Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 16 ottobre 2007
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative ai referendum propositivi della Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare rispettivamente n. 138 (Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (Disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140 (Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 - Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (Disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta) e n. 147 (Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale), indetti per il giorno 18 novembre 2007.

IL PRESIDENTE
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:
a) visto lo statuto della Valle d'Aosta (d'ora in avanti: Valle), approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
b) vista la legge della Valle, 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale»;
c) visti i decreti del presidente della giunta regionale della Valle dell'8 giugno 2007, con i quali si indicono per il giorno 18 novembre 2007 i referendum propositivi su cinque proposte di legge regionale di iniziativa popolare;
d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione autonoma della Valle per il 18 novembre 2007 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Valle, salvo quanto previsto, per le trasmissioni a diffusione nazionale, al comma 3 del presente articolo ed al successivo art. 4. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa e' comunicata alla RAI, sino alle ore 24 dell'ultimo giorno di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferimento alla consultazione referendaria di cui al presente articolo puo' avere luogo solo in programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui all'art. 7 della presente delibera.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI
durante la campagna referendaria nella Valle
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Valle ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum di cui all'art. 1 puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5 della presente delibera. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6 della presente delibera, su richiesta dell'interessato;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
 
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
a) i comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della Valle;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, ed avere chiesto al comitato regionale per le comunicazioni della Valle (d'ora in avanti: CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza regionale dei richiedenti ed il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
 
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
1. La RAI predispone e trasmette nella Valle schede televisive e radiofoniche che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Le schede danno conto altresi' delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Esse sono altresi' inoltrate al CORECOM ed alla commissione.
2. La RAI e' altresi' invitata a far si' che le peculiari caratteristiche della consultazione referendaria programmata nella Valle siano divulgate anche attraverso notiziari nazionali.
 
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica
1. In riferimento ai referendum del 18 novembre 2007, la RAI organizza e trasmette nella Valle Tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita':
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;
c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.
2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2007.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI puo' altresi' stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso al competente CORECOM.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
 
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza e della obiettivita'.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.
 
Art. 8.
Programmi dell'accesso
1. Nella programmazione dell'Accesso regionale nella Valle, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, non possono avere luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.
2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
 
Art. 10.
Responsabilita' del consiglio di amministrazione
e del direttore generale della RAI
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
 
Art. 11.
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2007
Il Presidente: Gentiloni Silveri
 
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