Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996, n. 1885, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22.5.1996;
Vista la delibera del senato accademico del 21 maggio 2007, con la quale sono state deliberate delle proposte di modifica agli articoli 8, 21, 31, 33, 34, 43, 73 dello statuto di Ateneo e di aggiunta di nuovi articoli: 13-bis, 13-ter, 28-bis e 79;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2007 con la quale e' stato preso atto delle modifiche ed integrazioni proposte;
Visti i pareri espressi dai consigli di facolta' e di dipartimento in merito alle sopra citate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 2007, con la quale sono state approvate in via definitiva le modifiche e le integrazioni in questione;
Vista la nota rettorale n. 48522 del 30.7.2007 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sono state trasmesse al MUR le suddette proposte di modifica;
Vista la nota del 20 settembre 2007, prot. n. 3023, con la quale il MUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale 6 maggio 1996, n. 1885, viene modificato agli articoli 8, 21 31, 33, 34, 43 e 73 ed integrato con quattro nuovi articoli, 13-bis, 13-ter, 28-bis e 79, come di seguito riportato:

Art. 8.

Rettore Modificati i punti 5a), 5c) ed integrato il punto 9

1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il rettore e' garante del rispetto del presente Statuto, della liberta' di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita', al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilita';
c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorita' disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
d) emanare lo statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche;
e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attivita' dell'Universita' ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attivita' dell'Ateneo;
f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente statuto;
g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella seduta successiva;
i) nominare il direttore amministrativo;
j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i docenti, nonche' ai ricercatori non confermati;
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;
c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di ammninistrazione, ai consigli di facolta', al consiglio di amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.
L'elettorato attivo spetta, altresi', agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste piu' votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:
senato accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;
consiglio di amministrazione dell'Universita': n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;
consiglio di amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;
CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
consigli di facolta': n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.
Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
L'impossibilita' di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinera' la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.
Il numero di cui al punto b) e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.
6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo
7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano in ruolo. In caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.
9. Il rettore designa un pro-rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
L'ufficio di pro-rettore e' incompatibile con la carica di preside, di vice preside, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento, di responsabile di unita' decentrata e di presidente e componente del nucleo di valutazione.
10. Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Art. 13-bis.

Collegio dei direttori di dipartimento (nuovo)

Il collegio dei direttori di dipartimento e' costituito dai direttori di dipartimento.
Esso e' l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali della ricerca.
Il collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Universita' intendano sottoporre al suo esame. Inoltre da' parere sui dottorati.
Il collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attivita' dell'organo e' disciplinata da un proprio regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

Art. 13-ter
Consulta degli studenti (nuovo)

La consulta degli studenti e' organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonche' da uno studente di ciascuna facolta', che non risulti essere gia' rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta'.
La consulta puo' richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attivita' didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attivita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge n. 341/1990 e successive modificazioni.
Le adunanze della consulta degli studenti sono pubbliche.
La consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attivita' dell'organo e' disciplinata da un proprio regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Preside (modificato il punto 5 ed integrato con il punto 7)

1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche, sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;
c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento.
2. Il preside viene eletto dal consiglio di facolta', di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.
3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facolta' ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.
4. Le modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
5. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, pro-rettore, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione, responsabile di unita' decentrate, con esclusione dei centri di gestione amministrativa della facolta' di appartenenza, e di presidente e componente del nucleo di valutazione.
6. Il preside designa fra i professori di ruolo un vice-preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del rettore.
7. L'ufficio di vice preside e' incompatibile con la carica di rettore, di pro-rettore, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione, di responsabile di unita' decentrate, con esclusione dei centri di gestione amministrativa della facolta' di appartenenza, e di presidente e componente del nucleo di valutazione.

Art. 28-bis.

Poli scientifico didattici (nuovo)

1. L'Universita' istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.
2. L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' istituire, altresi', presso le sedi decentrate, poli scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli organi di Ateneo e delle facolta' interessate.
3. La costituzione dei poli e' approvata dagli organi di Governo, secondo le rispettive competenze.
Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei poli sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo; per quanto attiene al polo di cui al 1 comma, il regolamento generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.

Art. 31.

Organi del dipartimento (integrato con il punto 6-bis)

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore;
c) la giunta.
2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il consiglio puo' deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocita'.
3. Il consiglio di dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi e il loro funzionamento. Il regolamento e' approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente statuto.
4. Il consiglio di dipartimento delega alcune funzioni alla giunta in conformita' alle norme del proprio regolamento.
5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del consiglio di dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.
6. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.
6-bis. L'ufficio di direttore di dipartimento e' incompatibile con quello di rettore, di pro-rettore, di preside, di vice preside, di presidente di corso di studio, di responsabile di unita' decentrate e di presidente e componente del nucleo di valutazione.
7. La giunta e' formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.
8. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.
9. I membri della giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. Una eventuale successiva rielezione non puo' avvenire prima di un triennio d'intervallo.

Art. 33.

Istituti (abrogato)
Art. 34.

Organi dell'Istituto (abrogato)
Art. 43.

Centro linguistico (cambiata la denominazione)

Centro linguistico e multimediale di Ateneo
1. Il centro linguistico e multimediale di Ateneo promuove la formazione linguistica degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
Puo' fornire inoltre, nel rispetto delle priorita' istituzionali, attivita' di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati.
2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del centro linguistico e multimediale di Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 73.

Riordino degli istituti (abrogato)
Art. 79.

Norma transitoria (nuovo)

Le incompatibilita' tra uffici sancite con la delibera del senato accademico del 23 luglio 2007 non si applicano a coloro che hanno la titolarita' alla data di pubblicazione delle suddette modifiche.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche e le integrazioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara', altresi', pubblicato all'albo e sul sito informatico dell'Ateneo.
Catania, 11 ottobre 2007

Il rettore: Recca
 
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