Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2007, n. 187
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, e' aumentato delle sessantotto unita' previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonche' delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il
vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni; b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico; c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato
attribuito il titolo di Vice Ministro; f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dello sviluppo economico.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, supplemento ordinario) recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", cosi' come modificato dall'art. 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario ) e' il
seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 2001, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica. 26 marzo
2001, n. 175, "Regolamento di organizzazione del Ministero
delle attivita' produttive", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 2002, n. 300, "Regolamento recante
rideterminazione delle unita' addette agli uffici di
diretta collaborazione del Ministro delle attivita'
produttive", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 2003, n. 14.
- L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica, 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro delle attivita' produttive", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113, e' il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'art. 2, comma 2, lettere f) e g), e' stabilito
complessivamente in novantadue unita' comprensive delle
unita' addette al funzionamento corrente degli uffici
medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere
assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero
ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel
limite del venti per cento del predetto contingente
complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3,
ultimo periodo, del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato
a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
un consigliere diplomatico.".
- L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, "Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro del commercio con l'estero", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'art. 2, comma 3, lettera h), e' stabilito
complessivamente in 68 unita', comprensive delle unita'
addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi.
Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati
ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro
assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto
contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche
in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
nonche', nel limite del venti per cento del predetto
contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
2003, n. 316, "Regolamento per l'organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle
attivita' produttive", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
- Il testo dell'art. 1, commi 23, 24-bis, 24-quater,
24-quinques, 24-sexies e 24-septies, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n.
233. recante, "Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il
coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri".(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 luglio 2006, n. 164), e' il seguente:
"23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.".
"24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di' personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro.".
"24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un
contingente di personale pari a quello previsto per le
segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
intende compreso nel contingente complessivo del personale
degli uffici di diretta collaborazione stabilito per
ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse
complessive a tal fine previste.".
"24-quinquies. Il Ministro, in ragione della
particolare complessita' della delega attribuita, puo'
autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al
primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il
limite complessivo della spesa per il personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, come
rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un
consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un
altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo
della segreteria, il quale coordina l'attivita' del
personale di supporto, un segretario particolare, un
responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro
esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
responsabile per gli affari internazionali. Il vice
Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate,
si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio
legislativo del Ministero.".
"24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i
commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano
utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi
ultimi.".
"24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137.".
- Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale", (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario),
e' il seguente:
"Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo
interno). 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo
collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
- Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2006,
n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario), e' il
seguente:
"98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello
generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive";
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo."".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 gennaio 2007, "Ricognizione delle strutture e delle
funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del
commercio internazionale", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 marzo 2007, n. 66.
- Il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114), Convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri",
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
164), e' il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previdente.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".



 
Art. 2
Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'ufficio di Gabinetto; c) la segreteria tecnica del Ministro; d) l'ufficio legislativo; e) l'ufficio stampa; f) l'ufficio del consigliere diplomatico; g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto; h) l'ufficio e la Segreteria del Vice Ministro; i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.
4. Gli uffici e la segreteria del Vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.
6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.



Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono i seguenti:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
ammini-strativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.



 
Art. 3
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.
2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attivita' produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.
3. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte aree organizzative.
4. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.
6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.
 
Art. 4
Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attivita': a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta
informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle
misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri
di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte
compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico,
anche al fine di individuare i fattori ostativi, le
responsabilita' e suggerire eventuali correzioni; b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai
fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita'
degli uffici dirigenziali di livello generale; c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari
delle direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal
Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilita'
dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le
forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286; d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione
di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla
sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione,
nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e
rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita'
dell'amministrazione.
2. Il servizio e' diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio e' nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
5. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unita', di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.



Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
legisltivo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193:
"Art. 15 (La valutazione del personale con incarico
dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla
base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
la valutazione e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione
e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di
cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e prefettizi.".
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 settembre 1989, n. 222.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
12 dicembre 2006, n. 315, recante "Regolamento recante
riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n.
38.



 
Art. 5
Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e i), e' stabilito complessivamente in centodiciannove unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio puo' altresi' essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.
5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
supplemento ordinario):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
- Per il testo dell'art. 1, comma 24-bis del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e' nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, comma 24-bis del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006,
n. 233, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo
non superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero; b) per il Capo dell'ufficio legislativo, il consigliere diplomatico
ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il
consigliere giuridico del Vice Ministro e per il Direttore del
Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di
uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della
segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della
Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari
internazionali del Vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di
livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante
ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non-generali del
Ministero; d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa
del Vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle
previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con
la qualifica di redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.
3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 19 e 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note
all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 8
Ufficio e Segreteria del Vice Ministro
e Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni.
3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero puo' essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unita' di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformita' alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, puo' essere attribuito ad uno stesso soggetto anche piu' di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicita' del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.
 
Art. 9
Modalita' della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unita' di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, "Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato", (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1977, n. 195, supplemento
ordinario):
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".



 
Art. 10
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.
2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessita' di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
3. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 101



Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 455, abrogato dal presente
regolamento recava: "Regolamento recante disposizioni
relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 300, abrogato dal presente regolamento,
recava: "Regolamento recante rideterminazione delle unita'
addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
delle attivita' produttive", ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
2003, n. 316, abrogato dal presente regolamento recava:
"Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del vice Ministro delle attivita'
produttive" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 novembre 2003, n. 268.



 
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