Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
DECRETO RETTORALE 5 ottobre 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria;
Visto il decreto rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 aprile 2004, con il quale e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria con effetto dal 15 aprile 2004;
Visto il decreto rettorale n. 7988 del 25 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2005, con il quale e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria con effetto dal 23 giugno 2005;
Vista la deliberazione del Senato Accademico del 14 marzo 2007 con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 39, comma 1;
Vista la deliberazione del Senato Accademico del 13 giugno 2007 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 11, 20, 22, 23, 41, 50, 51, 57, 63, 67, 69, 81, 103, 104 e 105;
Vista la nota, prot. 13560 del 21 settembre 2007, con la quale del Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche apportate;
Visti gli articoli 6 e 108 dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

1. Allo Statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria sono sostituiti gli articoli riportati nell'Allegato A «Articoli modificati».
2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
3. Le modifiche allo Statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Varese, 5 ottobre 2007

Il rettore: Dionigi
 
Allegato A

ARTICOLI MODIFICATI

Titolo secondo

ORGANI DI ATENEO

Capo I
Organi di governo
Art. 11.
Funzioni

1. Il Senato Accademico:
a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione, e definisce le conseguenti priorita';
b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione;
c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;
d) definisce priorita' e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;
e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;
g) approva le modifiche allo Statuto;
h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;
i) puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attivita';
j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'universita';
k) approva convenzioni e contratti attinenti l'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;
l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;
m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
n) designa il Collegio dei revisori;
o) designa i componenti del nucleo di valutazione;
p) elegge al suo interno la commissione di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attivita' istruttoria nelle materie di sua competenza; puo' eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie. Della commissione fa parte il Rettore o un suo delegato;
q) esercita le competenze non affidate dallo Statuto ad altri organi dell'Ateneo.

Capo II
Altri organi di Ateneo

SEZIONE I Nucleo di valutazione di Ateneo

Art. 20.
Durata

Il nucleo resta in carica per la durata di un triennio accademico e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

SEZIONE II

Consiglio dei Direttori di dipartimento

Art. 22.
Coordinatore

1. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio accademico.

SEZIONE III
Collegio dei revisori

Art. 23.
Composizione

1. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi piu' due supplenti, designati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o all'ordine dei Dottori commercialisti e dura in carica un triennio accademico.
2. Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno, a maggioranza dei componenti effettivi.

Titolo terzo

STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
SEZIONE II

Corsi di studio

Art. 39.
Presidente del Consiglio di corso

1. Il Presidente e' un professore di prima fascia di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalita' del Preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato con decreto del Rettore. Per i Consigli di corso di laurea l'elettorato passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Nel caso di motivata indisponibilita' dei professori di ruolo di prima fascia, il Presidente potra' essere eletto fra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente due sole volte.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
c) coadiuva il Preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;
d) nomina, per delega del Preside, le commissioni degli esami di profitto.
3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.

SEZIONE III

Scuole di specializzazione

Art. 41.
Organi

1. Sono organi della scuola il Direttore ed il Consiglio della scuola.
2. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola. E' nominato dal Rettore su designazione elettiva del Consiglio della scuola, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile senza limitazione di tempo.
3. Il Consiglio della scuola e' composto da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori titolari di insegnamenti ufficiali, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio della scuola elegge il Direttore e adotta il programma delle attivita', approvato dalle facolta' interessate. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, puo' proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.
Capo III

Dottorato di ricerca
Art. 50.
Finalita' e istituzione

1. L'universita' istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca, finalizzati alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di laurea magistrale e hanno una durata non inferiore a tre anni.
2. I corsi di Dottorato consentono il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
3. I Dottorati con sede amministrativa nell'Universita' dell'Insubria vengono istituiti su richiesta dei Dipartimenti o delle facolta' interessate, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. La proposta deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Dottorato, al quale verranno assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento.
4. L'Universita' promuove l'istituzione di Dottorati in collaborazione con Atenei stranieri. La loro istituzione e' deliberata con la medesima procedura; gli organi e il funzionamento sono regolati dall'atto istitutivo.
5. Dipartimenti e docenti dell'Universita' possono partecipare a corsi di Dottorato con sede amministrativa presso altri Atenei.

Art. 51.
Organi

1. Sono organi del Dottorato di ricerca il coordinatore ed il collegio dei docenti.
2. Il coordinatore e' responsabile del funzionamento del Dottorato. E' eletto dal collegio dei docenti di norma fra i professori ordinari a tempo pieno che ne fanno parte e nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile anche consecutivamente.
3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicati nella proposta di istituzione e nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attivita' didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalita' di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a loro ricercatori particolarmente qualificati funzioni di tutorato.

Titolo quarto

CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA

Capo I

Centri di servizi
Art. 57.
Funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizi sono disciplinati da appositi Regolamenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi e la loro durata, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari e del personale tecnico-amministrativo in servizio presso i centri, o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.

Capo II

Centri di ricerca
Art. 63.
Istituzione e soppressione

1. La Costituzione dei Centri di ricerca ha luogo con deliberazione del Senato Accademico su proposta di uno o piu' professori e/o ricercatori, previo parere dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del centro a un Dipartimento.
2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, o su proposta del Dipartimento di afferenza.

Capo III

Centri speciali
Art. 67.
Istituzione

1. Possono essere istituiti centri speciali, finalizzati alla promozione di attivita' di ricerca e didattiche in aree culturali dove non siano presenti competenze adeguate nell'Ateneo. I centri speciali sono istituiti, su proposta di almeno tre professori e ricercatori, con delibera del Senato Accademico, sentite le facolta' dove siano presenti insegnamenti in aree disciplinari affini, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
2. All'atto dell'entrata in vigore dello Statuto e' centro speciale l'«International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities».

Art. 69.
Verifica dell'attivita'

Ogni tre anni accademici il Senato Accademico verifica l'attivita' dei centri speciali, e delibera la continuazione dell'attivita' o la soppressione. I centri speciali sono comunque soppressi con l'attivazione di un corso di laurea o di un Dipartimento nella medesima area.
Titolo quinto

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo III

Indennita' di funzione e compensi
Art. 81.
Indennita' e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura dell'indennita' dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore e Rettore Vicario.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresi', secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita':
a) la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo Statuto;
b) la misura di eventuali compensi ed indennita' per attivita' svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del Direttore amministrativo, del Vice Direttore amministrativo, dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.
3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti, su designazione dell'universita' o in rappresentanza della stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per l'attivita' svolta.

Titolo settimo

NORME CONCLUSIVE

Capo I

Norme comuni e finali
Art. 103.
Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da designare.
2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni non superiore alla durata del corso in cui sono iscritti, piu' uno. L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, di dottorato e alle scuole di specializzazione.

Art. 104.
Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'universita', ove non diversamente disposto dallo Statuto, restano in carica tre anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili per due soli mandati, salva diversa disposizione di legge. Una ulteriore rielezione puo' avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'universita' restano in carica due anni.
2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, tranne quello delle rappresentanze studentesche che decorre dal 1° giugno successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.
3. In caso di elezione ad una carica accademica, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.

Art. 105.
Validita' delle riunioni e delle deliberazioni

1. Ove non diversamente disposto dallo Statuto o dalla legge, la validita' delle riunioni degli organi accademici richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza ma in ogni caso con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Tutte le riunioni degli organi accademici possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
 
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