Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 ottobre 2007 |
Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 20 novembre 2006 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Asparago Bianco di Bassano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 novembre 2006; Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»; Considerato che l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Asparago Bianco di Bassano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007; Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione concessa con decreto del 20 novembre 2006, all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Asparago Bianco di Bassano» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano», registrata in ambito europeo con reg. (CE) 1050/2007 del 12 settembre 2007. |
| Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2007
Il direttore generale: La Torre |
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