Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2007
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione del 26 luglio 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di ortaggi nel registro nazionale in attuazione della direttiva 2006/127/CE della Commissione del 7 dicembre 2006;
Viste le direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2007, che modificano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole e di ortaggi;
Considerata la necessita' di recepire le direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE;

Decreta:
Art. 1

L'art. 1 dei decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. Per l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', devono essere conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2007/48/CE e degli allegati I e II della direttiva 2007/49/CE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.



 
Art. 2.
Il decreto ministeriale 12 aprile 2006 e il decreto ministeriale 12 marzo 2007, di cui alle premesse, sono abrogati.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: De Castro
 
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