Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 25 ottobre 2007 |
Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio», in particolare il comma 2 dell'art. 2 e il comma 2 dell'art. 3; Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno; Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione; Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso; Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio; Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per taluni prodotti da costruzione; Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati A e C del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005; Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1. 1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, citato in premessa, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 2. 1. L'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Amato |
| Allegato 1 - 2
----> Vedere immagini da pag. 29 a pag. 50 <---- |
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