Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007 |
Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi Bitstream (mercato 12). (Deliberazione n. 115/07/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 ottobre 2007, in particolare nella prosecuzione del 9 ottobre 2007; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44; Vista la delibera n. 34/06/CONS concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44; Vista la delibera n. 82/06/CIR concernente «Offerta ADSL Wholesale Flat ad accesso singolo con accessi con velocita' in downstream fino a 20Mbit/s in tecnologia ATM ed Ethernet/IP», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n. 44; Vista la delibera n. 11/06/CIR recante «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 95"»; Vista la delibera n. 249/07/CONS recante «Modalita' di realizzazione dell'offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 - supplemento ordinario n. 135; Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento relativa ai servizi bitstream per l'anno 2007 in data 13 giugno 2007; Considerata l'importanza strategica per gli sviluppi della larga banda in Italia dell'offerta di riferimento bitstream e, pertanto, la necessita' di accelerare la sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori di effettuare, con dovuto anticipo, le modifiche tecniche e gestionali presso le rispettive reti oltre che predisporre i propri piani commerciali; Considerata la necessita' di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle condizioni economiche e che comunque sia fissata una data certa di decorrenza delle stesse in modo da fornire preliminari indicazioni contabili alle divisioni commerciali degli operatori; Sentita, in data 12 settembre 2007, l'Associazione Italiana Internet Providers (di seguito AIIP); Sentita, in data 18 settembre 2007, la societa' Wind Telecomunicazioni; Sentita, in data 25 settembre 2007, la societa' Fastweb; Sentita, in data 28 settembre 2007, la societa' Telecom Italia; Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue: Condizioni generali dell'offerta di riferimento. I commenti degli operatori. 1. Alcuni operatori hanno richiesto chiarimenti in merito alla decorrenza economica della offerta di riferimento nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL wholesale e CVP alla nuova offerta di riferimento bitstream. Tali societa' ritengono che le nuove condizioni economiche di fornitura del servizio dovranno intendersi applicate dalla data di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, e non a partire dalla firma del contratto, la quale puo' avvenire in data successiva all'approvazione dell'offerta di riferimento. 2. Una delle societa' ha richiamato l'art. 21, comma 3 della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia debba garantire fino a tre mesi dopo l'approvazione dell'offerta di servizi bitstream, la migrazione e l'attivazione dei servizi gia' presenti nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove modalita'. Tale societa' ritiene che il periodo indicato non sia sufficiente a permettere l'allineamento dell'offerta commerciale, l'analisi e la definizione degli interventi necessari a livello di sistemi di gestione, la pianificazione e l'implementazione degli sviluppi necessari. Richiede dunque all'Autorita' che, per dare maggiore certezza al mercato e riconoscere agli operatori alternativi un congruo periodo di tempo per «recepire» le rilevanti modifiche relative ai nuovi servizi bitstream, venga richiesto a Telecom Italia di garantire un periodo di sovrapposizione dell'offerta ADSL wholesale e CVP e dell'offerta bitstream per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 3. Una delle societa' lamenta il fatto che l'attuale formulazione dell'offerta di riferimento bitstream prevede che, nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, non possa accedere alle condizioni economiche relative al kit di interconnessione. La stessa societa' richiama che tale limitazione non e' presente nell'offerta di interconnessione riferimento 2006 (par. 7 Modalita' di interconnessione ai nodi di Telecom Italia, pag. 37) ove prevede che: «Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al kit di interconnessione, mentre l'operatore terzo co-locato si fara' carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.» Viene pertanto richiesto che venga rimosso il vincolo della colocazione al rilascio dei kit di consegna permettendo anche agli operatori alternativi l'ingresso nel mercato del trasporto del traffico dati (oltre che del traffico fonia). 4. Uno degli operatori richiama l'art. 11, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS in cui e' previsto che: «Con riferimento al modello di raccolta a "Banda dedicata" Telecom Italia fornisce la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti kit per migliorare il requisito di affidabilita' per l'utenza che necessita di servizi in "fault tollerance". Viene richiesto, al fine di migliorare ulteriormente il requisito di affidabilita' per l'utenza finale, la possibilita' di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream su differenti DSLAM». 5. Uno degli operatori lamenta che l'attuale offerta di riferimento sia incompleta in quanto ancora priva del «tracciato record», il protocollo utilizzato per lo scambio delle informazioni di Provisioning tra Telecom Italia e gli OLO. Considerato che il tracciato record relativo alla nuova offerta e' diverso da quello precedente e che cio' comporta notevoli criticita' per lo sviluppo dei sistemi dell'operatore interconnesso, viene richiesto che Telecom Italia renda disponibile, sin da subito, un tracciato record completo al fine di non determinare ritardi sull'effettiva data di disponibilita' dell'offerta. 6. Alcuni operatori richiamano l'importanza della istituzione di una unita' per il monitoraggio al fine di esaminare le seguenti tematiche: a) monitoraggio della migrazione a titolo non oneroso delle attuali offerte ADSL Wholesale e CVP alla nuova offerta bitstream; b) analisi della coerenza con il quadro regolamentare vigente delle attivita' in corso da parte di Telecom Italia a livello retail; c) illustrazione delle modalita' che l'AGCOM intende adottare per verificare la replicabilita' delle offerte retail di Telecom Italia per mezzo della offerta bitstream ai sensi di quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS ai commi da 4 a 7 dell'art 23; Alcuni operatori nel richiamare l'art. 8 della delibera n. 34/06/CONS secondo il quale la fornitura di servizi bitstream con interconnessione al DSLAM e' preclusa nei siti aperti all'ULL con almeno 50 clienti attivi, chiede che Telecom Italia fornisca tempestivamente la lista di tali siti, i quali non sono desumibili dagli operatori a partire dalle informazioni relative agli spazi di co-locazione per ULL, in ragione del vincolo legato al numero dei clienti attivi. 7. Alcuni operatori osservano che Telecom Italia riporta (nella sezione 5.1 dell'offerta di riferimento) tra le cause tecniche che possono impedire sia la fornitura dei servizi di accesso disaggregato che i servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, non solo problemi legati alla continuita' elettrica sulle coppie in rame ma anche la disponibilita' delle risorse fisiche sulla rete di distribuzione (indisponibilita' di coppie libere) in difformita', secondo il loro parere, da quanto sancito dall'art. 4, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS. 8. Uno degli operatori ha richiamato quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 5 (pag. 13) dell'offerta di riferimento. Ovvero il servizio bitstream con interconnessione al DSLAM e' offerto solo negli stadi di linea (SL) non aperti all'accesso disaggregato. La definizione fornita di stadio di linea aperto all'accesso disaggregato fa riferimento alla firma del verbale di consegna di uno spazio di colocazione e ad almeno 50 linee attive, in accesso disaggregato. Inoltre, se lo stadio di linea diviene disponibile per l'accesso disaggregato, l'offerta bitstream viene garantita sino alla saturazione della capacita' degli apparati per interconnessione al DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL. Comunque, la fornitura di nuove interconnessioni in bitstream e' interrotta dopo 12 mesi dalla comunicazione della avvenuta apertura dello SL all'accesso disaggregato. L'operatore chiede all'Autorita' di chiarire se l'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS implichi per l'operatore che usufruisce del servizio di bitstream a livello DSLAM, superati i dodici mesi dall'apertura dello stato di linea all'ULL, di avere diritto a: a) saturare le schede gia' installate attraverso l'attivazione sulle stesse di nuovi clienti; b) saturare i subtelai gia' installati, attraverso l'equipaggiamento completo con nuove schede. 9. In merito alle condizioni di migrazione dell'offerta LITE FLAT, uno degli operatori richiama il fatto che attualmente (nell'offerta ADSL wholesale) gli accessi flat afferenti l'offerta LITE sono stati attivati all'interno degli stessi VP (strutture logiche di raccolta del traffico) destinati all'offerta a consumo. Cio' era possibile in quanto tali accessi venivano dimensionati in modo equivalente. Con la nuova offerta bitstream di Telecom Italia l'offerta ADSL wholesale confluisce logicamente nella struttura generale relativa alla formula FLAT e come tale segue le regole generali di acquisto separato dell'accesso e della banda associata. Telecom Italia non ha pero' previsto le condizioni di migrazione di tali accessi LITE Flat nella nuova struttura, limitandosi a riportare a pag. 64 che: « I VP degli accessi ADSL Lite sono utilizzabili solo per la formula di prezzo a consumo, mentre per i nuovi accessi con prezzo flat dovranno essere utilizzati i VP standard. Le eventuali consistenze di accessi ADSL Lite flat attivati nell'ambito della vecchia offerta ADSL Wholesale utilizzando i VP Lite verranno pertanto congelate, e potranno eventualmente essere migrate gratuitamente verso VP standard"». L'operatore suddetto ritiene che la formulazione adottata da Telecom Italia non sia univocamente interpretabile e chiede all'Autorita' di chiarire se la dizione «congelate» sia da interpretarsi nel modo seguente: a) non sono piu' attivabili nuovi accessi Flat all'interno dei VP Lite (che contengono anche accessi a consumo) secondo l'attuale offerta, fatto salvo il periodo di sovrapposizione previsto in delibera tra le attuali e le prossime modalita' di richiesta del servizio; b) gli accessi attuali non subiscono mutamenti e pertanto restano sulle strutture fisiche e logiche (VP) attualmente utilizzate con gli stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche. Le considerazioni dell'Autorita'. 10. In merito alla decorrenza economica della offerta di riferimento nei casi di migrazione amministrativa di accessi ADSL wholesale alla nuova offerta di riferimento bitstream, si osserva in via preliminare che la migrazione amministrativa degli attuali accessi ADSL basati sull'offerta ADSL wholesale dovrebbe essere basata sulla stipula di un contratto tra l'operatore e Telecom Italia. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia stessa provveda a rendere disponibile lo schema del contratto agli operatori con la massima tempestivita' e comunque entro e non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Tuttavia essendo non quantificabili i tempi per l'effettiva sottoscrizione del contratto ed al fine di non ritardare l'avvio delle attivita' di migrazione, l'Autorita' ritiene opportuno prevedere che la migrazione possa essere iniziata gia' su esplicita richiesta da parte dell'operatore interconnesso, richiesta che dovra' necessariamente essere contestuale alla richiesta di avvio della negoziazione del contratto, la quale dovrebbe concludersi entro un tempo ragionevole definito (ad esempio due mesi). Le condizioni economiche bitstream dell'attuale offerta di riferimento, ferme restando le eventuali correzioni che l'Autorita' intendera' apportare, saranno applicabili a partire dalla data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento ed a seguito della predetta richiesta di migrazione. La procedura cosi' delineata consentirebbe di contingentare i tempi di transizione al bitstream. L'Autorita' ritiene, a tal fine, che Telecom Italia debba mantenere attivo il servizio ADSL wholesale per un tempo non superiore a sei mesi dalla data di ripubblicazione dell'offerta (estendendo in tal modo i tre mesi previsti dalla delibera n. 249/07/CONS). Gli operatori che non avessero effettuato la migrazione amministrativa entro tale lasso di tempo perderebbero il diritto ad usufruire delle condizioni economiche dell'ADSL wholesale (sebbene tale eventualita' appare remota in virtu' dell'evidente vantaggio economico del bitstream). In conclusione, il percorso che l'Autorita' individua per la migrazione amministrativa e' basato sulla seguente sequenza di eventi: 1) approvazione dell'offerta di riferimento; 2) ripubblicazione della stessa dopo quindici giorni dalla notifica a Telecom Italia; 3) da questo momento tutti gli accessi ADSL wholesale attivi transitano alle condizioni economiche dell'attuale proposta di OR (pubblicata il 13 giugno 2007) previa richiesta dell'operatore a Telecom Italia di migrazione e di avvio della negoziazione del nuovo contratto (che Telecom Italia dovra' rendere disponibile successivamente all'approvazione dell'OR insieme ai tracciati record); 4) a partire da sei mesi successivi alla ripubblicazione dell'OR bitstream gli operatori che non hanno effettuato la richiesta di migrazione perdono il diritto di usufruire delle condizioni economiche dell'ADSL Wholesale; 5) le condizioni economiche che verranno approvate dall'Autorita' con distinto provvedimento si applicano retroattivamente a partire dalla data di pubblicazione dell'OR bitstream di cui al secondo punto. 11. L'Autorita' ritiene che l'opzione di rilascio dei kit di consegna alle condizioni economiche previste nell'offerta di riferimento presso i punti di consegna agli operatori non co-locati, gia' presente in altri mercati, favorisca la concorrenza nel mercato del trasporto. Pertanto, analogamente a quanto gia' previsto per il traffico voce, il rilascio dei kit di consegna non deve necessitare che l'Operatore richiedente sia co-locato presso il punto di consegna. 12. L'Autorita' osserva che la richiesta di inserire in OR la possibilita' di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream su differenti DSLAM implica la disponibilita' di un altro accesso tra la terminazione di utente e lo stadio di linea cui fa capo l'utente finale, oltre alla disponibilita', nella stessa centrale, di un altro DSLAM. L'Autorita' ritiene che tale possibilita', qualora tecnicamente fattibile, non debba essere esclusa nell'ambito dell'offerta di riferimento dei servizi bitstream. 13. L'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca tempestivamente (comunque non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento) a tutti gli operatori interessati il tracciato record completo che consenta di ottimizzare le procedure di provisioning ed assurance. Telecom Italia dovra' comunque provvedere ad integrare il tracciato record presentato agli operatori con tutti i messaggi necessari a gestire i servizi previsti nell'offerta di riferimento. 14. L'Autorita', in ottemperanza all'art. 25, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, conferma la propria intenzione di istituire l'unita' per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi bitstream. 15. L'Autorita' ritiene ragionevole che Telecom Italia renda disponibile l'elenco dei siti aperti all'accesso disaggregato, attraverso cui risalire ai siti non aperti e quindi disponibili al servizio bitstream con interconnessione al DSLAM, prima ancora della sottoscrizione del contratto con gli operatori e comunque non oltre la data di ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Tale informazione e' infatti importante, sia per consentire all'operatore di valutare se usufruire o meno del servizio sottoscrivendo il relativo contratto con Telecom Italia, sia per fare in modo che l'operatore possa predisporre con anticipo la propria rete e le proprie strutture interne alla commercializzazione del servizio. L'Autorita' ritiene in ogni caso altrettanto ragionevole che tale informazione sia fornita da Telecom Italia agli operatori effettivamente interessati, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, in conseguenza di una manifestazione di interesse da cui derivi quantomeno l'avvio di una negoziazione finalizzata all'eventuale sottoscrizione, da parte dell'operatore con Telecom Italia, di un contratto relativo alla fornitura del servizio bitstream. La suddetta informazione, in sede di prima applicazione, fa riferimento alla lista aggiornata alla data di pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS, sulla base della definizione di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, e successivamente alla lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come previsto all'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS. 16. L'Autorita', nel richiamare l'art. 4, comma 2 e 3, della delibera n. 249/07/CONS, conferma che le linee installate sul territorio nazionale - sia quelle attestate su stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale sulle quali, per cause tecniche, non e' possibile fornire i servizi di accesso disaggregato, sia quelle attestate su stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale - sono disponibili per la fornitura dei servizi bitstream con interconnessione al DSLAM e dei relativi servizi accessori. Come tra l'altro chiarito all'art. 2, comma 9, della delibera n. 274/07/CONS, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato per cause tecniche e' giustificato esclusivamente nei casi in cui non vi sia disponibilita' di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio o sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio (quali ad esempio problemi legati alla continuita' elettrica sulla coppia in rame). 17. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, nel momento in cui un nuovo stadio di linea e' aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione riportata al comma 1 dell'art. 4, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura e la fornitura di nuovi servizi bitstream con interconnessione al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi sulle linee di accesso afferenti a tale stadio di linea fino a saturazione delle capacita' degli switch ATM dedicati all'interconnessione degli operatori; 2) interrompe l'attivazione di nuovi servizi bitstream con interconnessione al DSLAM a partire da dodici mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori che hanno attivato servizi bitstream con interconnessione al DSLAM, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale secondo la definizione di cui al comma 1, dell'art. 4. In merito all'interpretazione, evidenziata da uno degli operatori sul punto 2, dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, l'Autorita' ai fini di tutelare gli investimenti sostenuti dagli Operatori aveva ritenuto che l'operatore che usufruisce del servizio bitstream a livello DSLAM, superati i dodici mesi dall'apertura dello stato di linea all'ULL, debba poter saturare le schede gia' installate attraverso l'attivazione sulle stesse di nuovi clienti e di saturare i subtelai gia' installati attraverso l'equipaggiamento completo con nuove schede. Inoltre la stessa offerta di riferimento bitstream e' stata formulata correttamente in tale senso ove prevede che «Nel momento in cui un nuovo SL e' aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione sopra riportata, Telecom Italia: 1) garantisce la prosecuzione della fornitura del servizio per tutte le linee gia' attive, garantendo inoltre, agli Operatori che usufruiscono di tali servizi, la possibilita' di attivare nuove linee fino alla saturazione della capacita' degli apparati per interconnessione al DSLAM a loro dedicati sullo stesso SL; 2) interrompe la fornitura di nuove interconnessioni al DSLAM e di nuovi ampliamenti degli apparati dedicati al servizio di interconnessione al DSLAM a partire da dodici mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale». 18. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che l'OR bitstream prevede che gli accessi Flat Lite restano comunque attivi ma non sono piu' attivati nuovi accessi Lite Flat nell'ambito dei VP a consumo. L'Autorita' ritiene ragionevole la decisione di Telecom Italia di non convogliare negli stessi VP accessi ADSL FLAT e accessi ADSL a consumo. Tuttavia l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba migrare gratuitamente gli attuali accessi ADSL Lite flat verso VP standard applicando gli stessi oneri economici e le stesse caratteristiche tecniche gia' in corso. Obblighi di fornitura di specifiche funzionalita' di rete. I commenti degli operatori. 19. In relazione all'interconnessione al DSLAM con collegamento allo switch Ethernet adiacente al DSLAM, uno degli operatori evidenzia che l'OR prevede la configurazione di una VLAN dedicata, per ciascuna classe di servizio, che raccoglie il traffico dei clienti dell'operatore attestati al DSLAM. Gli operatori in questione ritengono che tale previsione contrasti con quanto previsto all'art. 15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS; gli stessi evidenziano che consentire l'utilizzo di una sola VLAN per DSLAM pone una limitazione pesante ai servizi che un OLO puo' erogare, impedendo la fornitura di servizi basata su una VLAN per cliente e creando di fatto una discriminazione di offerta tra i clienti di Telecom Italia ed i clienti dell'OLO. 20. Relativamente alla possibilita' di interconnessione a livello di DSLAM Ethernet con collegamento a switch Ethernet adiacente al DSLAM Ethernet (sez. 13.1-b), uno degli operatori ritiene che quanto Telecom Italia riporta, «In questo caso l'Operatore puo' avvalersi delle configurazioni descritte di seguito per il modello di interconnessione al nodo parent, con l'esclusione della funzionalita' multicast», sia in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 249/07/CONS. Pertanto l'operatore ritiene necessario che Telecom Italia individui soluzioni tecniche che consentano il rispetto della normativa vigente. 21. Con riferimento alla tabella 3 (profili fisici di linea per porte ADSL 1) a pag. 30 dell'offerta di riferimento, alcuni operatori evidenziano la mancanza dei profili con velocita' di upload pari a 900 Kbps. Pertanto si richiede l'inserimento di profili con la massima velocita' di upload supportata dai DSLAM di Telecom Italia, che essa stessa aveva dichiarato essere pari a 832 Kbps, al punto 4, comma 1, della sua lettera inviata all'Autorita', prot. n. 314684 del 13 giugno 2007, e non 640 Kbps come indicato in offerta. 22. Sempre in merito alla velocita' dei servizi di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL (sez. 8.1.3.1) uno degli operatori evidenzia che tra le velocita' di picco trasmissive di linea fisica (downstream/upstream) riportate in tabella 3 (profili fisici di linea per porte ADSL 1) mancano tutti i profili ADSL2+. 23. Alcuni operatori hanno evidenziato che la sez. 8.2 dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso simmetrico riporta, in alcuni casi, le velocita' nette e, in altri, quelle lorde come di seguito evidenziato riportando alla lettera il testo dell'OR: «Le nuove linee possono essere configurate utilizzando le seguenti velocita' di picco (PCR - downstream/upstream): a) 2 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL; b) 4 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL su DSLAM con bonding fisico; c) 4, 6, 8 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SHDSL con protocollo ATM IMA; d) 34 Mbit/s o 155 Mbit/s simmetrico, con tecnologia SDH». Pertanto si richiede che Telecom Italia indichi o solo i valori netti, e quindi rispettivamente 2, 4, 6, 8, 29 e 129 Mbps, oppure quelli lordi, rispettivamente 2.3, 4.6, 6.9, 9.2, 34 e 155 Mbps. 24. Uno degli operatori ha richiamato il fatto che Telecom Italia non riporta nella tabella relativa ai profili per gli accessi asimmetrici il taglio in ADSL2+ di velocita' 10Mbps/384Kbps e 10Mbps/1Mbps. Inoltre, secondo lo stesso operatore, Telecom Italia in tabella 8 della sez. 8.3.1.1 (tagli di VP tecnici disponibili) non ha rispettato quanto previsto nella corrispondente tabella 4 di cui all'art. 25 della delibera n. 249/07/CONS. 25. Con riferimento alle classi di servizio (CoS) e alle relative modalita' di gestione (sez. 14.2.1 dell'allegato 1 all'OR) nel caso di accessi basati su tecnologia Ethernet, alcuni operatori ritengono che la limitazione a tre livelli di CoS prevista nell'OR sia in contrasto con quanto disposto all'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS e con lo standard di riferimento per la gestione delle CoS IEEE 802.1p, menzionato dalla stessa Telecom Italia all'interno dell'offerta, che prevede 8 diversi livelli di priorita' del traffico. Inoltre, secondo gli stessi operatori, gia' gli attuali sistemi impiegati in rete sarebbero dotati di funzionalita' di packet filtering in grado di fornire la prestazione di gestione delle classi di servizio all'interno di una singola VLAN. Viene pertanto richiesto che tali prestazioni, qualora utilizzabile dalla rete di Telecom Italia, vengano rese disponibili agli operatori interconnessi. 26. Alcuni operatori ritengono che quanto riportato nell'OR in merito all'assenza della disponibilita' della funzionalita' di VLAN translation (pag. 100 OR) sia in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS. Infatti l'OR riporta quanto segue: «poiche' la rete non dispone di funzionalita' di VLAN translation, l'identificativo usato internamente dalla rete coincide con quello usato all'interfaccia di consegna verso l'operatore"». Gli operatori ritengono che le motivazioni fornite da Telecom Italia a questo proposito siano ingiustificate in quanto l'apparato di consegna dalla stessa proposto (Cisco 3750 metro) e' in grado di effettuare la funzione di VLAN translation sulla porta GE di interconnessione con l'OLO. Tale soluzione inoltre consentirebbe agli operatori di attestare i kit di interconnessione direttamente ai propri switch ethernet, condivisi con altri servizi, senza creare conflitti con i VLAN-ID gia' in uso. 27. In merito alle modalita' di gestione del traffico su rete Ethernet con COS=0 e con COS=1 (sez. 14.2.1.1 e 14.2.1.2 dell'allegato 1 all'OR) alcuni operatori evidenziano che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia ha previsto un'unica VLAN per macro area di raccolta solo per COS=0. Si richiede pertanto che questo modello sia esteso, in conformita' alla disposizione dell'Autorita', anche a tutte le altre classi di servizio visto che l'apertura di una VLAN per ogni DSLAM sarebbe non fruibile per via dei costi e per i continui aggiornamenti che sarebbero necessari al variare del numero di DSLAM, cosi' come indicato al punto 211 dell'allegato A alla delibera n. 249/07/CONS. 28. In relazione alla pila protocollare (Par. 14.1.3 dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori segnalano l'assenza del supporto di accessi cliente basati su protocollo PPPoA. Il supporto di questo protocollo (possibile grazie a schede DSLAM in grado di effettuare la conversione da PPPoA a PPPoE) e' ritenuto indispensabile per consentire l'eventuale migrazione di utenza dalla catena ATM a quella Ethernet senza effettuare interventi sul terminale d'utente (CPE) o la sua sostituzione. Le considerazioni dell'Autorita'. 29. L'Autorita' concorda che la disponibilita' di una sola VLAN per DSLAM per la raccolta del traffico degli utenti, ad esso attestati, da parte dell'operatore costituisca una limitazione in quanto non consente, ad esempio, la fornitura di una singola VLAN per cliente nel caso di particolari esigenze di qualita' del servizio. A tale proposito Telecom Italia ha spiegato tale limitazione con il ridotto numero di VLAN che gli attuali apparati possono gestire (circa 4000) su una singola rete (nel caso in oggetto corrispondente ad una macro area di raccolta su 30 presenti a livello nazionale). Allo stesso tempo Telecom Italia ha chiarito che tale limitazione sussiste anche al proprio interno, in linea con il principio di parita' di trattamento, e che la propria rete non e' al momento in grado di gestire VLAN per singolo cliente. Piu' in generale non sono al momento disponibili soluzioni tecniche che consentano di realizzare su Ethernet un modello a banda dedicata alla singola linea, come avviene nel caso ATM (modello CVP). Telecom Italia fa comunque presente che sta valutando soluzioni tecniche per inserire, anche sulla rete Ethernet, un modello di servizio a banda dedicata e che appena queste soluzioni saranno disponibili saranno inserite anche nell'offerta bitstream. L'Autorita', concordando con la circostanza che la limitazione in merito alla possibilita' di fornire servizi a banda dedicata su rete Ethernet possa risultare dannosa per il mercato, ritiene che Telecom Italia debba rimuovere tale limitazione non appena consentito dalla propria rete. 30. L'Autorita', nel richiamare l'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, conferma che Telecom Italia e' tenuta a prevedere nell'offerta bitstream le modalita' per l'accesso alla funzionalita' di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent. A tale proposito Telecom Italia nell'ambito del procedimento ha chiarito che l'assenza nell'OR della funzionalita' multicast a livello di nodo parent e' dovuta alle caratteristiche dell'apparato di consegna CISCO 3750. Telecom Italia ha inoltre chiarito che l'OR comunque non esclude la possibilita' di utilizzare un apparato con prestazioni tali da supportare la funzionalita' multicast qualora richiesto dall'OLO. L'Autorita' ritiene che tale possibilita' debba essere chiarita nella OR bitstream e che comunque Telecom Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS secondo cui «Telecom Italia consente la possibilita', anche qualora il PoP dell'Operatore sia colocato presso il PdI, di effettuare l'interconnessione direttamente sul nodo feeder di Telecom Italia, o su di un altro apparato di tipo carrier class predisposto presso la centrale di Telecom Italia», debba indicare in OR una idonea soluzione tecnica, tramite interconnessione al proprio feeder node o inclusione di un apparato carrier class, in modo da consentire all'operatore di accedere alla funzionalita' multicast. A tale riguardo, al fine di assicurare la replicabilita' tecnica delle offerte retail di Telecom Italia che utilizzano il multicast, l'Autorita' ritiene necessario che la commercializzazione di nuove offerte o la modifica di quelle gia' presenti nel mercato che utilizzano il multicast venga sospesa sino a quando l'operatore mettera' a disposizione il multicast anche a livello di nodo parent, ove tecnicamente disponibile anche tenuto conto delle aree in cui tali servizi retail sono commercializzati. 31. L'Autorita' ha rilevato la mancanza, nell'offerta di riferimento bitstream, dei profili fisici di accesso asimmetrico su tecnologia ADSL 1 con velocita' di upload pari a 900 kbps ed inoltre rileva la mancanza di dettagli per i profili ADSL2+. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che il profilo con velocita' upstream pari a 832kbit/s presenta delle difficolta' tecniche di aggancio del modem e che pertanto, sebbene disposta ad includerlo, non ne garantisce le prestazioni nominali. Per quanto riguarda i profili ADSL2+ Telecom Italia spiega che, sebbene non inseriti per mero errore materiale nella tabella 3 citata, sono stati inseriti a pagina 125 dell'allegato 3 dell'OR bitstream e che provvedera' a correggere l'errore con la ripubblicazione dell'offerta di riferimento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, l'Autorita' ritiene comunque che Telecom Italia debba includere il profilo upstream ad 832kbps. 32. L'Autorita' nel richiamare l'art. 10, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS conferma che Telecom Italia debba includere nell'offerta bitstream, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalita' di «bonding fisico»". L'Autorita' ritiene quindi opportuno, per una maggiore chiarezza, che Telecom Italia riformuli la sez. 8.2 dell'offerta di riferimento indicando i valori lordi delle velocita' trasmissive per i profili di accesso SHDSL. 33. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito che i tagli ADSL2+ 10Mbps/1Mbps e 10Mbps/384Kbps sono presenti a pag. 125 dell'OR. Inoltre, in merito ai tagli di VP disponibili di cui alla tabella 8 dell'OR bitstream, l'Autorita' non ravvisa limitazioni rispetto a quanto previsto dalla tabella 4 della delibera n. 249/07/CONS. 34. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che attualmente non e' tecnicamente in grado di fornire ulteriori livelli di CoS rispetto a quelli descritti in offerta, che sono CoS = 0, CoS = 1 e CoS = 3 (quest'ultima riservata al multicast). A quanto risulta da documentazione tecnica di fonte Telecom Italia in merito all'architettura della rete OPM (Optical packet metro), ove la tecnica delle VLAN (IEEE 802.1Q) e' impiegata per separare il traffico fonia+dati, IPTV e di gestione dei DSLAM IP, sono configurati i seguenti valori di CoS: CoS = 5 per servizi Voce con; CoS = 3 per servizi Video; CoS = 0 per Dati. L'Autorita', ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, conferma pertanto che Telecom Italia debba includere nell'offerta di riferimento bitstream la possibilita' di utilizzare differenti livelli di classe di servizio (COS), definiti dall'operatore in base alle proprie esigenze e comunque tutte quelle disponibili sui propri apparati. L'Autorita', nel ritenere che, in prima applicazione, Telecom Italia debba prevedere nell'offerta di riferimento 2007 almeno le seguenti Classi di Servizio: COS=0, 1, 3, 5, si riserva di approfondire la questione al fine di valutare eventuali ulteriori adeguamenti nell'offerta di riferimento 2008. 35. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha confermato che gli apparati 3750 non effettuano funzionalita' di VLAN translation. Telecom Italia si e' comunque dichiarata disponibile a consentire agli operatori di utilizzare altri apparati di terminazione in grado di effettuare la traduzione degli identificativi VLAN. L'Autorita', tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, secondo il quale Telecom Italia concorda con l'operatore l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalita' di VLAN translation o alla definizione di alcuni range di valori relativi di ogni operatore, ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 14.2.1 relativa al punto in oggetto in modo da prevedere la funzionalita' di VLAN translation qualora l'apparato di terminazione utilizzato la consenta. Le caratteristiche di quest'ultimo potranno essere concordate con l'operatore interconnesso. 36. In merito al problema della raccolta del traffico relativo ad una VLAN con COS=1 a livello di area di raccolta, nel corso del procedimento Telecom Italia ha ribadito quanto espresso nel corso delle attivita' del tavolo tecnico; nello specifico secondo Telecom Italia il modello con banda aggregata a livello di nodo di consegna rappresenta una singolarita' solo italiana, mentre in tutti gli altri Paesi la banda e' gestita con VP dedicati per DSLAM. Cio' premesso, Telecom Italia conferma che la rete non e' in grado di garantire una effettiva differenziazione di prestazioni tra le diverse CoS, qualora anche quelle piu' pregiate venissero gestite in modo aggregato, anziche' «proteggendo» queste tipologie di banda lungo tutta la tratta da DSLAM a kit di consegna (si richiama la lettera di Telecom Italia prot. n. 314684 del 13 giugno 2007). Telecom Italia fa inoltre presente che la struttura dell'offerta Ethernet e' del tutto coerente con quella dell'offerta ATM, dove la classe di servizio meno pregiata (ABR) puo' essere gestita mediante VP per area di raccolta, mentre le classi pregiate (VBRrt e CBR) sono necessariamente gestite mediante bande dedicate al singolo cliente, senza che questo abbia generato particolari rimostranze da parte degli Operatori. Su tale punto, richiama Telecom Italia, il modello Ethernet ricalca modello ATM, prevedendo una banda aggregata per area nel caso di CoS = 0, ed un modello con banda per DSLAM per le CoS di livello piu' alto. L'Autorita', fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 15, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS in merito l'aggregazione delle diverse VLAN di un'area di raccolta a livello di nodo feeder, ritiene che la questione necessiti di un ulteriore approfondimento (anche nell'ambito di un procedimento) al fine di appurare le problematiche sull'integrita' della rete sollevate da Telecom Italia ed individuare idonee soluzioni. 37. Nel corso del procedimento TI ha evidenziato che sebbene lo standard DSL Forum TR101 preveda un protocollo che consente di rendere compatibile sulle reti Ethernet anche il protocollo PPPoA, quest'ultimo non e' al momento utilizzabile sulla rete di Telecom Italia, essendo il suddetto standard molto recente (aprile 2006). L'Autorita' ritiene comunque, a vantaggio del consumatore finale, che Telecom Italia debba prevedere in OR tale funzionalita' non appena utilizzabile sulla propria rete. La manutenzione degli apparati. I commenti degli operatori. 38. Con riferimento al listino di manutenzione (sez. 7.3.3 e 13.2.2 dell'allegato 1 dell'OR) una delle societa' ritiene necessario che ne sia precisata l'opzionalita', intendendosi che le corrispondenti voci (canone annuo, contributo ad intervento, gestione delle scorte) siano previste, e pertanto i relativi oneri corrisposti, solo se espressamente richieste dall'operatore. Tali prestazioni dovrebbero inoltre essere integrate da un servizio di accompagnamento qualora l'operatore ritenga di effettuare la manutenzione in maniera autonoma. Viene pertanto richiesto che sia modificata l'offerta di riferimento prevedendo l'opzionalita' del servizio di manutenzione e l'introduzione di un servizio di accompagnamento. Le considerazioni dell'Autorita'. 39. Telecom Italia a pag. 26 della propria offerta di riferimento, in merito al listino di manutenzione, riporta: "«Per quanto riguarda il servizio di manutenzione e' dovuto, per ciascuna sede di DSLAM ATM, un canone annuo (comprensivo dei primi tre interventi) pari a 554,67 euro. Per ogni ulteriore intervento e' dovuto un contributo ad intervento pari a 184,89 euro. Per il servizio opzionale di gestione delle scorte e' dovuto un canone annuo di 547,00 euro, per ciascuna sede di DSLAM ATM»." L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento in modo che gli oneri di manutenzione, cosi come sopra riportati, vengano corrisposti solo se tale servizio sia stato espressamente richiesto dall'operatore e non da applicarsi senza che l'OLO ne abbia fatta richiesta. Inoltre, in analogia a quanto previsto nel mercato 11 e per consentire all'operatore di effettuare la manutenzione in maniera autonoma, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia includa nell'offerta di riferimento un servizio di accompagnamento. La introduzione di nuovi nodi di concentrazione degli accessi e interconnessione. I commenti degli operatori. 40. Relativamente alle iniziative volte alla riduzione del digital divide previste nell'offerta, tra cui l'introduzione dei cosiddetti MINIDSLAM nella rete d'accesso, uno degli operatori segnala (sez. 8.1.4) quanto previsto da Telecom Italia nel merito e di seguito richiamato: «Al fine di rendere il servizio ADSL presente in modo capillare sul territorio nazionale, raggiungendo anche comuni di piccole dimensioni, Telecom Italia ha individuato soluzioni impiantistiche in grado di fornire il servizio ADSL anche in aree servite da centrali non raggiunte da fibra ottica. In particolare le soluzioni adottate si basano sull'impiego di apparati mini DSLAM che presentano le seguenti principali caratteristiche: accessi disponibili limitati a circa 50/100 clienti; velocita' di picco downstream massima possibile pari a 640 Kbit/s. Per gli accessi su mini-DSLAM sono utilizzabili solo VC con MCR pari a 5, 10 e 20 Kbit/s»." A tale proposito viene rilevata la mancanza di sistemi informativi volti a permettere all'operatore di conoscere la disponibilita' residua degli accessi disponibili, e forme di prenotazione di tali risorse. 41. Con riferimento al paragrafo 14.1.2 dell'allegato 1 dell'OR relativo alle aree servite da DSLAM «zainetto» viene segnalato un problema di trasparenza dovuto all'assenza di informazione circa il numero residuo di accessi disponibili per DSLAM oltre all'assenza di un meccanismo di preassegnazione degli accessi, rendendo di fatto molto difficile la vendibilita' di tali accesi per gli OLO, come gia segnalato anche per gli accessi forniti con modalita' MINIDISLAM. Viene inoltre segnalato che nel caso di DSLAM «Zainetto» non e' disponibile il servizio di interconnessione al DSLAM, mentre una tale possibilita' potrebbe consentire di utilizzare eventuali infrastrutture di rilegamento (fibra ottica, soluzioni wireless) in disponibilita' degli operatori, costituendo un significativo precursore delle offerte wholesale associate all'introduzione delle tecniche NGAN da parte di Telecom Italia. 42. Con riferimento ai servizi bitstream su rete Ethernet (sez. 12 dell'allegato 1 dell'OR) alcuni operatori fanno presente che Telecom Italia da tempo offre servizi retail di accesso a larga banda su fibra ottica con interfaccia GbE e velocita' di 2\times N, 10 e 100 Mbit/s alla categoria «accesso in fibra ottica con interfaccia GbE"». Tali accessi sono disponibili e venduti da Telecom Italia in oltre 25 citta' italiane e ad oggi esistono gia' migliaia di accessi attivi. Tuttavia gli accessi simmetrici Ethernet/IP sono attualmente completamente omessi dall'offerta. Pertanto viene richiesto che l'offerta venga integrata per includere gli accessi simmetrici in tecnologia Ethernet a 2\times N, 10 e 100 Mbit/s. Le considerazioni dell'Autorita'. 43. L'Autorita', al fine di garantire parita' di trattamento interno-esterno attraverso una maggiore trasparenza in merito alle risorse di rete disponibili, ritiene che Telecom Italia debba consentire agli OLO di conoscere in anticipo presso quali MINIDSLAM sono ancora disponibili accessi e prevedere sistemi informativi di gestione delle richieste. 44. L'Autorita', al fine di garantire agli OLO una maggiore trasparenza e per consentire agli stessi una piu' agevole commercializzazione degli accessi attraverso DSLAM «zainetto», ritiene ragionevole che Telecom Italia fornisca l'informazione in merito alla disponibilita' o meno di accessi ancora acquisibili (e quindi quali sono quelli saturi) presso i suddetti DSLAM e preveda opportuni sistemi informativi di gestione delle richieste. In merito alla possibilita' di interconnessione a tali DSLAM, l'Autorita' ritiene che sia al momento prematuro fornire valutazioni e si riserva di analizzare la questione nell'ambito dell'unita' per il monitoraggio dei servizi bitstream. 45. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha dichiarato che i DSLAM Ethernet non sono al momento equipaggiati per accessi di tipo diverso dall'ADSL2+. Con riferimento al servizio Ethernity citato, tra l'altro oggetto di discussione anche in sede di Tavolo tecnico, Telecom Italia conferma che consiste in una connettivita' Ethernet di tipo metropolitano, realizzata su strutture di rete specifiche e non raggiungibili dalla rete che collega i DSLAM Ethernet. In particolare si tratta di reti isolate di piccole dimensioni, presenti solo in un sottoinsieme delle centrali gia' aperte ai servizi di ULL/SA. Inoltre, poiche' tali reti non sono strutturate secondo il modello concentratore-nodo parent previsto dalla delibera n. 34/06/CONS, l'interconnessione sarebbe possibile solo a livello di Stadio di Linea (SL), che, in base alla delibera n. 34/06/CONS, e' previsto solo per le aree non aperte all'ULL/SA. Come noto la rete OPM (Optical Packet Metro) costituisce l'infrastruttura d'accesso/raccolta che TI utilizza per l'offerta di servizi MAN (Metropolitan Area Network) e recentemente anche per l'offerta IPTV (Home TV). Tale rete, completamente basata sulla tecnologia GbE (Gigabit Ethernet) e/o PON (Passive Optical Networks), e' interconnessa al Backbone ottico - OPB - ovvero la rete di trasporto IP su cui poggia la rete nazionale di trasporto delle diverse piattaforme di servizio di TI (VoIP, IPTV, BBN, ecc.). Inoltre, tale rete e' costituita, nel caso GbE, da una serie di Switch di raccolta detti «Feeder» ed altri di transito e di interconnessione con OPB denominati «Metro"». Tale rete e' utilizzata per la raccolta del traffico proveniente dai DSLAM Ethernet e da switch Ethernet in sede cliente. L'art. 2, comma 4, della delibera n. 34/06/CONS definisce il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso come la domanda e l'offerta di connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare. Tale mercato ha dimensione nazionale e su di esso Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, Telecom Italia fornisce servizi bitstream mediante l'impiego delle tecnologie di accesso a banda larga che offre alle proprie divisioni commerciali, a societa' collegate o controllate per la predisposizione di servizi a livello retail. Infine, l'art. 3 della delibera n. 249/07/CONS prevede che «Telecom Italia fornisca servizi di interconnessione bitstream presso i siti ove sono o saranno installati gli apparati di multiplazione DSLAM o ADM (ad es. gli stadi di linea) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP level) e fornisce i relativi servizi accessori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata. L'Autorita' si riserva pertanto di approfondire la questione al fine di verificare, tra l'altro, se l'accesso alla capacita' trasmissiva utilizzata da Telecom Italia per la fornitura di servizi retail simmetrici a 2\times N Mb/s, 10Mb/s, 100Mb/s su fibra (quali quello Ethernity sopra citato) sia possibile a livello di feeder node (o nodo di equivalente funzionalita). A seguito di tali approfondimenti (anche attraverso uno specifico procedimento), l'Autorita' potra' quindi valutare le eventuali relative modifiche dell'offerta di riferimento bitstream. Aspetti relativi al provisioning. I commenti degli operatori. 46. Uno degli operatori ritiene che sia necessario migliorare il meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE) (sez.8.3.3.1) in quanto la propria esperienza evidenzia che i nuovi clienti sono costretti ad attendere tempi di provisioning estremamente piu' lunghi rispetto agli equivalenti servizi flat. In particolare per un operatore con elevato numero di attivazioni per AdR (che andra' ad incrementarsi a causa della riduzione delle stesse) l'intervallo di tempo tra il raggiungimento della soglia dell'80% e quello di saturazione completa per garantire l'MCR dichiarato e' sensibilmente inferiore (mediamente tre giorni) allo SLA previsto da Telecom Italia per l'upgrade. Lo stesso operatore propone le seguenti possibili modiche all'OR da intraprendere congiuntamente: a) introdurre un VP (entry-level) con taglio di banda minimo in termini di MCR pari a 10Mbps per AdR o altresi' in funzione del numero di ordini che un operatore invia a Telecom Italia; b) introdurre una soglia variabile in relazione alla dimensione del VP. Il valore di soglia che fa scattare l'upgrade automatico dovrebbe oscillare da un valore minimo del 50% ad un massimo dell'80%; c) ridurre il numero di giorni necessari al completamento dell'upgrade. Si propone dieci giorni solari nel 90% dei casi se vengono recepite le richieste ai precedenti punti, cinque giorni solari nel 90% dei casi, in caso contrario. Le considerazioni dell'Autorita'. 47. L'Autorita', considerando ragionevole la richiesta di rendere piu' flessibile il meccanismo di upgrade minimizzando in tal modo i disagi per l'utente finale, ritiene che la soglia di upgrade non debba superare il 65% tra clienti attivi e in lavorazione. In merito agli SLA, l'Autorita' osserva che quelli attuali gia' prevedono, conformemente all'art. 16, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, un upgrade del VP entro otto giorni lavorativi per il 95% dei casi. Aspetti relativi alle prestazioni di rete. I commenti degli operatori. 48. In merito ai parametri prestazionali dei servizi bitstream su rete ATM (sez. 8.4), alcuni operatori ritengono che Telecom Italia non abbia ottemperato a quanto previsto all'art. 11, comma 11. Nello specifico viene evidenziato che nella sezione 8.4.1 Telecom Italia pone per la modalita' interleaved e fast la latenza end to end rispettivamente minore o uguale di 36 ms e 25 ms. Le considerazioni dell'Autorita'. 49. L'Autorita' richiama che ai sensi dell'art. 11, comma 11, lettera c), la latenza, differenziata per linee in modalita' fast e interleaved, deve comunque essere inferiore a 25 ms. Nel corso del procedimento TI ha chiarito che nella precedente proposta di OR bitstream la latenza massima era indifferenziata e pari a 36 ms. L'attuale proposta di OR bitstream recepisce quanto definito nel Tavolo tecnico in cui e' stato convenuto di differenziare la latenza tra le modalita' interleaved e fast, portando quest'ultima al limite massimo di 26 ms. Telecom Italia ha inoltre illustrato la difficolta' tecnica di portare il limite massimo della latenza in modalita' interleaved al di sotto dei 36 ms. L'Autorita' si riserva di valutare suddetta limitazione tecnica nell'ambito dei lavori dell'unita' per il monitoraggio sul bitstream. Il Kit di consegna. I commenti degli operatori. 50. Con riferimento al kit di consegna per accessi ATM costituito dalla porta ATM ed dal collegamento trasmissivo sino al nodo dell'operatore (sez. 11.1 dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori evidenziano come Telecom Italia nella propria offerta di riferimento asserisce che «poiche' le porte a 622 Mbps non sono di norma impiegate da Telecom Italia, la loro fornitura e' subordinata ad analisi di fattibilita' che dovra' inoltre fornire anche i relativi costi"». A tal proposito si ritiene che l'omissione del prezzo di tale porta sia in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n. 249/07/CONS all'art. 13, comma 1, il quale prevede che Telecom Italia includa nell'offerta di servizi bitstream porte a 622 Mbit/s. 51. Uno degli operatori evidenzia che l'offerta di Telecom Italia a pag. 80 (Punti di interconnessione ATM) prevede che «la consegna del traffico ATM e' possibile sui nodi riportati in allegato 1. Per ventiquattro mesi Telecom Italia manterra' commercialmente attiva la struttura delle aree di raccolta e dei punti di consegna facenti parte delle offerte commerciali ADSL wholesale e CVP"». Viceversa la delibera n. 249/07/CONS prevede che Telecom Italia mantenga attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi e comunque almeno fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a barda larga all'ingrosso. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia riformuli l'OR in ottemperanza alla delibera. Viene segnalato inoltre che in nessuno dei documenti allegati all'offerta di riferimento e' contenuta l'anagrafica completa dei punti di consegna (PdC) del traffico ATM. L'unica indicazione reperibile e' contenuta sul portale Wholesale di Telecom Italia, nel quale e' pubblicato un elenco delle centrali Telecom Italia sulle quali e' possibile la consegna del traffico ATM; tuttavia tale elenco e' incompleto in quanto non include alcuni PdC attualmente in uso da parte di uno degli operatori. Si richiede che all'offerta di riferimento sia allegata la lista dei PdC ATM, inclusiva di quelli attualmente mancanti. 52. Con riferimento al kit di consegna Ethernet (sez. 17, dell'allegato 1 dell'OR), alcuni operatori lamentano l'assenza della possibilita' di condivisione del kit tra piu' operatori come richiesto al punto D11.5 dell'allegato A della delibera n. 249/07/CONS e concesso dall'Autorita' al successivo punto D11.7. Inoltre, con riferimento alla figura 4 a pag. 99 dell'offerta di riferimento (riportante il KIT di consegna Ethernet costituito da un insieme di tre elementi), si richiede l'inserimento di un Kit come singola voce, includente nel contributo una tantum di attivazione e canone mensile gli oneri di colocazione in centrale degli apparati necessari. Inoltre, in merito al collegamento trasmissivo tra l'apparato di terminazione e la sede dell'operatore (sez. 17.2 dell'allegato 1 dell'OR) si richiede l'aggiunta della possibilita' di attestazione diretta di una fibra ottica su GBIC della porta Ethernet fornita da Telecom Italia. Viene inoltre richiesta la disponibilita' di tutti i modelli di GBIC forniti da Cisco per l'apparato 3750 (o tutti i modelli GBIC disponibili per tutti gli altri possibili apparati che costituiscono l'interfaccia dei nodi Parent con i livelli superiori di rete). 53. Alcuni operatori richiedono che, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS, l'offerta di riferimento preveda un apparato di terminazione di tipo carrier class condivisibile dagli OLO per la realizzazione delle interconnessioni. Tale soluzione comporterebbe i seguenti vantaggi: - riduzione degli spazi occupati presso la centrale Telecom per l'alloggiamento di numerosi Cisco 3750 (uno per operatore colocato) e dei costi per gli operatori, che potrebbero condividere le risorse dello stesso apparato; - maggiore affidabilita' dell'interconnessione grazie all'impiego di un apparato di terminazione carrier class; - superamento della limitazione nel numero di mac-address pari a 12000 nel 3750. Si cita a titolo di esempio il CISCO C6500 (CISCO ME6500) che ne supporta 96000. Le considerazioni dell'Autorita'. 54. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha chiarito di essere disponibile a fornire porte a 622 Mb/s; tuttavia, poiche' non utilizza tali porte per la fornitura di capacita' trasmissiva alle proprie divisioni commerciali, non e' in grado di definirne un prezzo il quale dipende generalmente dal numero di schede acquistate e/o dalle condizioni scaturite a seguito di una specifica gara. Ne segue che il prezzo indicato nell'OR verrebbe ad essere quello di listino del costruttore. L'Autorita' ritiene comunque opportuno che Telecom Italia includa nell'offerta di riferimento di servizi bitstream il prezzo (sebbene di listino del costruttore) delle porte a 622 Mbit/s. 55. L'Autorita', nel richiamare l'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS conferma, conferma che Telecom Italia e' tenuta a mantenere attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi e comunque fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. Si ritiene inoltre che Telecom Italia debba pubblicare la lista completa dei PdC ATM in allegato all'offerta di riferimento bitstream. 56. Nel corso del procedimento Telecom Italia ha ribadito che e' indispensabile avere un apparato (il 3750 o un altro) in grado di realizzare le funzioni di edge della rete, e che il costo di questo apparato dovra' necessariamente essere ribaltato sugli operatori. In merito alla richiesta degli operatori, Telecom Italia ha chiarito di essere disponibile a prevedere un prezzo del kit di interconnessione che sia comprensivo della porta sul nodo, dell'apparato e dell'eventuale colocazione di quest'ultimo. Tuttavia considerato che il costo di colocazione non e' sempre applicabile (es. nel caso di OLO non colocati) e che, come richiesto dalla delibera e dagli OLO, su richiesta del singolo operatore l'apparato in questione potrebbe anche essere diverso dal 3750, una soluzione con un prezzo aggregato risulta meno flessibile rispetto alla possibilita' di avere tre prezzi distinti (porta su nodo, apparato e colocazione), che possono invece essere combinati di volta in volta in funzione delle esigenze dell'OLO. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba, ferma restando l'attuale possibilita' prevista in OR di richiedere separatamente porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione, includere un prezzo di colocazione virtuale relativo all'ospitalita' del 3750, in modo che l'operatore non sia costretto a richiedere un intero modulo di colocazione per ospitare un singolo apparato. L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba aggiungere a listino le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione fornito da Telecom Italia, con riferimento ai modelli disponibili per l'apparato 3750. Qualora l'operatore richieda un apparato di terminazione diverso dal 3750 la stessa previsione varra' per quest'ultimo. 57. L'Autorita', richiamando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia consenta la possibilita' di effettuare l'interconnessione su di un altro apparato di terminazione di tipo carrier class predisposto presso la centrale di Telecom Italia, ritiene che Telecom Italia debba includere in offerta di riferimento le condizioni economiche e tecniche di suddetta possibilita'. Inoltre, in analogia a quanto previsto per il Kit di consegna ATM, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba prevedere, per l'interconnessione su rete Ethernet, la possibilita' di richiedere un Kit di consegna condiviso. Aspetti relativi ai Service Level Agreement per servizi bitstream e relativi servizi accessori. I commenti degli operatori. 58. In merito agli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici (sez. 2.1.2 dell'allegato relativo agli SLA) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia non ha inserito nella tabella 2 «Tempi di provisioning SLA Plus», una colonna relativa ai «Tempi massimi di fornitura per il 100% dei casi» e in piu' impone dei vincoli all'erogazione della prestazione, enunciando che: «Il servizio di SLA Plus provisioning e' subordinato a verifica di fattibilita' sulla capacita' di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione (fino ad un massimo del 5% degli ordinativi mensili per operatore se uniformemente distribuiti sul territorio nazionale)». Pertanto viene richiesto che: a) siano inseriti SLA Plus sulla totalita' dei casi; b) sia eliminato il vincolo di verifica di fattibilita' oppure sia sostituito da una ben definita procedura riportante tempi e modalita' di evasione. 59. Una delle societa' rileva che Telecom Italia prevede nel processo di Provisioning la facolta' di sospensione della lavorazione per causa cliente finale (nei casi di irreperibilita' o non disponibilita' del cliente finale). Tuttavia Telecom Italia prevede che, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, il tempo di sospensione inizi dal giorno lavorativo precedente a quello della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom Italia all'OLO. La societa' in questione ritiene tale previsione iniqua e troppo favorevole per Telecom Italia, chiedendo pertanto che il tempo di sospensione, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, decorra dalla data di comunicazione inviata da Telecom Italia all'OLO. Telecom Italia inoltre, con l'offerta bitstream, ha introdotto la possibilita' per l'OLO di «interrompere» l'eventuale sospensione causa cliente, comunicando a Telecom Italia un recapito alternativo del cliente finale. Tuttavia Telecom Italia rende tale opportunita' di fatto non utilizzabile dall'OLO, in quanto prevede che la facolta' di interruzione della sospensione possa essere esercitata dall'OLO solo entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Ne consegue che e' praticamente impossibile per l'OLO, in un giorno lavorativo, riuscire a contattare il cliente finale per farsi dare un contatto alternativo. Viene pertanto richiesto che la facolta' di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'OLO in qualsiasi momento durante il periodo di sospensione. Infine Telecom Italia prevede che, qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per due volte, il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'OLO di una penale per intervento a vuoto. La societa' evidenzia che nelle precedenti procedure di Provisioning x-DSL Telecom Italia permetteva di fissare l'appuntamento con il cliente per almeno 5 o 6 volte e ritiene che, limitando a 2 il numero di tentativi possibili per l'appuntamento del cliente, si possa verificare un ingiustificato aumento dei rifiuti causa cliente con conseguente degrado delle performance di Provisioning degli OLO e associato onere economico dovuto all'addebito degli interventi a vuoto da parte di Telecom Italia. 60. Con riferimento agli SLA per l'assurance (sez. 3.1.1 dell'allegato SLA dell'OR) alcuni operatori osservano che, contrariamente a quanto prevede l'art. 17 della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia riporta quanto segue in OR: «Per il servizio bitstream con accesso asimmetrico, Telecom Italia garantisce: entro quattro mesi a partire dalla data di disponibilita' operativa del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 32 ore solari per il 100% dei guasti; entro i successivi quattro mesi, un tempo di riparazione guasti pari a 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e le ore 16 (lunedi-venerdi' esclusi festivi infrasettimanali) e di 32 ore solari per tutti i rimanenti casi». 61. In merito agli SLA base per la disponibilita' degli accessi e dei VC, una delle societa' ha segnalato che a pagina pag. 26 dell'allegato relativo agli SLA dell'OR viene proposto quanto segue: «Telecom Italia garantisce un valore di disponibilita' annua pari al 98% per gli accessi di un operatore e pari al 98,8% su base annua per i VC di un operatore"». L'operatore ritiene che la disponibilita' dei VC (che e' un'infrastruttura logica configurata su di un accesso) non possa essere superiore alla disponibilita' dell'accesso fisico che la sostiene. Viene richiesto pertanto l'adeguamento della disponibilita' degli accessi dal 98% almeno al 98,8%. 62. Con riferimento agli SLA per l'assurance della banda di trasporto fino al nodo parent (backhaul) - sez. 3.1.4 dell'allegato relativo agli SLA - alcuni operatori richiamano il punto 256 dell'allegato A della delibera n. 249/07/CONS che prevede che Telecom Italia garantisca un tempo di riparazione dei guasti sui VP/VLAN entro 4 ore dalla segnalazione. Pertanto si richiede che Telecom Italia non discrimini la risoluzione del guasto sulla base dell'ora di arrivo della segnalazione da parte dell'OLO come indicato in offerta (4 ore solari se la segnalazione e' ricevuta tra le ore 8 e le 12 dei giorni feriali e 12 ore solari nei restanti casi). 63. Uno degli operatori ha lamentato come ad oggi non siano ancora note le specifiche funzionali dell'interfaccia web, su pagina dedicata del portale wholesale di Telecom Italia, di gestione dell'assurance. Tale interfaccia e' necessaria in tempi rapidi al fine di renderla fruibile automaticamente dai sistemi di gestione dell'assurance interni agli operatori. 64. In merito alle penali per l'assurance (sez. 3.2 dell'allegato SLA) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia limita l'applicazione delle penali ai soli collegamenti attivi in un intero anno solare, in questo modo evitando di pagare penali sui collegamenti cessati prima di un anno. Viene osservato che: la durata massima contrattuale dei servizi DSL e' trimestrale e non annuale; il limite imposto da Telecom Italia viola il principio di proporzionalita' del risarcimento, poiche' a danno subito non corrisponderebbe alcuna penale per i servizi cessati prima di un anno solare. Si richiede pertanto che tutte le frasi relative ai limiti sul pagamento delle penali siano rimosse dall'offerta di riferimento e dai suoi allegati. 65. In merito alle penali per gli SLA Premium dell'assurance (sez. 3.2.3) alcuni operatori rilevano che Telecom Italia propone un importo della penale degli SLA Premium inferiore della penale corrisposta per gli SLA base. Infatti, se al punto 3.2.1 relativo agli SLA base si legge: «per ogni ora (solare o lavorativa in funzione dello SLA applicabile) di ritardo nel ripristino, la penale e' pari al canone giornaliero del servizio di accesso.», al punto 3.2.3, relativo agli SLA Premium, si legge: «per ogni ora (solare o lavorativa) di ritardato ripristino su singola linea assistita, un importo pari al 20% del canone giornaliero relativo alla linea assistita.». In questo caso ad uno SLA premium che comporta un costo maggiore per una prestazione migliore, corrisponde una penale minore, invece che una penale maggiore o uguale. Pertanto, si richiede all'Autorita' che la penale relativa agli SLA Premium sia maggiore o uguale a quella applicata agli SLA base e che non vi siano limiti al risarcimento delle penali. 66. In merito alle attivita' di prequalificazione della linea, viene richiesto che Telecom Italia specifichi gli SLA dell'attivita' di prequalificazione in termini di giorni lavorativi entro cui tale attivita' viene eseguita e relative penali. Le considerazioni dell'Autorita'. 67. L'art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS prevedono l'obbligo per Telecom Italia di predisporre SLA di provisioning degli accessi base (con i requisiti riportati nella tabella 5) e SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici comprensivi di penali (in tal caso l'Autorita' non definiva una tabella di prestazioni). L'offerta di riferimento, nell'allegato relativo agli SLA, prevede quanto segue rispettivamente per gli SLA di provisioning base e plus:
----> Vedere immagine a pag. 85 <----
Si osserva, dalle tabelle sopra riportate, che mentre lo SLA base indica i tempi massimi di fornitura per il 100% e 95% dei casi, lo SLA plus prevede tempi massimi di fornitura per il 98% dei casi e 95% dei casi. L'Autorita' ritiene quindi che, dovendo comunque lo SLA Plus essere migliorativo rispetto a quello base, lo SLA Plus deve comunque garantire almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA base per il 100% dei casi. Lo SLA Plus dovra', oltre a prevedere prestazioni per il 98% dei casi, garantire miglioramenti per il 95% dei casi rispetto allo SLA base. L'Autorita' ritiene inoltre che Telecom Italia debba chiarire quanto previsto nell'offerta di riferimento in merito alla «... verifica di fattibilita' sulla capacita' di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione ...»". 68. L'Autorita' ritiene, ai fini della verifica del rispetto dello SLA di Provisioning, che il tempo di sospensione (ai fini del calcolo degli SLA) debba iniziare dal giorno lavorativo precedente a quello della comunicazione di inizio sospensione inviata da Telecom Italia all'OLO, non dovendo essere considerato a fini dello SLA il tempo che intercorre tra la fissazione dell'appuntamento e il momento in cui si verifica la non disponibilita' del cliente. L'Autorita' ritiene ragionevole che la facolta' di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'OLO sempre, successivamente alla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Infine l'Autorita' ritiene che qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione debba essere definitivamente annullato con imputazione all'OLO di una penale per intervento a vuoto. 69. L'Autorita', nel richiamare l'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, conferma l'obbligo per Telecom Italia di garantire, nell'ambito dello SLA base per l'assurance degli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8 e le ore 16 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8. Pertanto l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba riformulare la suddetta sezione 3.1.1 della propria offerta di riferimento in modo da ottemperare, entro due mesi dalla ripubblicazione dell'OR, a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS. 70. L'Autorita' richiama l'art. 18, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS in cui e' previsto che Telecom Italia preveda nei propri SLA base percentuali di disponibilita' annue pari al 98% per gli accessi ed al 98,8% per i VC. Pertanto si ritiene quanto proposto da Telecom Italia ottemperante alla delibera sopraindicata, sebbene la tematica sembra richiedere un approfondimento in ambito dell'unita' per il monitoraggio per i servizi bitstream. 71. L'Autorita' richiama l'art. 17, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS in cui si prevede che Telecom Italia permette la segnalazione dei guasti ai VP fino alle ore 20. Inoltre nel punto 256 dell'allegato A della suddetta delibera l'Autorita' parla di ripristino, genericamente, entro 4 ore. L'Autorita' ritiene che un aiuto alla corretta interpretazione del punto in questione possa essere ottenuto richiamando quanto previsto per i tempi di ripristino dei circuiti di interconnessione, pari a 4,5 ore solari (dal lunedi' al venerdi', dalle 8 alle 12) e 12 ore solari in altro orario. Considerato che tale previsione non ha, nella fonia, generato criticita' si ritiene che, in prima applicazione, quanto proposto da Telecom Italia possa essere considerato ragionevole, oltre che essere migliorativo rispetto alle 4,5 ore solari. 72. Nel corso del procedimento TI ha chiarito che per la segnalazione dei guasti continueranno ad essere disponibili gli strumenti di segnalazione via web gia' utilizzati per l'ADSL wholesale. Tale indicazione e' presente nell'allegato SLA dell'OR bitstream, al capitolo 3. 73. Secondo quanto viene riportato nell'allegato relativo agli SLA «Il computo delle penali viene effettuato su base anno solare». L'Autorita', considerato che l'art. 20 della delibera n. 249/07/CONS prevede che Telecom Italia non applichi alcun termine di decadenza alla possibilita' di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, ritiene che Telecom Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento prevedendo che il computo delle penali possa essere computato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare. 74. L'Autorita' ritiene ragionevole, considerato che gli importi per gli SLA Premium sono da considerarsi aggiuntivi agli importi previsti dalla «Offerta di riferimento bitstream», che Telecom Italia riformuli le penali di assurance per gli SLA premium in modo che queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base. 75. Come descritto nell'offerta bitstream, esiste la possibilita' per gli operatori di richiedere la prequalificazione della linea di accesso per una determinata velocita', svincolata dall'eventuale ordine di attivazione. L'attivita' di prequalificazione della linea di accesso e' a titolo oneroso (costo complessivo sia per la verifica del mix che per la verifica della specifica velocita) ed e' utile all'Operatore che desidera conoscere in anticipo se una determinata linea fisica e' in grado di supportare una specifica velocita' (scelta in un range proposto da Telecom Italia). L'Autorita' ritiene ragionevole che, essendo l'attivita' in oggetto a titolo oneroso, che Telecom Italia specifichi il numero di giorni lavorativi entro cui essa viene fornita e le relative penali. Aspetti relativi alle procedure. I commenti degli operatori. 76. Uno degli operatori segnala come l'offerta di Telecom Italia, nel Manuale delle procedure (pag. 13), riporti in merito all'errato provisioning quanto segue: «Il provisioning di un accesso viene considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione del mancato funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, rispettivamente entro il giorno lavorativo successivo alla sua consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)"». Viene sottolineato come il giorno lavorativo successivo sia un termine eccessivamente sfidante che potrebbe rivelarsi anche controproducente per il Cliente finale, qualora, ad es. questo sia impossibilitato a far accedere il personale dell'Operatore nella propria sede, nell'unico giorno reso disponibile da Telecom Italia. L'Operatore evidenzia che i propri processi interni prevedono, per esempio, che il collaudo di una linea business su cui viene attivato il servizio CVP (bitstream simmetrico) debba essere fatto nell'arco di 4-5 giorni dall'attivazione della linea da parte di Telecom Italia rendendo di fatto impossibile rilevare un Errato Provisioning nei tempi richiesti da Telecom Italia. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia debba riformulare l'Offerta di Riferimento elevando il termine di un giorno lavorativo per la segnalazione di errato provisioning a 4-5 giorni lavorativi, prevedendo anche per l'operatore la possibilita' di sospendere tale procedura in caso di indisponibilita' del cliente finale. Le considerazioni dell'Autorita'. 77. In merito all'errato provisioning l'Autorita' ritiene che, anche al fine di tener conto delle normali esigenze degli utenti finali che siano impossibilitati a far accedere il personale dell'Operatore nella propria sede, che in caso di provisioning di un accesso considerato «errato/incompleto» (qualora non abbia mai funzionato per cause addebitabili a Telecom Italia) la segnalazione dell'Operatore possa avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sua consegna (DNI). Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dell'Offerta di Riferimento bitstream 2007 di Telecom Italia relativa al mercato 12
1. Sono approvate le condizioni tecniche e amministrative dell'Offerta di Riferimento presentata in data 13 giugno 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007, relativamente ai servizi bitstream, fatto salvo quanto previsto all'art. 2. |
| Art. 2.
Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2007 di Telecom Italia per il servizio bitstream
1. Telecom Italia garantisce fino a sei mesi dopo l'approvazione dell'Offerta di Riferimento dei servizi bitstream, di cui al comma 1, dell'art. 1, l'attivazione e la migrazione dei servizi gia' presenti nelle offerte ADSL wholesale e CVP sia secondo le vecchie sia secondo le nuove modalita'. 2. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al kit di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si fara' carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente fattibile, la prestazione che consente di attestare circuiti VC di uno stesso accesso bitstream, simmetrico o asimmetrico, su differenti DSLAM per migliorare il requisito di affidabilita' per l'utenza che necessita di servizi in «fault tollerance». 4. Telecom Italia rende disponibile, a tutti gli operatori che abbiano manifestato l'interesse ed avviato con essa una negoziazione per l'eventuale sottoscrizione di un contratto relativo alla fornitura del servizio bitstream, sulla base della definizione di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato alla data di pubblicazione della delibera n. 34/06/CONS, e successivamente la lista aggiornata da Telecom Italia con cadenza trimestrale, come previsto all'art. 4, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS. 5. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia prevede nell'offerta bitstream l'accesso alla funzionalita' di multicast in corrispondenza almeno dei DSLAM e dei nodi parent consentendo l'utilizzo, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, di apparati di terminazione diversi da quelli previsti nell'attuale Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalita'. A tal fine Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento riportando la soluzione tecnica per consentire l'interoperabilita' della funzione multicast implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche. 6. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento bitstream servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet non appena consentito dalla propria rete e comunque qualora tale servizio venisse utilizzato per la fornitura di accessi retail da parte delle proprie divisioni commerciali. 7. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia include tra gli accessi asimmetrici il profilo upstream con velocita' pari a 832 kbps. 8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sez. 8.2 dell'allegato 1 dell'Offerta di Riferimento indicando i valori lordi delle velocita' trasmissive per i profili di accesso SHDSL. 9. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo le condizioni economiche e tecniche per l'utilizzo da parte dell'operatore interconnesso di un apparato di terminazione di tipo carrier class. Telecom Italia prevede inoltre, per l'interconnessione su rete Ethernet, la possibilita' di richiedere un Kit di consegna condiviso. 10. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sez. 14.2.1 dell'allegato 1 dell'Offerta di Riferimento prevedendo la funzionalita' di VLAN translation qualora consentita dall'apparato di terminazione richiesto dall'operatore interconnesso. 11. Telecom Italia, ferma restando la possibilita' prevista nell'attuale Offerta di Riferimento di richiedere separatamente porta su nodo, apparato di terminazione e colocazione, prevede in aggiunta un prezzo di co-locazione virtuale relativo all'ospitalita' dell'apparato di terminazione. Telecom Italia prevede inoltre a listino le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione fornito da Telecom Italia, con riferimento ai modelli disponibili sia per l'apparato oggi incluso nell'Offerta di Riferimento sia per un eventuale altro apparato, qualora l'operatore ne richieda uno con caratteristiche diverse. 12. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo un servizio di accompagnamento e che gli oneri di manutenzione debbano essere corrisposti solo se quest'ultimo servizio e' espressamente richiesto dall'operatore interconnesso. 13. Ai sensi della delibera n. 152/02/CONS Telecom Italia fornisce agli Operatori le informazioni in merito alla disponibilita' di accessi relative ai MINIDSLAM e DSLAM «zainetto» e prevede sistemi informativi per la gestione, equa e trasparente, delle richieste di accessi da parte degli Operatori. 14. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo per il meccanismo di upgrade dei VP di tipo a consumo (LITE), di cui alla sezione 8.3.3.1 dell'allegato 1, che la soglia di upgrade non sia superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione. 15. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo che siano mantenuti attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a 24 mesi e comunque fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. La lista completa dei punti di consegna ATM e' allegata all'Offerta di Riferimento. 16. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 9, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula gli SLA plus di provisioning per accessi simmetrici e asimmetrici prevedendo prestazioni migliorative rispetto a quello degli SLA base. Nello specifico lo SLA Plus garantisce comunque almeno gli stessi tempi di fornitura dello SLA base per il 100% dei casi e, oltre a prevedere prestazioni per il 98% dei casi, garantisce migliori prestazioni rispetto allo SLA base per il 95% dei casi. Telecom Italia riformula quanto previsto in merito alla «... verifica di fattibilita' sulla capacita' di evasione in termini di numero massimo di ordinativi richiesti per singola regione...», precisandone termini e modalita'. 17. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento prevedendo, relativamente al processo di provisioning, che la facolta' di «interruzione» della sospensione possa essere esercitata dall'operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per cinque volte il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'operatore di una penale per intervento a vuoto. 18. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la sezione 3.1.1 dell'allegato relativo agli SLA della propria Offerta di Riferimento in modo da garantire, entro due mesi a partire dalla data di disponibilita' operativa del servizio, un tempo di riparazione guasti pari a 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati tra le ore 8 e le ore 16 (lunedi-venerdi' esclusi festivi infrasettimanali) e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16 e le 8. 19. Ai sensi dell'art. 20 della delibera n. 249/07/CONS Telecom Italia riformula la propria Offerta di Riferimento prevedendo che il computo delle penali possa essere effettuato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare. 20. Telecom Italia riformula le penali di assurance per gli SLA premium in modo che queste siano proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base. 21. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento specificando il numero di giorni lavorativi entro cui viene fornita l'attivita' di prequalificazione della linea di accesso e le relative penali. 22. Telecom Italia riformula le condizioni relative all'errato provisioning prevedendo che la segnalazione dell'Operatore interconnesso del mancato funzionamento del servizio bitstream simmetrico/asimmetrico possa avvenire entro quattro giorni lavorativi successivi alla sua consegna (DNI). |
| Art. 3.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il servizio bitstream entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 2. Entro e non oltre la data di cui al precedente comma, Telecom Italia fornisce a tutti gli operatori interessati il tracciato record completo, che consenta di gestire i servizi previsti nell'Offerta di Riferimento, e lo schema di contratto. 3. L'Offerta di Riferimento entra in vigore alla data di ripubblicazione di cui al comma 1. A tale data Telecom Italia rende disponibili tutti gli attuali profili previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP (ATM ed IP) e la nuova struttura delle 30 aree di raccolta. 4. Entro trenta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al comma 1 Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili e le nuove funzionalita' ATM non previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP, nonche' la funzionalita' multicast anche a livello di nodo parent. Telecom Italia informa l'Autorita' e gli operatori della messa a disposizione dei nuovi profili e funzionalita' di cui al presente comma. Dalla data di notifica del presente provvedimento e fino a tale comunicazione la commercializzazione da parte di Telecom Italia di nuove offerte retail o la modifica di offerte retail presenti nel mercato che utilizzano il multicast sono sospese. Successivamente a tale comunicazione, Telecom Italia, per ogni nuova offerta retail che utilizza i profili e funzionalita' di cui al presente comma, fornisce, non meno di trenta giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilita' ai sensi dell'art. 23, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS. 5. Entro sessanta giorni dalla data di ripubblicazione di cui al comma 1, Telecom Italia rende disponibili tutti i nuovi profili Ethernet non previsti nel servizio ADSL wholesale e CVP. Telecom Italia informa l'Autorita' e gli operatori della messa a disposizione dei nuovi profili e funzionalita' di cui al presente comma. Successivamente a tale comunicazione Telecom Italia, per ogni offerta retail che utilizza i profili di cui al presente comma, fornisce, non meno di trenta giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica delle condizioni di replicabilita' ai sensi dell'art. 23, comma 5 della delibera n. 249/07/CONS. 6. Le condizioni economiche, da approvare con specifico provvedimento, decorrono dalla data di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di cui al comma 1. 7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, fino alla data di notifica del provvedimento di cui al comma 6, Telecom Italia applica in via provvisoria le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento pubblicata il 13 giugno 2007. 8. L'operatore interconnesso che intenda effettuare la migrazione di accessi dal servizio ADSL wholesale al servizio bitstream invia, successivamente alla data di ripubblicazione di cui al precedente comma 1, esplicita richiesta di migrazione e di avvio della negoziazione del contratto di fornitura del servizio bitstream. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento bitstream, si applicano dalla data di ricezione della predetta richiesta. 9. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 10. Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom Italia S.p.A. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 9 ottobre 2007
Il presidente Calabro' I commissari relatori D'Angelo - Mannoni |
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