Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 25 settembre 2007, n. 185 |
Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti»; Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Istituzione del Registro e struttura organizzativa
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni: a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario. - Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento ordinario. «Art. 13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4; e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui cio' e' necessario per consentite ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. 4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' per l'identificazione del produttore. 5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. 6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalita' da individuare ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonche' le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto. 7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi previsti all'art. 10, comma 3. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative. 9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su: a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi; b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.». «Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE). - 1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'art. 10, comma 1, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2. 2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto. 3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'art. 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attivita'.». «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza. 3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), e' composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento. 4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse. - Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene; c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b); d) "prevenzione": le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono; e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti; f) "riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia; g) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore; h) "recupero": le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997; i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997; l) "trattamento": le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE; m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e' considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attivita' professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e' produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3); n) "distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b); o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati dai nuclei domestici; p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o); q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente; s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' di trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura; t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati; u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.». - Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005 si veda nelle note alle premesse. - L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente: «Art. 10 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici e' a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. 2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento. 3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente art. anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a livello comunitario. 4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.». - Il comma 4, dell'art. 12, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.».
|
| Art. 2.
Modalita' di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro
1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT. 2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7. 3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 3.
Iscrizione dei produttori al registro
1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione e' su base individuale o collettiva; e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea; f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. 6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attivita' e' interrotta. 3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato art. 14. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma 1. 5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma 1.». - Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 1. - L'allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Allegato 1A (art. 2, comma 1) Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. 1. Grandi elettrodomestici. 2. Piccoli elettrodomestici. 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. 4. Apparecchiature di consumo. 5. Apparecchiature di illuminazione. 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni. 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 10. Distributori automatici.». - L'allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Allegato 1B (art. 2, comma 1) Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo. 1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni). 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi. 1.3 Congelatori. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura. 1.9 Stufe elettriche. 1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 1.11 Forni a microonde. 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 1.14 Radiatori elettrici. 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 1.16 Ventilatori elettrici. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita' produttive. 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria. 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2.1 Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche. 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 2.6 Tostapane. 2.7 Friggitrici. 2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 2.9 Coltelli elettrici. 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo. 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo. 2.12 Bilance. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 3.1 Trattamento dati centralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti. 3.2 Informatica individuale: 3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.3 Notebook. 3.2.4 Agende elettroniche. 3.2.5 Stampanti. 3.2.6 Copiatrici. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10 Fax. 3.2.11 Telex. 3.2.12 Telefoni. 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 3.2.14 Telefoni senza filo. 3.2.15 Telefoni cellulari. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 4.1 Apparecchi radio. 4.2 Apparecchi televisivi. 4.3 Videocamere. 4.4 Videoregistratori. 4.5 Registratori hi-fi. 4.6 Amplificatori audio. 4.7 Strumenti musicali. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1. 5.2 Tubi fluorescenti. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali. 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo. 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio. 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 7.2 Consolle di videogiochi portatili. 7.3 Videogiochi. 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 7.6 Macchine a gettoni. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati). 8.1 Apparecchi di radioterapia. 8.2 Apparecchi di cardiologia. 8.3 Apparecchi di dialisi. 8.4 Ventilatori polmonari. 8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 8.7 Analizzatori. 8.8 Congelatori. 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita'. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 9.1 Rivelatori di fumo. 9.2 Regolatori di calore. 9.3 Termostati. 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio. 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 10. Distributori automatici. 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi. 10.2 Distributori automatici di denaro contante. 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: «Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno: a) i comuni assicurano la funzionalita', l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego; c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. 2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.». «Art. 11 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non puo' indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. 4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.». «Art. 12 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali). - 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero e' a carico del detentore negli altri casi. 3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata. 4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. 5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti definite con il decreto di cui all'art. 11, comma 2. 6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalita' alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.».
|
| Art. 4.
Variazione dei dati di iscrizione al Registro
1. I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione. |
| Art. 5.
Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento. 2. L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalita' telematica.
Nota all'art. 5: - I commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono i seguenti: «3. Gli oneri relativi alla attivita' di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 5, nonche' quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'art. 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.».
|
| Art. 6.
Comunicazione annuale dei produttori
1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. 2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo: a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24. - L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1.
|
| Art. 7.
Modalita' di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi
1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite; c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione: 1. RAEE domestici storici 2. RAEE professionali storici 3. RAEE domestici nuovi 4. RAEE professionali nuovi 5. RAEE illuminazione 2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1. 3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalita' di cui all'articolo 6.
Note all'art. 7: - L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
|
| Art. 8.
Accesso ai dati
1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nota all'art. 8: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
|
| Art. 9.
Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. 2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo' essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti. 4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
|
| Art. 10.
Compiti del centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni: a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneita' a livello territoriale dell'intervento; b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi; c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore; d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; e) ottimizza uniformando le relative modalita' e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento; f) assicura la tempestivita' nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche; g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attivita' e lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni, purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3. L'art. 187, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., e' il seguente: «Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 178, comma 2.». - L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Art. 9 (Recupero dei RAEE). - 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2. 2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio; d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose. 3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonche' dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantita' effettivamente recuperate. 4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE. 5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformita' alle decisioni intervenute in sede comunitaria. 7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.».
|
| Art. 11.
Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del Centro: a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema collettivo; b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori contabili. 2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso. 3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. 4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento. |
| Art. 12.
Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto. 2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento. 3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'. |
| Art. 13.
Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori. 3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
|
| Art. 14.
Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.
Nota all'art. 14: - L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
|
| Art. 15.
Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal Comitato di vigilanza e di controllo. 2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di eventuali problematiche. 3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 5.
|
| Art. 16.
Regime transitorio di avvio
1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attivita' previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti. 2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare: a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attivita' di trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale importo sara' destinata alla realizzazione di centri di raccolta in aree non provviste; c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sara' ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo. 5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e' assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le eventuali penali. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3. - L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.
|
| Allegato 1 (articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17. Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. Raggruppamento 3 - TV e Monitor. Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato. Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5. |
|
|
|