Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007, n. 182
Regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Visto l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'articolo 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma, da parte della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di seguito denominata: «Consulta», delle spese occorrenti per il proprio funzionamento, stabilendo altresi' i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennita'.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214), e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- La legge 1° marzo 2005, n. 32 (Delega al Governo per
il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di
persone e cose), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2005, n. 57.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale
per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 8 (Disposizioni contabili). - 1. Alle spese
connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta
si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'art.
17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, e' disciplinata la gestione
autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti
per il proprio funzionamento.
3. Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono
stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli
organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra
indennita', che sono corrisposti nell'ambito delle risorse
di cui al comma 1.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 17 luglio 2006, n. 233.
- Il testo dell'art. 17, comma 3-ter, del decreto-legge
30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, supplemento ordinario), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre
2003, n. 326, e' il seguente:
«3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di
merci, con particolare riguardo allo sviluppo della
logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui per le attivita' ed il
funzionamento della Consulta generale per
l'autotrasporto.».



 
Art. 2.
Autonomia gestionale
1. La Consulta costituisce centro di responsabilita' amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
2. Gli stanziamenti destinati alla Consulta sono iscritti in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
3. Le risorse assegnate alla Consulta sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
b) dalle entrate derivanti dagli eventuali proventi delle attivita' della Consulta come: vendita di pubblicazioni, cessione e vendita di oggetti e materiali fuori uso, contributi volontari;
c) dalle entrate previste da eventuali ulteriori disposizioni di legge.
4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unita' previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2.
5. Per le destinazioni delle risorse finanziarie, su proposta del Segretario generale, la Consulta si dota di un bilancio preventivo e consuntivo di spesa che devono essere approvati dall'Assemblea generale.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, suppmento ordinario) e' il seguente:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Per il testo dell'art. 17, comma 3-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 3.
Gettoni di presenza, rimborsi spese e indennita'
1. Nel limite di spesa previsto dagli stanziamenti per il funzionamento della Consulta, quota parte dell'ammontare delle risorse assegnate e' destinato alla corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spese e indennita', secondo quanto previsto dai successivi commi e negli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Per la partecipazione dei membri, titolari o supplenti, alle riunioni dell'Assemblea generale, del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, e' previsto un gettone di presenza individuale.
3. Per la partecipazione dei membri titolari o supplenti, estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute, alle riunioni dell'Assemblea generale del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto, e' previsto il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalita' previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale.
4. Ai soggetti che rivestono gli incarichi di seguito indicati e' attribuita un'indennita' annua lorda, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) Presidente della Consulta;
b) Segretario Generale;
c) Presidente del Comitato scientifico;
d) Segretario del Comitato scientifico.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 e nel limite massimo complessivo indicato nella tabella A allegata, e' disciplinata la determinazione analitica dell'ammontare dell'onere destinato alle spese per il personale della Consulta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche per le riunioni delle commissioni tematiche costituite nell'ambito dell'Assemblea generale della Consulta.
 
Art. 4.
Disposizioni finali e transitorie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte di conti il 26 ottobre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 155
 
Allegato
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Tabella A

=====================================================================
| Voce di spesa | Importo =====================================================================
1 |Gettone di presenza | 100 euro
2 |Presidente della Consulta | 45.000 euro
3 |Segretario Generale | 25.000 euro
4 |Presidente del Comitato scientifico | 25.000 euro
5 |Segretario del Comitato scientifico | 15.000 euro
6 |Personale | 60.000 euro
 
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