Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 settembre 2007
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 171-quater duodecies, comma 1, che consente agli Stati membri di anticipare la data di consegna del tabacco rispetto al termine del 30 aprile, previsto dallo stesso articolo;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco ed, in particolare, l'art. 8;
Considerata la necessita' di ottimizzare i tempi per lo svolgimento della campagna soprattutto al fine di anticipare i relativi pagamenti;
Considerata, altresi', l'esigenza di disporre dei dati della produzione del raccolto precedente al fine di poter determinare, con maggiore rispondenza alle esigenze del mercato, l'importo dell'aiuto indicativo del raccolto successivo;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per la fissazione del temine di chiusura delle consegne, anche in considerazione della data del 16 settembre di ciascun anno di raccolto, dopo la quale e' possibile presentare la domanda di anticipo;
Decreta:
Art. 1.
Fissazione del termine di consegna
1. In applicazione del comma 1 dell'art. 171-quater duodecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, le consegne dell'intera produzione di tabacco alle imprese di prima trasformazione debbono essere ultimate entro il 15 marzo dell'anno successivo all'anno del raccolto.
2. Il suddetto termine entrera' in vigore a valere dal raccolto 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2007
Il Ministro: De Castro
 
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