodotta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2003;
4) che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.;
5) che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art 18 alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
6) che, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni da parte delle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti.

Considerato:

1) che la modifica piu' rilevante introdotta con la nuova formulazione dell'art. 18 del C.C.N.L. riguarda l'introduzione di una procedura abbreviata per i conflitti di lavoro insorti su materie gia' oggetto di contrattazione di primo e di secondo livello ai sensi dell'art. 2 dello stesso C.C.N.L.;
2) che la parziale riduzione dei tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione non si pone in contrasto con le finalita' preventive e compositive proprie dell'istituto, essendo contenuta entro limiti ragionevoli e circoscritta alle sole ipotesi in cui sulla materia oggetto del conflitto si e' gia' svolta una articolata trattativa tra le stesse parti;
3) che, inoltre, e' stata modificata la previsione relativa alla individuazione dei soggetti legittimati alla apertura del conflitto di lavoro a livello regionale, prima limitata alla «RSU interessata unitamente alle competenti strutture territoriali del sindacato», ora alla sola «segreteria regionale dell'organizzazione sindacale interessata»;
4) che la Commissione ha gia' avuto modo di precisare che le organizzazioni sindacali stipulanti, nell'attuare il rinvio legale alla regolamentazione delle procedure preventive, possono liberamente decidere di limitare l'iniziativa a determinati soggetti in ragione della loro ritenuta idoneita' a valutare l'interesse collettivo (cfr. in tal senso la delibera 05/106 del 2 marzo 2005);
5) che, peraltro, la clausola relativa all'attribuzione della titolarita' ad aprire il conflitto alla sola segreteria regionale e' riconducibile alla c.d. parte obbligatoria del contratto collettivo, che ha la funzione di regolare i rapporti tra i soggetti stipulanti determinando per essi e soltanto per essi l'insorgenza di vincoli contrattuali;
6) che la nuova disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

Valuta idonea

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lettera n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche', al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 11 ottobre 2007

Il Presidente: Martone
 
Allegato

VERBALE DI ACCORDO
Art. 18 (Procedure di raffreddamento e conciliazione).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della legge n. 146 del 1990, cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate.

A) Controversie collettive.

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralita' di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra la societa' e le OO.SS. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si dara' corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalita' disciplinate dall'art. 2, lettera A), del presente CCNL.

B) Conflitti di lavoro.

1) Livello di Unita' Produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una unita' produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'unita' produttiva.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda avviera' con la delegazione sindacale di cui all'art. 7 lettera a) del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intendera' comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le parti, si dara' luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le parti a livello regionale. In tal senso l'azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avviera' con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera b) del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.
La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di unita' produttiva.
Ove il conflitto a livello di unita' produttiva insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione d cui al comma 1 del presente punto 1, l'azienda fissera' l'incontro con la delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera a) del presente C.C.N.L. al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si dara' luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art 7, lettera b) del presente C.C.N.L.
La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di unita' produttiva.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le parti si asterranno da ogni azione diretta.
2) Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso piu' unita' produttive di una stessa regione, la segreteria regionale dell'O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui all'art. 7, lettera b) del presente C.C.N.L., incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa tra le parti ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente C.C.N.L., la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 6 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.
Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le parti si asterranno da ogni azione diretta.
3) Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi piu' regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di risorse umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'azienda dara' corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente C.C.N.L., la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 5 giorni successivi alla data del primo incontro.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente art. hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000 ed all'Accordo dell'11 luglio 2007. Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lettera a) della legge 146/90, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.
Conseguentemente, all'esito positivo della predetta valutazione, la normativa di cui al presente accordo sostituira' la disciplina prevista dall'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007.
Nelle more della predetta valutazione le parti continueranno ad osservare le procedure previste dall'art. 18 del C.C.N.L. 11 luglio 2007.
Roma, 25 luglio 2007

per Poste Italiane S.p.a.: (Firmato)
per le OO.SS.: (Firmato)
SLC CGIL.: (Firmato)
SLP CISL: (Firmato)
UILPOST: (Firmato)
FAILP CISAL: (Firmato)
SAILP CONFSAL: (Firmato)
UGL COM.NI: (Firmato)
 
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