Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2007 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DETERMINAZIONE 4 ottobre 2007
Schema di convenzione unica tra concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.a. (Deliberazione n. 109/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la citata legge n. 296/2006, che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e di altre due autostrade lombarde vengano trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e che venga appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;
Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;
Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, e' stato istituito presso la segreteria di questo comitato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS;
Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;
Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;
Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale e' stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo comitato - dello schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;
Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si e' espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorita' assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessita' che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;
Considerato che l'ANAS, con bando del 21 dicembre 2001, ha indetto licitazione privata per l'affidamento in concessione - ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera b), e dell'art. 37 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni - della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione del predetto collegamento autostradale sulla base del progetto preliminare presentato dalla BRE.BE.MI. S.p.A., individuata quale promotore ai sensi della citata legge, indicando in euro 756.000.000 il costo dell'investimento, di cui euro 679.548.000 per lavori, corrispondente, come si evince dal confronto con gli altri documenti, al costo di realizzazione dell'opera al lordo delle spese generali e al netto dei presumibili ribassi, pari al 25% sui lavori a base d'asta e al 10% sulle spese generali;
Considerato che la procedura cosi' attivata si e' conclusa con l'aggiudicazione definitiva all'ATI BRE.BE.MI. S.p.A. ed altri (mandataria BRE.BE.MI. S.p.A.), effettuata con disposizione del Presidente dell'ANAS 10 giugno 2003, n. 100, e che la relativa convenzione di concessione con ANAS S.p.A. e' stata stipulata il 24 luglio 2003 ed e' stata approvata con decreto interministeriale 16 ottobre 2003;
Considerato che nel frattempo con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), questo comitato - ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 riporta - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i «Sistemi stradali e autostradali» - l'infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre» con un costo di euro 2.737.222.000 e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, include tra i «Corridoi autostradali e stradali» il «collegamento autostradale Milano-Brescia (Brebemi)»;
Considerato che l'intervento e' altresi' compreso nel Contratto di programma ANAS 2003-2005, sul quale questo comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005), per un importo di «progetto», al lordo cioe' dei presumibili ribassi d'asta, di euro 866.185.000;
Considerato che, con delibera 29 luglio 2005, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 263/2005), questo comitato ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il progetto preliminare del collegamento in questione, prendendo atto che al costo complessivo dell'opera - quantificato dall'ANAS, al lordo dei citati presumibili ribassi d'asta, in circa euro 866.185.000 - erano da aggiungere circa ulteriori euro 714.000.000 per oneri di affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, per oneri connessi alle prescrizioni della commissione speciale VIA e della regione Lombardia, nonche' per maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione e fissando quindi in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;
Considerato che, nell'occasione, questo comitato demandava al Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Regione interessata, di predisporre una relazione istruttoria nella quale esporre dettagliatamente le categorie di «sovraccosti», soffermandosi in particolare sulla recepibilita' delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti interessati e sulla differibilita' di alcuni degli interventi e misure proposti, nonche' verificando quali - tra le opere viabilistiche accessorie e le altre misure da considerare improcrastinabili - presentassero un'autonomia che ne consentisse la realizzazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria;
Considerato che con delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 166/2006), questo comitato prendeva atto dei contenuti della relazione sui «sovraccosti» come sopra registrati, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, e prendeva altresi' atto degli sviluppi della questione, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo dei sovraccosti, ma al netto dei ribassi originariamente stimati ed applicati anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;
Considerato che, nella citata delibera n. 142/2005, questo comitato disponeva che l'ANAS redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il Ministero predetto sottoponesse a questo comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;
Considerato che il progetto definitivo dell'opera dovra' essere sottoposto a questo comitato ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e che in tale occasione si potra' procedere ad una puntuale ricostruzione dell'evoluzione del costo dell'opera, assumendo a riferimento il costo considerato in sede di indizione della citata licitazione privata, e ad approfondire i criteri in base ai quali e' stato redatto l'elenco di opere di cui all'allegato M) allo schema di convenzione, nonche' a verificare che le opere complementari che in base alle prescrizioni dettate da questo stesso comitato con la citata delibera n. 93/2005 vengono ad assumere caratteristiche autostradali, e segnatamente la «variante di Liscate» ed il tratto iniziale dall'ex s.s. 11 al raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, abbiano formato oggetto di adeguata valutazione ai fini ambientali;
Considerato che, a quanto specificato nelle premesse dello schema di convenzione unica all'esame, ai sensi della citata legge n. 296/2006, e' stata costituita tra ANAS S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A. la Societa' Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e che, con nota 17 maggio 2007, consegnata in seduta, detta societa' ha precisato che il costo totale delle opere integrate per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria AV/AC ammonta ad euro 350.000.000, ripartiti, in misura paritaria, tra il concessionario autostradale e RFI e che, al netto dei presunti ribassi d'asta sui lavori, l'importo a carico di quest'ultima e' quantificabile in euro 158.000.000;
Considerato che, con delibera del 17 maggio 2007, n. 24, questo comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sullo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Societa' di Progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;
Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata emanazione dei disciplinari per la predisposizione del sistema di contabilita' analitica di cui alle delibere n. 1 e 39 del 2007, all'esistenza di un possibile contrasto con la normativa nazionale e comunitaria dell'eventuale affidamento diretto al concessionario della realizzazione del c.d. Arco di Tem, nonche' all'effettiva disponibilita' della necessaria copertura finanziaria della quota a carico di RFI S.p.a.;
Considerato che la segreteria di questo comitato, dopo aver trasmesso le controdeduzioni a tali rilievi fornite dal Ministero delle infrastrutture ed a seguito delle valutazioni istruttorie dell'organo di controllo, ha proceduto in accordo con il predetto Ministero, al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificita' della situazione richiedessero maggiori approfondimenti e precisazioni da parte dell'amministrazione proponente;
Considerato che il Ministro delle infrastrutture con nota del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni, in ordine alle motivazioni poste a base di alcune clausole convenzionali;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta e' emersa l'esigenza che il Ministro delle infrastrutture, quale organo vigilante, asseveri che l'importo dei lavori complementari affidati alla BRE.BE.MI. S.p.a., non supera il limite del 50% dell'importo delle opere iniziali oggetto della concessione, cosi' come fissato dall'art. 147 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
Considerato che nella stessa seduta il Ministro delle infrastrutture nel prendere atto della relazione illustrata dal rappresentante della regione Lombardia, nonche' della lettera dell'ANAS S.p.a. e della relazione della Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., entrambe acquisite agli atti, conferma - assumendosene la responsabilita' - che l'importo dei lavori complementari affidati alla BRE.BE.MI. S.p.a. non supera il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione, riservandosi di produrre una nota integrativa in merito;
Ritenuto alla luce delle citate, argomentate precisazioni di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, di dover confermare i contenuti della delibera 17 maggio 2007, n. 24;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture, che precisa - tra l'altro - che i fondi a carico di RFI per la realizzazione delle suddette opere interferenti con la linea AV/AC sono stati individuati a valere sulle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 ed in via di contrattualizzazione nel nuovo contratto di programma 2007-2011 con la predetta societa', che si riserva di sottoporre prossimamente a questo comitato;
Prende atto dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A. ed in particolare prende atto:
che la societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A., costituita in data 10 marzo 2004, e' subentrata, ai sensi dell'art. 3 della citata convenzione in data 24 luglio 2003 e dell'art. 37-quinquies della legge n. 109/1994, all'ATI BRE.BE.MI. S.p.A. ed altri nel rapporto di concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;
che la convenzione regola la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale diretto a pedaggio che collega Brescia a Milano con prolungamento senza soluzione di continuita' sulla viabilita' d'accesso alla citta' di Milano, ripartendo il traffico sulle principali direttrici d'ingresso alla metropoli nel quadrante est;
che nelle premesse della convenzione, lettera x), si precisa che «gli importi dei lavori complementari conseguenti alle prescrizioni intervenute, ed approvate dal CIPE nella richiamata delibera n. 93/2005, risultano contenuti nei limiti di cui all'art. 147 del decreto legislativo 163 del 2006 e, ai sensi del medesimo articolo, possono essere affidati al concessionario»;
che la scadenza della concessione e' fissata dopo 19 anni e 6 mesi dall'entrata in esercizio del collegamento autostradale, ovvero al 30 giugno 2032;
che il costo del collegamento autostradale e' indicato nelle premesse della convenzione in euro 1.511.000.000 ai quali sono da aggiungere euro 175.000.000 a carico di RFI, mentre nella relazione al piano finanziario i costi di costruzione sono indicati pari ad euro 1.596.000.000 lordi e ad euro 1.205.000.000 al netto dell'ipotizzato ribasso d'asta (attualmente stimato nella minore percentuale del 20%) e della quota a carico di RFI pari a euro 158.000.000, al netto del presumibile ribasso d'asta;
che il piano finanziario allegato, che e' parte integrante della convenzione, prevede il completo ammortamento dell'opera dopo 40 anni di gestione ovvero nel 2052;
che alla scadenza della concessione e' previsto un valore di subentro pari ad euro 920.000.000;
che lo schema di convenzione, al punto 3.12, impegna il concessionario ad affidare ad imprese terze, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, i lavori e le opere di cui all'allegato M) allo schema stesso, richiamato in premessa, e che include gran parte degli interventi interessati dagli incrementi di costo registrati dopo l'espletamento della licitazione privata per un totale di euro 398.063.470,90, mentre per le altre opere e lavori e' in facolta' del concessionario procedere all'esecuzione direttamente o tramite i soci della societa' di progetto entro il tetto della percentuale del 70%;
che il citato schema di convenzione, in relazione all'indispensabilita' della contestuale entrata in esercizio del collegamento autostradale in questione e del c.d. «Arco di Tem», attribuisce al concedente la facolta' di affidare al concessionario, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, la progettazione e/o la realizzazione di detto «Arco di Tem», nonche' la relativa gestione sino alla data del subentro della concessionaria del sistema tangenziale esterno di Milano (Tem) e con corrispondente previsione di riequilibrio del piano economico-finanziario (art. 21-bis. 3) ovvero la facolta' di procedere a tale affidamento anche indipendentemente dalla realizzazione della citata tangenziale qualora la convenzione avente ad oggetto la concessione della Tem non sia stata ancora sottoscritta alla data di approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale all'esame (art. 21-bis. 4);
Delibera:
1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la Societa' di progetto BRE.BE.MI. S.p.A., alla luce della nota di precisazioni formulate dal Ministro delle infrastrutture con la citata nota del 24 settembre 2007, n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante.
2. Resta fermo che la stesura definitiva della convenzione dovra' essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:
a) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione va prevista la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonche' la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
b) l'art. 11 della convenzione deve essere integrato in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;
c) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;
d) devono essere precisati i valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;
e) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera n. 1/2007;
f) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.
3. L'iter di approvazione della convenzione potra' concludersi con la prevista emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture, da effettuare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, solo allorche' il predetto Ministro delle infrastrutture avra' verificato l'effettiva disponibilita', nell'ambito dello stipulando Contratto di programma 2007-2011 con RFI S.p.A. con cui finalizzare le risorse della legge finanziaria 2007, della necessaria copertura della quota di costo posta a carico della societa' per le opere risolutive delle interferenze tra la nuova autostrada e la linea AV/AC.
Il decreto di cui sopra riportera' anche una clausola che subordini l'esercizio della facolta' riconosciuta al concessionario dagli articoli 21-bis. 3 e 21-bis. 4 ad esplicita autorizzazione dei Ministri concertanti, da rilasciare previa presentazione del piano economico-finanziario rivisitato in modo da assicurarne il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del suddetto «Arco di Tem».
Roma, 4 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Allegato Prot. n. 12553 Roma, 24 settembre 2007
RELAZIONE
Oggetto: convenzioni uniche CA.L./Pedemontana lombarda - C.A.L./Bre.Be.Mi. - Anas /Asti-Cuneo. Appunto in vista delle deliberazioni del CIPE del 28 settembre 2007.
Con proprie deliberazioni nn. 23, 24 e 29 del 2007 il CIPE aveva approvato gli schemi di convenzione unica indicati in oggetto.
Le deliberazioni erano state inviate alla Corte dei conti per la registrazione. In quella sede la Corte ha mosso dei rilievi cui, d'intesa, il Ministero delle infrastrutture e la segreteria del CIPE hanno replicato.
Successivamente le medesime deliberazioni sono state ritirate, perche' il CIPE avesse modo di deliberare nuovamente al riguardo, potendo nell'occasione far constare direttamente e piu' dettagliatamente una serie di precisazioni idonee a dare atto, anche nei riguardi della Corte dei conti, in occasione del successivo nuovo iter di registrazione, di una piena ed adeguata consapevolezza di alcuni aspetti inerenti i temi oggetto di deliberazione.
Ai fini ora richiamati, si esprimono le seguenti considerazioni, con la proposta della loro approvazione da parte del CIPE quale parte integrante delle nuove deliberazioni che si assumeranno nella seduta del 28 settembre 2007. Se del caso, i testi delle deliberazioni introduttivamente richiamate, e che saranno sottoposti a nuova deliberazione nella seduta da ultimo citata, potranno essere integrati nella stretta misura occorrente e sulla scorta delle osservazioni che seguono. A) Linee guida.
La questione interessa, in eguale misura, le tre convenzioni indicate in oggetto.
Si potrebbe dubitare del fatto che ANAS S.p.a. e C.A.L. S.p.a. potesse confrontarsi con le concessionarie, allo scopo di negoziare e confezionare le convenzioni ed i relativi piani economico-finanziari, senza prima attendere l'approvazione, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, delle c.d. «linee guida» previste dalla direttiva CIPE approvata con deliberazione del comitato n. 1/2007 (v. punti 3.3 e 3.12 della direttiva citata), rimasta inalterata in parte qua anche dopo la successiva deliberazione CIPE n. 39/2007. Cio', in particolare, perche' si potrebbe dubitare della possibilita' di verificare, altrimenti, l'effettiva applicazione della «metodologia del costo medio ponderato del capitale», pure contemplata dalla citata direttiva.
In proposito, si rappresenta quanto segue.
1) In ordine al primo aspetto, le delibere CIPE nn. 1/2007 e 39/2007, in materia di regolazione economica del settore autostradale, prevedono che ANAS S.p.a. predisponga appositi «disciplinari» finalizzati a regolamentare il sistema di contabilita' analitica, l'allocazione delle spese generali e l'ammissibilita' massima dei costi.
Peraltro, le medesime deliberazioni stabiliscono dettagliatamente le modalita' di determinazione delle grandezze essenziali dei piani economico-finanziari, come l'individuazione dei costi ammissibili, la remunerazione del capitale, l'applicazione della formula tariffaria, l'aggiornamento del piano finanziario, le modalita' di recupero delle componenti economiche e l'allocazione dei rischi.
Conseguentemente, i citati «disciplinari» non possono introdurre nuove norme, rispetto a quelle gia' esistenti ed introdotte peraltro con fonti di rango superiore, bensi' essenzialmente possono stabilire procedure operative per assicurare attuazione alle disposizioni precettive contenute nelle leggi, nelle deliberazioni CIPE e nei testi convenzionali. Percio', in ordine alla loro rilevanza rispetto alle convenzioni in argomento, non puo' non convenirsi sul fatto che tali «disciplinari» costituiscono piuttosto un posterius, non gia' un prius, per la formulazione dei piani economico-finanziari inerenti le predette convenzioni.
Ne consegue che, nella misura in cui i piani economico-finanziari annessi agli atti unici convenzionali risultano aderenti alle prescrizioni delle delibere CIPE, gli stessi non necessitano di modifiche in rapporto ai contenuti degli emanandi «disciplinari».
Pertanto, la mancata approvazione - allo stato - delle «linee guida» non incide sui contenuti del piani economico-finanziari delle societa' concessionarie.
Le c.d. «linee guida», del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali.
Quanto sopra vale anche con riferimento alla determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, per quale la direttiva CIPE ha previsto il ricorso alla metodologia del costo medio ponderato del capitale (wacc).
Sotto altro e concorrente aspetto, vi e' da considerare altresi' che i punti 3.3 e 3.12 della direttiva di cui alla delibera CIPE n. 1/2007 (rimasti inalterati anche a seguito della delibera CIPE n. 39/2007) recitano in forma tale da non pretendere che le c.d. «linee guida» entrino necessariamente in vigore prima della sottoscrizione delle convenzioni uniche e dei relativi piani economico-finanziari. Non si dimentichi, del resto, che al momento e nella maggioranza dei casi le convenzioni uniche riguardano concessioni gia' in essere, rispetto alle quali il loro perfezionamento e' occasionato solo da un aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.
Ad ogni modo, lo schema delle linee guida e' proprio in questi giorni all'esame del NARS, per il parere di rito nei riguardi del CIPE.
Le considerazioni che precedono potrebbero formare oggetto, in forma sintetica, di un apposito «considerato» da introdurre nei preamboli degli schemi delle tre deliberazioni da sottoporre nuovamente al voto del CIPE nella seduta del 28 settembre 2007.
2) In ordine al secondo aspetto, la congrua remunerazione degli investimenti per le nuove opere e' stata determinata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 11/2007.
In particolare, e' stato assunto un valore del costo medio ponderato del capitale che contempla il costo del capitale di terzi, al tasso corrente di mercato ed il costo del capitale proprio che riflette il grado di rischio tipico del settore.
Il costo medio ponderato del capitale e' stato assunto al lordo dell'effetto fiscale.
Le misurazioni complessivamente eseguite hanno condotto ad un valore del costo medio ponderato del capitale tale da assicurare il raggiungimento di un livello adeguato del tasso interno di rendimento degli azionisti. B) Pedemontana Lombarda e c.d. Arco di Tem.
I due temi riguardano le convenzioni gia' approvate con delibere CIPE numeri 23 e 24 del 2007.
1) In ordine al primo, relativamente alla possibile questione di massima se le opere assegnate al concessionario debbano essere quantificate nel loro costo complessivo e se delle opere, qualora quantificate nel loro costo complessivo, debbano essere corredate dal piano economico-finanziario, con riferimento ai secondi lotti delle tangenziali di Corno e di Varese, che rientrano nel quadro economico complessivo ma non sono inseriti nel piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione unica, e' opportuno precisare quanto segue.
Il CIPE con la delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, ha, sotto l'aspetto finanziario, preso atto:
che il suddetto piano (il piano predisposto dalla Pedemontana Lombarda S.p.a. e presentato al CIPE nel marzo 2006), che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalita' di copertura del costo dell'opera e che dovra' essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 Meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito;
che e' stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Moderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 Meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 Meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;
e prescritto che:
(Punto 2.1) L'atto convenzionale in questione (nuova convenzione Concedente-Pedemontana Lombarda S.p.a.) definira' gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potra' prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorita' alla realizzazione delle tangenziali di Como e di Varese.
(Punto 2.2) I Ministri competenti potranno procedere all`approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorche' il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entita' che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilita' o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potra' essere disposto con apposito provvedimento legislativo.
Pertanto, proprio in ottemperanza alle suddette prescrizioni e in ragione dell'attuale impegno finanziario dello Stato, limitato all'ammontare del contributo pubblico definito dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, concedente e concessionario sono addivenuti al piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione che prevede una realizzazione per tratte funzionali, con il seguente ordine di priorita':
1° lotto della tangenziale di Como (2,4 km) e relative opere connesse;
1° lotto della tangenziale di Varese (4,8 km) e relative opere connesse;
asse trasversale da Cassano Magnago a Osio Sotto/Dalmine (Lotti A, B1, B2, C, D pari a 65,7 km).
La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese (di lunghezza pari, rispettivamente, a 6,6 km e a 5,8 km) e' pertanto subordinata a successive disponibilita' finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi. In tal caso concedente e concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico finanziario.
La dinamica sopra rappresentata delinea una procedura di working in progress, ossia di realizzazione delle opere per stralci funzionali.
Tale metodologia operativa risulta pienamente coerente sia con i principi generali di efficienza e di buona amministrazione sia con quelli delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006.
E' opportuno inoltre specificare che le opere inserite nel piano economico finanziario garantiscono piena funzionalita' al collegamento autostradale in quanto e' prevista la realizzazione completa della tratta principale da Bergamo a Malpensa e dei due lotti prioritari delle tangenziali di Como e di Varese, che rappresentano le tratte piu' rilevanti dei due sistemi tangenziali urbani (vedi cartografia allegata sub 1).
Va da ultimo precisato che l'intervento risulta attualmente in fase di progetto preliminare. Si rende pertanto necessario una nuova approvazione dell'opera da parte del CIPE sulla base del progetto definitivo il quale, come e' noto, costituisce anche parametro di riferimento per la quantificazione della spesa a carico del concessionario. Ne consegue che ogni variazione agli elementi di spesa e/o al testo di convenzione dovesse nel frattempo ritenersi necessaria, potra' essere contemplata nel nuovo atto convenzionale da redigere in occasione dell'esame, da parte del CIPE, del progetto definitivo.
2) Per quanto attiene la realizzazione del c.d. Arco di Tem, non si deve dubitare del fatto che la sua menzione nell'accordo convenzionale con Bre.Be.Mi. S.p.a. possa valere ad eludere le norme comunitarie in tema di selezione dei concessionari ne' quelle interne in materia di copertura di oneri per realizzazioni infrastrutturali future.
Al riguardo, invero, occorre evidenziare che Bre.Be.Mi. S.p.a. sin dall'origine della sua concessione era obbligata ad assicurare (quanto all'innesto nel Capoluogo Lombardo) il collegamento alla viabilita' locale mediante la realizzazione di due bracci di innesto alla S.P. Rivoltana e alla s.p. Cassanese, cosi' come si evince dalla cartografia qui allegata sub 2. Pertanto, l'esecuzione di una tratta di adduzione (c.d. arco, inteso come arco di collegamento con le strade provinciali preesistenti) era gia' contemplata nel progetto posto a base di gara.
Tale previsione e' stata successivamente superata dalla prospettiva di realizzare, mediante procedura di project financing, la tangenziale est esterna di Milano: intervento infrastrutturale, questo, da affidare ad altro ed autonomo concessionario scelto con gara, nel rispetto dei principi posti in materia dalle fonti comunitarie.
Si e' posto quindi il problema di un coordinamento degli interventi per assicurare la funzionalita' dell'intera rete, e cio' per la sola ed esclusiva eventualita' (possibile in astratto ma altamente improbabile allo stato) che Tem (Tangenziale est Milano), nel suo insieme, non venga eseguita affatto, ovvero non risulti eseguita nel tratto a cavallo delle due strade provinciali sopra citate, nel momento in cui l'infrastruttura Bre.Be.Mi. giunga ad un grado di esecuzione tale da imporre l'innesto in queste due provinciali.
Sul punto il CIPE, in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Brescia-Milano (delibera n. 93 del 29 luglio 2005), aveva previsto che:
«Per quanto concerne la relazione tra il collegamento autostradale Brescia - Milano e la tangenziale est esterna, si prescrive che al momento dell 'avvio dei lavori della Brescia Milano, ANAS [oggi C.A.L. S.p.a., subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di concedente] dovra' garantire la realizzazione anche dell'arco di tangenziale est esterna e delle opere ad esso connesse.
Tale schema, con la variante di Liscate, e con la riqualificazione e il potenziamento della s.p. 14 e s.p. 13, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia Milano sulla rete della viabilita' secondaria della provincia di Milano.
ANAS in qualita' di concedente dovra' garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalita' realizzative e di gestione nell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia Milano.».
Analoga disposizione e' contenuta nella delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del progetto preliminare della tangenziale esterna di Milano.
Cio' posto, e' evidente che, nel caso di specie, non c'e' esigenza di prevedere una apposita copertura finanziaria per l'arco in questione atteso che:
viene realizzato un arco diverso solo morfologicamente rispetto a quello originario;
la realizzazione dello stesso da parte della societa' Bre.Be.Mi. e soltanto una pura eventualita';
qualora il costo dell'opera fosse stato incluso, fin da ora, nel piano economico-finanziario, si sarebbe giunti all'effetto paradossale di prevedere un incremento tariffario accollando all'utenza, in via anticipata, un onere connesso ad un intervento meramente «eventuale».
Sempre in relazione al tema riguardante il c.d. arco di Tem, si deve escludere che la soluzione prefigurata possa sospettarsi di un aggiramento della normativa comunitaria in materia di assegnazione di appalti pubblici, e cio' perche':
l'eventuale affidamento dell'arco di Tem a Bre.Be.Mi. - come testualmente previsto nello schema di convenzione - dovra' in ogni caso avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente»;
«l'esercizio della facolta' riconosciuta al concedente (...) e' subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico finanziario rivisitalo in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto arco di Tem» (periodo che verrebbe introdotto nella versione definitiva della convenzione, in recepimento di quanto disposto dal CIPE nella delibera del 17 maggio 2007).
Dai contenuti dell'art. 21-bis sopra richiamati emerge dunque che:
con la convenzione di concessione non viene affidata in concessione a Bre.Be.Mi. la realizzazione del c.d. arco di Tem;
detto affidamento costituisce una mera eventualita';
l'aver previsto tale eventualita', pertanto, non identifica in alcun modo ne' la volonta' di C.A.L. di non procedere all'affidamento della concessione di Tem mediante gara pubblica, ne' la volonta' di disporre fin da ora a favore di Bre.Be.Mi. l'esecuzione e la gestione del c.d. arco di Tem.
Ove il concedente dovesse optare per l'esercizio della facolta' che si riserva in contratto, l'affidamento:
dovra' avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
dovra' comunque essere preventivamente autorizzalo dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Puo' essere opportuno, comunque, che la quantificazione del costo dell'intervento, ammontante, nel totale netto, ad euro 147.756,08 ed individuata dalla concedente C.A.L. S.p.a., venga indicata in un apposito «considerato» della deliberazione CIPE di approvazione dello schema di convenzione. C) Interferenza autostrada-linea AV/CV.
Sempre relativamente allo schema di convenzione C.A.L./ Bre.Be.Mi., e' opportuno ricordare che il CIPE ha ormai approvato lo schema di contratto di programma RFI 2007-2007 parte investimenti, che la relativa deliberazione e' gia' stata registrata dalla Corte dei conti (registro n. 5, foglio n. 134, del 18 settembre 2007) e che il testo negoziale e' attualmente in Parlamento per il parere di rito da parte delle competenti commissioni.
Questo schema di contratto contempla gli interventi ferroviari, e la previsione delle corrispondenti risorse necessarie, riguardanti la quota di opere ferroviarie che attengono a tale interferenza.
Al momento della replica ai rilievi mossi al riguardo dalla Corte dei conti (ossia alla data del 2 agosto 2007) ovviamente non si era in grado di fornire la pienezza di tali informazioni.
Oggi, invece, lo scenario e' arricchito dalla esistenza di uno schema di contratto di programma RFI non soltanto gia' approvato dal CIPE e conosciuto dalla Corte dei conti ma altresi' inoltrato al Parlamento per il parere.
Si puo' precisare che negli allegati che formano parte integrante di tale schema di contratto (Tabella b04) risulta annoverato lo stanziamento di 155 Meuro che, al netto di eventuali ribassi d'asta, vale a fronteggiare gli oneri di realizzazione, a tempo debito, dell'interferenza ferroviaria in argomento.
Di Pietro
 
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