Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 settembre 2007, n. 186
Regolamento per la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, affida al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti di disciplina delle modalita' e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonche' dell'ammontare del prelievo complessivo;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalita' di liquidazione, nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida ad AAMS l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza;
Visto l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;
Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra, con riferimento ai giochi di carte di qualsiasi tipo, il disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'articolo 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro;
Visto l'articolo 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro;
Visto il decreto del Direttore generale di AAMS del 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;
Visti i decreti del Direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 febbraio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 3-11848 del 13 luglio 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) applicazione del gioco, le funzionalita' messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilita';
c) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra piu' concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;
d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volonta' dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;
e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all'atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilita', nonche' la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;
f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all'esercizio dei giochi di abilita' ai sensi del presente decreto;
g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;
h) formula di gioco, ciascuna modalita' con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che puo' prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonche' la partecipazione di uno o piu' giocatori;
i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco;
l) gioco di abilita', ciascun gioco di abilita' a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell'inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalita' di gestione e di svolgimento del gioco;
m) gioco sicuro, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
n) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilita';
o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identita' del giocatore agli altri giocatori;
p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l'assegnazione delle vincite;
q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonche' per la liquidazione dell'imposta unica.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, concernente la «Disciplina delle
attivita' di giuoco» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342.
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principiposti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verfica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 13
maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
supplemento ordinario:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1988, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al
comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) (abrogata);
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo
la normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418, del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del Lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo», a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999,
n. 203, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, concernente il «Regolamento concernente
l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato», a norma dell'art. 12, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66
(Regolamento per la semplificazione degli adempimenti
relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 aprile 2002, n. 91, recante:
«Art. 4 (Pagamento dell'imposta). - 1. L'imposta unica
dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'art.
3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi
su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo art. 3.
2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il
versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo.
3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138 (Disposizioni concernenti
l'unificazione delle competenze in materia di giochi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002,
n. 187, supplemento ordinario, recante:
«Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria
prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di
razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni
sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato
trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni
sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le
azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel
predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni
sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal
CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive
organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
rideterminata la composizione del Comitato generale per i
giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n.
357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del
CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi
strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni
del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i
concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del CONI.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti
disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e
spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi
a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse
aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione
dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita'
finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia
finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per
la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio,
Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella
misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi
disciplinati ai sensi del presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad
essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta
nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti
puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che
conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il
numero degli esperti assegnabile al servizio e'
rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
concernente la «Riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali», a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003,
n. 161.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n. 385, concernente il «Regolamento di
organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
gennaio 2004, n. 22.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 290 e 291,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale de o Stato
(legge finanziaria 2005), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
«290. Al fine di assicurare la tutela della fede
pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al
gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione,
diffusione e gestione, con organizzazione propria o di
terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la
partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco
non a distanza.
291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui
al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base di apposita direttiva del Ministro, puo'
costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere,
attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti
selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria».
- Si trascrive il testo dell'art. 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
2005, n. 281, supplemento ordinario, recante:
«Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
gioco illegale). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti
operanti la raccolta dei giochi nonche' l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli, le regole della
raccolta, attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici
Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, e della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela
dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di
raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento
on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del
Lotto, di cui all'art. 1, comma 489, della legge del 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera
del concorso pronostici Enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia'
previsto dalle vigenti convenzioni di concessione,
dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni
del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a
distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude
ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
comporta l'attribuzione, per ciascun concessionario, di
giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu'
della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi
di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di
concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi,
concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali
dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti
tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di
connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a
distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla
lettera b), che garantiscano la sicurezza nelle transazioni
in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i
concessionari di giochi, nonche' le modalita' di
retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai
sensi dell'art. 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del
Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a
totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via
esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa
gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la
partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292
del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali
attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del
valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via
sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui
giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del
concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e
della nuova scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello
di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui
seguenti criteri:
a) nel caso in cui, nell'anno 2006, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200
milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del
9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo
al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici
Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova
scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto
percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei
giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi
giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600
milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e
successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera
a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di
determinazione e di pubblicizzazione del livello di
raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni
tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco
opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed
al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura
dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50
euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per
cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti
dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con
gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi
di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
5. (Abrogato).
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche
mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso
sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la
raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa
regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla
operativita' del riordino del settore delle scommesse
sportive di cui all'art. 1, commi 286 e 287, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli
distaccati non determina alcun diritto preferenziale
nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle
scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu'
provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di
apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle
scommesse, assicurando priorita' ai comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da
agenzie di scommesse.
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria
per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli
e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni
biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro.
Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque
tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentita l'UNIRE per le
scommesse sulle corse dei cavalli.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.a.
per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, in posizione di distacco presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con
oneri a carico della predetta Amministrazione, e'
trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
Amministrazione, con le modalita' previste dall'art. 1,
comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'art. 1, commi 290
e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31
gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce,
con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione
della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e
delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia
fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la
tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in
particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti
titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee
con partecipazione a distanza previste dall'art. 1, comma
292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento
della raccolta effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei
concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota
fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in
luoghi diversi dai locali della sede autorizzata,
l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i
concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse,
nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta
delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline
relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile i 998, n. 169, nonche' dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di
gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli
attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29.
12. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi
diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa".
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indice, con
proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i
cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di
promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di
licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali "Torino
2006".».
- Si trascrive il testo dell'art. 38 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante:
«Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - 1.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore
del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore,
con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati,
entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro, nei quali il risultato dipende, in misura
prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita'
dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in
misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di
carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia
costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione,
sono considerati giochi di abilita';
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale
pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti
di vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui
ai commi 2 e 4.
2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito dal seguente:
"287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato Totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111".
3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il
numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007,
e' sostituito dal seguente:
"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;".
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».
3. All'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il
numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007,
e' sostituito dal seguente:
"3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;".
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato Totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato Totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sostituito dal seguente:
"6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che
possono essere installati presso pubblici esercizi o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le
prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri
direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
stessi.".
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'art. 110,
comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
provvedimento di sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono
gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti
raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari
della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2007";
2) alla lettera c), dopo le parole:
"l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono
aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° gennaio 2007,";
b) al comma 531, le parole: "1° luglio 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2007".».



 
Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita'

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita', il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco.
2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilita' tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco.
3. AAMS autorizza all'esercizio dei giochi di abilita' i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita':
a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
b) delle modalita' di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti.
4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.
 
Art. 3.

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco assicura:
a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore;
b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;
c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l'assegnazione delle vincite, nonche' i relativi pagamenti;
d) l'assistenza e l'informazione al giocatore, nonche' l'offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento.
2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrita', l'affidabilita', la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attivita' e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestivita' del pagamento delle vincite.
3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilita' dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.
4. La piattaforma di gioco garantisce la continuita' del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilita' ed e' sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.
5. La piattaforma di gioco e' dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati.
6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.
7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.
 
Art. 4.

Ripartizione della raccolta

1. L'imposta unica e' stabilita, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta.
2. La quota della raccolta destinata al montepremi e' almeno pari all'ottanta per cento ed e' definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all'articolo 13.
3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalita' dei costi per l'esercizio del gioco, e' costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell'imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 5.

Prezzi del diritto di partecipazione e vincite

1. Il prezzo del diritto di partecipazione puo' assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all'importo massimo di Euro 100,00.
2. L'importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di piu' vincite, almeno l'importo della vincita piu' alta, e' superiore al prezzo del diritto di partecipazione.
3. AAMS puo' definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.
 
Art. 6.

Modalita' di gioco

1. Sono ammesse le seguenti modalita' di gioco:
a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) il torneo, al quale partecipano due o piu' giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.
2. Sono ammesse le seguenti modalita' di confronto tra i giocatori:
a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione;
b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.
 
Art. 7.

Mezzi di pagamento

1. Si applicano ai giochi di abilita' i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 
Art. 8.

Svolgimento del gioco

1. Lo svolgimento del gioco comporta:
a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore;
b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;
c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;
d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco;
e) l'assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore.
2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identita' degli altri giocatori.
 
Art. 9.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:
a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;
b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;
c) gli orari di apertura del gioco;
d) le modalita' di pagamento delle vincite;
e) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;
f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilita';
g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;
h) la convenzione di concessione;
i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonche' la sede legale;
l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito Internet di AAMS;
m) il servizio di assistenza al giocatore.
 
Art. 10.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori.
2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.
3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l'elenco dei concessionari e dei giochi di abilita' autorizzati.
 
Art. 11.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilita' da esso disciplinati, e' demandata alla commissione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria innanzi all'autorita' competente.
 
Art. 12.

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l'imposta e ne da' comunicazione al concessionario.
2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
 
Art. 13.

Autorizzazione del gioco di abilita'

1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di abilita', inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilita'.
2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilita' le dichiarazioni di:
a) conformita' dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;
b) conformita' del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.
3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita', di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneita' del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilita', che recepisce il progetto stesso.
4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, e' subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.
 
Art. 14.

Progetto del gioco di abilita'

1. Il progetto del gioco di abilita' contiene i seguenti elementi:
a) la denominazione del gioco di abilita';
b) la quota della raccolta destinata al montepremi;
c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l'adozione;
d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco;
e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalita' di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;
f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;
g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilita', e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite;
h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte;
i) le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.
2. Al progetto sono allegati:
a) la riproduzione della grafica adottata;
b) la simulazione completa del gioco di abilita', su supporto informatico;
c) le informazioni relative al gioco di abilita' e le istruzioni riguardanti le modalita' ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonche' le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;
d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.
 
Art. 15.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonche', per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attivita' e funzioni di esercizio dei giochi di abilita'.
2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.
 
Art. 16.

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:
a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;
b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonche' dalla normativa tributaria.
2. Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 17 settembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 233
 
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