Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2007, n. 187 |
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive, il numero di novantadue unita', indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, e' aumentato delle sessantotto unita' previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies; Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonche' delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico; c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro; f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario) recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' il seguente: "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.", cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario ) e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113. - Il decreto del Presidente della Repubblica. 26 marzo 2001, n. 175, "Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, "Regolamento recante rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14. - L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2000, n. 455, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113, e' il seguente: "Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in novantadue unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato a far parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.". - L'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, e' il seguente: "Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), e' stabilito complessivamente in 68 unita', comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, "Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attivita' produttive", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268. - Il testo dell'art. 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinques, 24-sexies e 24-septies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233. recante, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164), e' il seguente: "23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.". "24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di' personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.". "24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.". "24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attivita' del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.". "24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.". "24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.". - Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.". 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.". - Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario), e' il seguente: "98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa"; b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive"; c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo."". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, "Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2007, n. 66. - Il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114), Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164), e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previdente.".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario), e' il seguente: "Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
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| Art. 2 Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'ufficio di Gabinetto; c) la segreteria tecnica del Ministro; d) l'ufficio legislativo; e) l'ufficio stampa; f) l'ufficio del consigliere diplomatico; g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto; h) l'ufficio e la Segreteria del Vice Ministro; i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa. 4. Gli uffici e la segreteria del Vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture. 6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono i seguenti: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' ammini-strativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
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| Art. 3 Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. 2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attivita' produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate. 3. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte aree organizzative. 4. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero. 5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro. 6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici. |
| Art. 4 Servizio di controllo interno
1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attivita': a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali correzioni; b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita' degli uffici dirigenziali di livello generale; c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilita' dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attivita' dell'amministrazione. 2. Il servizio e' diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio e' nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. 3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. 4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione. 5. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unita', di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legisltivo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: "Art. 15 (La valutazione del personale con incarico dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. 3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e' assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico. 4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29. 5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.". - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, recante "Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38.
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| Art. 5 Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e i), e' stabilito complessivamente in centodiciannove unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio puo' altresi' essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti. 3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. 5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.". - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario): "14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.". - Per il testo dell'art. 1, comma 24-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 6 Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 2. Il Capo dell'ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e' nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali. 4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. 5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 24-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7 Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero; b) per il Capo dell'ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del Vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari internazionali del Vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non-generali del Ministero; d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del Vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1. 3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse. - Per il testo degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8 Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni. 2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. 3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero puo' essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unita' di cui all'articolo 5, comma 1. 4. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attivita' del personale di supporto, un consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformita' alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, puo' essere attribuito ad uno stesso soggetto anche piu' di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicita' del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste. |
| Art. 9 Modalita' della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unita' di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1977, n. 195, supplemento ordinario): "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.".
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| Art. 10 Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione. 2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessita' di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento. 3. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia. 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 101
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, abrogato dal presente regolamento recava: "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2001, n. 113. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, abrogato dal presente regolamento recava: "Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attivita' produttive" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268.
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