Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2007 (vai al sommario) |
BANCA D' ITALIA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 |
Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. |
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IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA e IL PRESIDENTE DELLA CONSOB Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»); Visti in particolare i seguenti del TUF: art. 1, comma 1, lettera r), che individua i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento; art. 33, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; art. 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: i requisiti generali di organizzazione; la continuita' dell'attivita'; l'organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformita' alle norme; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attivita' di investimento nonche' della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformita' alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'audit interno; la responsabilita' dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita'; la gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; art. 6, comma 01, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana; d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza; art. 5, comma 5-bis, che prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza; art. 5, comma 5-ter, che prevede che il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al presente regolamento; art. 40, comma 2, e 50, comma 1, che prevedono rispettivamente che le SGR e le SICAV provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge; Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini, nonche' il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini; Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, entrambe del 14 giugno 2006, ai sensi delle quali, tra l'altro, le banche e le imprese di investimento devono disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonche' di adeguati meccanismi di controllo interno; Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa; Emanano l'unito regolamento Roma, 29 ottobre 2007 Il Governatore della Banca d'Italia Draghi Il Presidente della CONSOB Cardia |
| Allegato PARTE 1 Fonti normative, definizioni e principi generali Art. 1. Fonti normative 1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) «autorita' di vigilanza»: la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB); d) «intermediari»: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'art. 201, comma 7, del TUF; e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attivita' di investimento o servizi accessori; f) «servizi e attivita' di investimento»: i servizi e le attivita' previsti all'art. 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonche' alla Sezione A della tabella allegata al TUF; g) «servizi accessori»: i servizi di cui all'art. 1, comma 6, del TUF, nonche' i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF; h) «servizi»: i servizi e le attivita' di investimento e i servizi accessori; i) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi; j) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF; k) «organo con funzione di supervisione strategica»: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; l) «organo con funzione di gestione»: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; m) «organi con funzione di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; n) «organi aziendali»: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo puo' svolgere anche quella di supervisione strategica; o) «alta dirigenza»: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonche' il direttore generale; p) «soggetto rilevante»: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entita' della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; ii) dipendenti dell'intermediario, nonche' ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attivita' di investimento da parte del medesimo intermediario; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attivita' di investimento da parte del medesimo intermediario; q) «analista finanziario»: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti; r) «persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela»: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante; ii) i figli del soggetto rilevante; iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale; s) «esternalizzazione»: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attivita' dello stesso intermediario; t) «supporto duraturo»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; u) «operazione personale»: un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attivita' che compie in qualita' di soggetto rilevante; ii) l'operazione e' eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: (a) il soggetto rilevante; (b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami; (c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione; v) «stretti legami»: situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia e' parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o piu' persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; w) «sistema di gestione del rischio dell'impresa»: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario e' o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF. Art. 3. Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB. Art. 4. Principi generali 1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale nonche' la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi. 2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessita' dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. 3. Al presente Regolamento e' allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorita' di vigilanza e le modalita' del loro svolgimento. PARTE 2 Sistema organizzativo Titolo I REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITA' DELL'ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L'ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITA' ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI (art. 6, comma 2-bis, lettere a), b), c), f), g) e h), TUF) Capo I Requisiti generali di organizzazione, continuita' dell'attivita' e organizzazione amministrativa e contabile Art. 5. Requisiti generali di organizzazione 1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. 2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono: a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilita'; b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa; c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilita'; d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario; e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilita' loro attribuite; f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna; h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime; l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuita' e la regolarita' dei servizi volte a: i) assicurare la capacita' di operare su base continuativa; ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operativita'; iii) preservare i dati e le funzioni essenziali; iv) garantire la continuita' dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora cio' non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi; m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorita' di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili. 3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarita' l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Capo II Governo societario e responsabilita' degli organi aziendali Art. 6. Responsabilita' dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo 1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilita' previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonche' dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi. Art. 7. Principi di governo societario 1. L'intermediario: a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica; b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o piu' funzioni (strategica, di gestione, di controllo); c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalita', che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti. 2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. Art. 8. Organo con funzione di supervisione strategica 1. L'organo con funzione di supervisione strategica: a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attivita' aziendale; b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza; c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalita' e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilita'; e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo. Art. 9. Organo con funzione di gestione 1. L'organo con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica; b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilita' delle strutture e delle funzioni aziendali; e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Art. 10. Organo con funzioni di controllo 1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarita' nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi. 2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo puo' avvalersi di tutte le unita' operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda. Art. 11. Relazioni delle funzioni di controllo 1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformita' e alla revisione interna. Capo III Funzioni aziendali di controllo Art. 12. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformita' alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna 1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformita' alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalita', di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna. 2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo e' necessario che: a) tali funzioni dispongano dell'autorita', delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali; c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare; d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo; e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettivita'. 3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformita', gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalita', gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformita' continua a essere efficace. 4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalita', il sistema di gestione del rischio dell'impresa e' costantemente efficace. 5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalita', sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario. Art. 13. Funzione di gestione del rischio 1. La funzione di gestione del rischio: a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa; b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti; c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa. 2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attivita' svolta e le fornisce consulenza. Art. 14. Revisione interna 1. La funzione di revisione interna: a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario; b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza; c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna. Titolo II PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI E PER LA PERCEZIONE E CORRESPONSIONE DI INCENTIVI, CONTROLLO DI CONFORMITA' ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI (art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF) Art. 15. Procedure interne 1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi. 2. A tal fine, gli intermediari: a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilita' dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1; c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformita' e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi; d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilita' e la tempestivita' di tali informazioni; e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attivita' svolte, ai sensi dell'art. 29. 3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1. 4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse. 5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformita' e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Art. 16. Controllo di conformita' 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonche' consentire alle autorita' di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa. 2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformita' (compliance), le seguenti responsabilita', garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti: a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'art. 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonche' delle procedure di cui al comma 1; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione. 3. La funzione di controllo di conformita' presenta agli organi aziendali, con periodicita' almeno annuale, le relazioni sull'attivita' svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonche' le attivita' pianificate. Le relazioni riportano altresi' la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformita'. Art. 17. Trattazione dei reclami 1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalita' e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti. 2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato. Art. 18. Operazioni personali 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attivita' che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attivita' svolta per conto dell'impresa: a) effettuino operazioni personali che: i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF; ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni; iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione; b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attivita' lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento, o dell'art. 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF; c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attivita' lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compira' o e' probabile che compia, uno dei seguenti atti: i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento, o dell'art. 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF; ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni; b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attivita' viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni; c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purche' non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita; b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attivita' equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purche' il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato. Titolo III ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITA' (art. 6, comma 2-bis, lettera k), TUF) Art. 19. Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita' di investimento 1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita' di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. 2. L'esternalizzazione non puo' ridurre l'efficacia del sistema dei controlli ne' impedire alle autorita' di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi. Art. 20. Definizione di funzione operativa essenziale o importante 1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacita' dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attivita' di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidita' o la continuita' dei suoi servizi e attivita' di investimento. 2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti: a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attivita' di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario; b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. Art. 21. Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivita' di investimento 1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attivita' di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attivita' di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che: a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilita' da parte degli organi aziendali; b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela; c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attivita' di investimento; d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali e' stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario. 2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attivita' o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacita' e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attivita' esternalizzate in maniera professionale e affidabile; b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore; c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione; d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformita' con la normativa e i requisiti vigenti; e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi; f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacita' di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformita' con la normativa e i requisiti vigenti; g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che cio' vada a detrimento della continuita' e della qualita' del servizio alla clientela; h) il fornitore di servizi collabori con le autorita' di vigilanza per quanto riguarda le attivita' esternalizzate; i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorita' di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attivita' esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorita' di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso; j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti; k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operativita' dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando cio' sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attivita' esternalizzati. 3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto. 4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario puo', ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacita' di influenzarne le azioni. 5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorita' di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attivita' esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo. Art. 22. Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari 1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'art. 21, rispettano le seguenti condizioni: a) il fornitore di servizi e' autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed e' soggetto a forme di vigilanza prudenziale; b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorita' di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi. 2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorita' di vigilanza, l'intermediario puo' esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorita' di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime. 3. Le autorita' di vigilanza pubblicano un elenco delle autorita' dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo. PARTE 3 Conflitti di interesse (Art. 6, comma 2-bis, lettera l), TUF) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 23. Principi generali 1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attivita' di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. 2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralita' di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attivita' che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, cosi' da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinche' essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente. Art. 24. Conflitti di interesse rilevanti 1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio e' prestato; d) svolgano la medesima attivita' del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. Art. 25. Politica di gestione dei conflitti di interesse 1. Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalita'. Tale politica tiene altresi' conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attivita' dei soggetti appartenenti al proprio gruppo. 2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve: a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attivita' di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o piu' clienti; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. 3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attivita' che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attivita' con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attivita' dell'intermediario e del suo gruppo nonche' della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attivita' che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o piu' clienti; b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio e' prestato; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attivita' idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attivita' di investimento o servizi accessori; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attivita' di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. Art. 26. Registro 1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attivita' di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attivita' in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o piu' clienti. Titolo II RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI Art. 27. Definizioni 1. Ai fini dell'art. 28, per «ricerca in materia di investimenti» si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o piu' strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purche' tali ricerche o informazioni: a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'art. 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF. 3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. 4. Ai fini dell'art. 28, comma 2, per «strumento finanziario correlato» si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo e' direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti. 5. Ai fini dell'art. 28, comma 2, lettera b), per «raccomandazioni correnti» si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute. Art. 28. Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti 1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilita' o sotto la responsabilita' di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'art. 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate. 2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che: a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilita' di agire sulla base di tale ricerca; b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformita'; c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'art. 25; d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari; e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento. 3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che: a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo; b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria; d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca. PARTE 4 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (Art. 6, comma 2-bis, lettera m), TUF) Art. 29. Conservazione delle registrazioni 1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attivita' svolte, idonee a consentire alle autorita' vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006. 3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. 5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo. 6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorita' di vigilanza ed in una forma e secondo modalita' che soddisfino le condizioni seguenti: a) e' garantita alle autorita' di vigilanza la possibilita' di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione; b) e' possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonche' il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non e' possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni. 7. Con apposita comunicazione le autorita' di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco e' periodicamente aggiornato. 8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie. PARTE 5 Societa' di gestione del risparmio e societa' di investimento a capitale variabile Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 30. Norme applicabili 1. Alle societa' di gestione del risparmio (SGR) e alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'art. 3 e alla Parte 2 nonche', limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'art. 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV e, nella definizione di servizi di cui al medesimo art. 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio. 2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano: a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV; b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR; c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti. Titolo II SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO Capo I Sistema organizzativo Art. 31. Organo con funzione di supervisione strategica (art. 6, comma 2-bis, lettere a) e h), TUF) 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 8, l'organo con funzione di supervisione strategica: a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione; b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza; c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti; d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della societa' di revisione degli OICR gestiti. Art. 32. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari degli OICR gestiti (art. 6, comma 2-bis, lettera d), TUF) 1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. 2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per: a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare; b) valutare le modalita' e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR. 3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti. Art. 33. Delega della gestione di OICR (art. 6, comma 2-bis, lettera k), TUF) 1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a societa' di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega puo' riguardare anche la totalita' del patrimonio degli OICR gestiti. 2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonche' a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite. 3. Il contratto di conferimento dell'incarico: a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e puo' essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuita' e la qualita' del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilita' di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali e' concessa la delega; b) e' conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata; c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante; d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla societa' delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata; f) disciplina le modalita' di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante; g) e' formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla societa' delegante e al soggetto delegato. 4. Della delega e dei suoi contenuti e' data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del TUF. Art. 34. Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore (art. 6, comma 2-bis, lettera a), TUF) 1. Nell'ipotesi in cui le attivita' di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative. 2. La SGR promotore predispone adeguati processi per: a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi; b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con: i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerita' nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti; ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonche' le informazioni sull'operativita' effettuata per conto dei fondi. 3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con: a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza; b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico. 4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni aziendali di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione. 5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che: a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilita' delle societa' stipulanti. La societa' promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione; b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali e' stipulata; c) e' formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla societa' promotrice e alla societa' che svolge la gestione; d) fornisce indicazioni in merito alla societa' alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti. 6. Della convenzione e dei suoi contenuti e' data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto. Art. 35. Rapporti con distributori, consulenti e prime broker (art. 6, comma 2-bis, lettera a), TUF) 1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare: a) i tempi e le modalita' di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti - per il cui rispetto dovra' essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerita' ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilita'; b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni. 2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attivita' di gestione, essa mantiene la capacita' di valutare le indicazioni ricevute. 3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attivita' di gestione di fondi speculativi si avvalgono di prime broker (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore. Art. 36. Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione con i distributori, i consulenti e i prime broker (art. 6, comma 2-bis, lettera d), TUF) 1. Le procedure di cui all'art. 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Capo II Conflitti di interessi (art. 6, comma 2-bis, lettera l), TUF) Art. 37. Principi generali 1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali societa' e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilita' ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi. 2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lettera b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi. Art. 38. Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR 1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi della societa', anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di piu' servizi, di uno o piu' clienti e i doveri della societa' nei confronti degli OICR; b) gli interessi di due o piu' OICR in gestione. 2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la societa', un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la societa', o uno o piu' clienti: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR; b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR; c) abbiano un'utilita' finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato; d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio. Art. 39. Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi 1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalita'. Tale politica tiene altresi' conto delle circostanze, di cui le societa' sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attivita' dei soggetti appartenenti al proprio gruppo. 2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti, deve: a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o piu' OICR; b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. 3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attivita' che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attivita' con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attivita' della societa' e del gruppo cui essa appartiene e all'entita' del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati. 4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a: a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attivita' che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o piu' OICR; b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attivita' o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la societa', di interessi in conflitto con gli OICR; c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attivita' da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi; d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva; e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attivita' svolti dalla societa', quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi. 5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine. 6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1. Art. 40. Registro 1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti. Capo III Conservazione delle registrazioni (art. 6, comma 2-bis, lettera m), TUF) Art. 41. Disposizioni generali 1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorita' di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR. 2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti. 3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, le SGR e le SICAV adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva. 5. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo. 6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate agevolmente dalle autorita' di vigilanza ed in una forma e secondo modalita' tali che: a) sia garantita alle autorita' di vigilanza la possibilita' di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine; b) sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica nonche' il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non sia possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni. 7. Con apposita comunicazione le autorita' di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco e' periodicamente aggiornato. Art. 42. Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR 1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1. 2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente. Art. 43. Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR 1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine e' stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite. 2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente. Art. 44. Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR 1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3. PARTE 6 Disposizioni transitorie e finali Art. 45. Disposizioni transitorie e norme abrogate 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le SGR provvedono agli adempimenti di cui all'art. 32 entro il 29 febbraio 2008. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Titolo III, capitolo 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e il Titolo IV, capitolo III, del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, ad eccezione della Sezione III, paragrafo 1, relativa ai rapporti con la banca depositaria. |
| Allegato 1 Le registrazioni degli ordini devono contenere almeno le seguenti informazioni *: a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto; b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR; c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione); d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto; e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo puo' essere espresso in termini monetari o in termini percentuali; f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario; g) il numero di unita' degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione; h) se il quantitativo rappresenta il numero di unita' degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati; i) il tipo di ordine; j) la data e l'orario dell'ordine; k) se l'ordine e' stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonche' la data e l'orario di trasmissione dell'ordine; l) l'eventuale motivazione della revoca. * Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purche' venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati. |
| Allegato 2 Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto; b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione; c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione); d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto; e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo puo' essere espresso in termini monetari o in termini percentuali; f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario; g) il numero di unita' degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione; h) se il quantitativo rappresenta il numero di unita' degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati; i) l'identificativo della controparte dell'operazione; j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione; k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo; l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che e' responsabile dell'esecuzione. |
| Allegato 3 Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare: a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo; b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR; c) la data in cui e' stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine; d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV; e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, switch; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto); f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine; g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento; h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni; i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso; j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine; k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza; l) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidita' e' accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti); m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito. |
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