Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2007
Autorizzazione, all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 23 aprile 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione «Castagna Cuneo» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 novembre 2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo»;
Considerato che l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Castagna Cuneo» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il gia' citato regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto del 23 aprile 2007, all'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Castagna Cuneo» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 1050/2007 del 12 settembre 2007.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007

Il direttore generale: La Torre
 
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