Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007 |
Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010. |
|
|
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; Visto, in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il parere espresso in data 11 luglio 2007 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita in data 20 settembre 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006 recante, tra l'altro, delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali in materia i minoranze linguistiche;
Decreta:
Art. 1.
Ambito territoriale dei progetti
1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2008-2010, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche. 2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche' per le regioni a statuto speciale da una norma diattuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999. |
| Art. 2.
Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti a: a) realizzare da parte delle pubbliche amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale ed e' organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilita' dei dati; b) istituire corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di governo superiori al comune o di aggregazioni di enti locali, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia; c) utilizzare traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo. 2. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli capo-fila". Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello comunale. Gli sportelli capo-fila sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare i progetti. 3. Possono accedere ai finanziamenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i progetti di carattere culturale che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela presentati dagli enti locali. 4. Sono ammessi al finanziamento anche i progetti che realizzano interventi in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, in aggiunta ai toponimi ufficiali. Detti progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali. |
| Art. 3.
Aspetti procedurali
1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicita' ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge. 2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti piu' progetti o, in caso preveda piu' interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorita'. 3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale e' sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente. |
| Art. 4.
Ripartizione dei fondi
1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunita' di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5. 2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. 3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali puo' individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorita' indicate dagli enti richiedenti il finanziamento. |
| Art. 5.
Ulteriori aspetti procedurali
1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonche' degli enti locali. 2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e' adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2007
Il Ministro: Lanzillotta
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 385 |
|
|
|