Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 ottobre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Jedynasty Hanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei chimici. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza dell sig. ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo - Sezione A - e l'esercizio della professione di «chimico» in Italia; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Magister Inzynier, Biotechnologia» conseguito presso il Politecnico «Gdanska» a Gdansk-Wrzeszcz (Polonia) il 30 giugno 2005; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 22 giugno 2007; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto - introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE - di «formazione regolamentata», come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorita' competente polacca;
Decreta:
Alla sig.ra Jedynasty Hanna, nata a Gdynia (Polonia) il 5 gennaio 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione A. Roma, 11 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa |
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