Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA, relativo al biennio economico 2004-2005. |
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In data 20 dicembre 2006 alle ore 12,15 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: L'ARAN: nella persona del Commissario straordinario avv. Massimo Massella Ducci Teri (Massimo Massella Ducci Teri) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
===================================================================== Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali ===================================================================== CGIL/FLC (f.to) |CGIL (f.to) CISL/FIR (f.to) |CISL (f.to) UIL.PA/U.R (f.to). |UIL (f.to) CISAL/RICERCA (f.to) |CISAL (f.to) Anpri (f.to) |CIDA (f.to) Falera (f.to) |CONFINTESA (f.to)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA relativo al biennio economico 2004-2005. |
| Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 20 dicembre 2006. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2. Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 29 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 20 dicembre 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennita' integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed e' conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B. 4. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'eventuale indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi delle vigenti normative.
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonchÕ della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonchÕ di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'art 29, non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 (personale con pensione INPDAP).
Art. 4. Incrementi dell'indennita' di ente
1. L'indennita' di ente di cui all'art. 67 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001) e' rideterminata negli importi di cui all'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
Art. 5. Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita'
1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' di cui all'art. 31 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 20 dicembre 2006, sono incrementate a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006 di un importo pari allo 0,5% del monte salari relativo all'anno 2003, esclusa la dirigenza. 2. Le risorse di cui al presente articolo finanziano prioritariamente le progressioni di livello economico disciplinate dall'art. 13 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 20 dicembre 2006.
Art. 6. Semplificazione della struttura di retribuzione
1. Il presente articolo persegue finalita' di semplificazione e omogeneizzazione delle voci che compongono la struttura retributiva dell'ente. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006, la componente fissa dell'elemento aggiuntivo di retribuzione di cui all'art. 60, comma 1, lettera A/e) del CCNL 21 febbraio 2002 (EAR fissa) viene corrisposta nei nuovi valori di cui all'allegata tabella D a tutto il personale destinatario del presente CCNL. 3. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del comma 2, rispetto ai precedenti valori di EAR fissa in godimento, riassorbono gli importi delle seguenti voci retributive individualmente percepiti alla data del 31/12/2005: a) superminimi di cui all'art. 60, comma 1, lettera A/c) del CCNL 21/2/2002; b) retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 60, comma 1, lettera A/b) del CCNL 21/2/2002; c) AR dinamica di cui all'art. 60, comma 1, lettera A/f) del CCNL 21/2/2002. 4. Il riassorbimento di cui al comma 3 e' attuato nell'ordine in cui sono elencate le voci retributive da riassorbire, fino a concorrenza dei nuovi valori di tabella D. 5. Qualora i valori di EAR fissa in godimento alla data del 31 dicembre 2005 siano superiori ai nuovi valori di tabella D, non si procede al riassorbimento di cui al comma 3 ed il maggior valore in godimento viene portato ad incremento della retribuzione individuale di anzianita'. 6. Qualora il riassorbimento di cui al comma 3 non consenta il conseguimento dei nuovi valori di tabella D, la differenza viene coperta con oneri a carico del presente CCNL. 7. Il valore della progressione economica dell'EAR dinamica di cui all'art. 49 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001), relativo al gradino economico 8.2, e' stabilito in Euro 95,54.
Art. 7. Decorrenza
1. L'inquadramento al sesto livello del personale di quinto livello appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico e collaboratore di amministrazione e gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 20 dicembre 2006, e' effettuato con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006. 2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e' stabilito un onere a carico del presente CCNL pari allo 0,24% del monte salari relativo all'anno 2003, esclusa la dirigenza; l'eventuale quota non utilizzata per la finalita' di cui al comma 3, e' acquisita al fondo di cui all'art. 5.
----> Vedere a pag. 21 <---- |
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