Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 settembre 2007, n. 186 |
Regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, affida al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti di disciplina delle modalita' e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonche' dell'ammontare del prelievo complessivo; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalita' di liquidazione, nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida ad AAMS l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza; Visto l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006; Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra, con riferimento ai giochi di carte di qualsiasi tipo, il disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006; Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro; Visto l'articolo 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro; Visto il decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie; Visti i decreti del Direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 3-11848 del 13 luglio 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) applicazione del gioco, le funzionalita' messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilita'; c) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra piu' concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari; d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volonta' dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza; e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all'atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilita', nonche' la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce; f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all'esercizio dei giochi di abilita' ai sensi del presente decreto; g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco; h) formula di gioco, ciascuna modalita' con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che puo' prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonche' la partecipazione di uno o piu' giocatori; i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco; l) gioco di abilita', ciascun gioco di abilita' a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell'inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalita' di gestione e di svolgimento del gioco; m) gioco sicuro, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici; n) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilita'; o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identita' del giocatore agli altri giocatori; p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l'assegnazione delle vincite; q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonche' per la liquidazione dell'imposta unica.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la «Disciplina delle attivita' di giuoco» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principiposti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verfica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario: «Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1988, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) (abrogata); b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua. 3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi. 4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000. 5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle finanze, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente il «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63. - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 (Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2002, n. 91, recante: «Art. 4 (Pagamento dell'imposta). - 1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'art. 3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3. 2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario, recante: «Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. 2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.». - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali», a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. - Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale de o Stato (legge finanziaria 2005), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario: «290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza. 291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria». - Si trascrive il testo dell'art. 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario, recante: «Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della raccolta, attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare: a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del Lotto, di cui all'art. 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici Enalotto; b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia' previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu' della o delle concessioni conferite; c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonche' le modalita' di retribuzione di tali soggetti; d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti. 2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri: a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta; b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a). 3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1. 4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi: a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro; b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco; c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali; d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio; e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1. 5. (Abrogato). 6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operativita' del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu' provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorita' ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse. 7. (Abrogato). 8. (Abrogato). 9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli. 10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a. per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta Amministrazione, e' trasferito, a domanda, nei ruoli della citata Amministrazione, con le modalita' previste dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare: a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata; b) la possibilita' di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile i 998, n. 169, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174; c) le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29. 12. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per le scommesse: 1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa". 13. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indice, con proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".». - Si trascrive il testo dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilita'; c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4. 2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111". 3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: "3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;". 4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico; b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva; h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111». 3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, e' sostituito dal seguente: "3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;". 4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico; b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa; d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati; f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati; g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato Totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila; l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 5. L'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.". 6. Nei casi di reiterazione previsti dall'art. 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse. 7. All'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse. 8. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 530: 1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007"; 2) alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 2007,"; b) al comma 531, le parole: "1° luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".».
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| Art. 2.
Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita'
1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita', il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita' tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco. 3. AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilita' i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita': a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto; b) delle modalita' di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti. 4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS. |
| Art. 3.
Piattaforma di gioco
1. La piattaforma di gioco assicura: a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore; b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco; c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l'assegnazione delle vincite, nonche' i relativi pagamenti; d) l'assistenza e l'informazione al giocatore, nonche' l'offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento. 2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrita', l'affidabilita', la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attivita' e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestivita' del pagamento delle vincite. 3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilita' dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS. 4. La piattaforma di gioco garantisce la continuita' del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilita' ed e' sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore. 5. La piattaforma di gioco e' dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. 6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso. 7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS. |
| Art. 4.
Ripartizione della raccolta
1. L'imposta unica e' stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta. 2. La quota della raccolta destinata al montepremi e' almeno pari all'ottanta per cento ed e' definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all'articolo 13. 3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalita' dei costi per l'esercizio del gioco, e' costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2. |
| Art. 5.
Prezzi del diritto di partecipazione e vincite
1. Il prezzo del diritto di partecipazione puo' assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all'importo massimo di Euro 100,00. 2. L'importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di piu' vincite, almeno l'importo della vincita piu' alta, e' superiore al prezzo del diritto di partecipazione. 3. AAMS puo' definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite. |
| Art. 6.
Modalita' di gioco
1. Sono ammesse le seguenti modalita' di gioco: a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2; b) il torneo, al quale partecipano due o piu' giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti. 2. Sono ammesse le seguenti modalita' di confronto tra i giocatori: a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione; b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco. |
| Art. 7.
Mezzi di pagamento
1. Si applicano ai giochi di abilita' i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. |
| Art. 8.
Svolgimento del gioco
1. Lo svolgimento del gioco comporta: a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore; b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione; c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario; d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco; e) l'assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore. 2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identita' degli altri giocatori. |
| Art. 9.
Obblighi di informazione
1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito: a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite; b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione; c) gli orari di apertura del gioco; d) le modalita' di pagamento delle vincite; e) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco; f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilita'; g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS; h) la convenzione di concessione; i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonche' la sede legale; l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito Internet di AAMS; m) il servizio di assistenza al giocatore. |
| Art. 10.
Tutela del giocatore
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. 3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l'elenco dei concessionari e dei giochi di abilita' autorizzati. |
| Art. 11.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilita' da esso disciplinati, e' demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385. 2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo. 3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria innanzi all'autorita' competente. |
| Art. 12.
Flussi finanziari
1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne da' comunicazione al concessionario. 2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66. |
| Art. 13.
Autorizzazione del gioco di abilita'
1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di abilita', inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilita'. 2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilita' le dichiarazioni di: a) conformita' dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS; b) conformita' del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti. 3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita', di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneita' del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilita', che recepisce il progetto stesso. 4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS. |
| Art. 14.
Progetto del gioco di abilita'
1. Il progetto del gioco di abilita' contiene i seguenti elementi: a) la denominazione del gioco di abilita'; b) la quota della raccolta destinata al montepremi; c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione; d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco; e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalita' di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati; f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite; g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilita', e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite; h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte; i) le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione. 2. Al progetto sono allegati: a) la riproduzione della grafica adottata; b) la simulazione completa del gioco di abilita', su supporto informatico; c) le informazioni relative al gioco di abilita' e le istruzioni riguardanti le modalita' ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonche' le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo; d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite. |
| Art. 15.
Vigilanza, controlli ed ispezioni
1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonche', per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attivita' e funzioni di esercizio dei giochi di abilita'. 2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso. |
| Art. 16.
Decadenza e revoca
1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca: a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto; b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonche' dalla normativa tributaria. 2. Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 17 settembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 233 |
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