Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2007 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007 |
Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Societa' di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. (Deliberazione n. 110/2007). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, e' stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', qui di seguito denominato NARS; Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS; Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale; Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale e' stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato - dello schema di convenzione tra ANAS S.p.a. e Societa' di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a.; Visto il parere del NARS, che nella seduta del 22 maggio 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorita' assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessita' che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato; Considerato che, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2003, ANAS S.p.a. ha indetto licitazione privata per l'affidamento del completamento della progettazione, della realizzazione e della gestione del collegamento autostradale a pedaggio tra le citta' di Asti e di Cuneo mediante contratto di concessione - ex art. 19, commi 2 e 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni - con una societa', da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-quinquies della medesima legge, partecipata in misura minoritaria dalla stessa ANAS; Considerato che con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), questo Comitato - ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include - tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano - l'infrastruttura «Autostrada Asti-Cuneo»; Considerato che tra gli interventi previsti nel Piano pluriennale della viabilita' nazionale 2003-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 165/2005), figura l'infrastruttura «Autostrada Asti-Cuneo» con un importo di euro 1.305.790.000 e che nella relativa relazione sono riportati i contributi assegnati all'opera; Considerato che l'opera e' anche compresa nel Contratto di Programma ANAS 2003-2005, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 244/2005), con il medesimo importo di euro 1.305.790.000 e con la previsione di un finanziamento ANAS di euro 200.000.000; Considerato che, con nota 23 maggio 2007, n. 176, il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso copia del foglio 27 novembre 2006, n. CDG-0121817-P, in precedenza inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'ANAS ha specificato che la propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta Societa' di progetto, pari a euro 70.000.000, e il citato contributo pubblico di euro 200.000.000, oltre IVA, sono assicurati da cinque contratti di finanziamento stipulati in data 11 aprile 2002 con la banca Dexia-Crediop ed attivati - ai sensi dei decreti dell'allora Ministro dei lavori pubblici 2 ottobre 2000, n. 773/UT/IV, e 8 marzo 2001, n. 314/UT/IV, modificati con decreto 15 settembre 2004, n. 2767 - a valere sui limiti di impegno cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 295, 23 dicembre 1998, n. 449, e 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che, con delibera del 23 maggio 2007, n. 29, questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sullo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Societa' di Progetto Autostrada Asti Cuneo S.p.a.; Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata emanazione dei disciplinari per la predisposizione del sistema di contabilita' analitica di cui alle delibere n. 1 e 39 del 2007; Considerato che la Segreteria di questo Comitato, dopo aver trasmesso le controdeduzioni a tali rilievi fornite dal Ministero delle infrastrutture ed a seguito delle valutazioni istruttorie dell'organo di controllo, ha proceduto in accordo con il predetto Ministero, al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificita' della situazione richiedessero maggiori approfondimenti e precisazioni da parte dell'amministrazione proponente; Considerato che il Ministro delle infrastrutture con nota del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni, in ordine alle motivazioni poste a base di alcune clausole convenzionali; Ritenuto alla luce delle citate, argomentate precisazioni di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, di dover confermare i contenuti della delibera 23 maggio 2007, n. 29; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture che - tra l'altro - precisa di ritenere legittimo quanto previsto all'art. 3, punto 3.2, lettera w), della convenzione in esame, ovvero che per l'affidamento dei lavori non sono da considerarsi terzi le societa' controllate e collegate indicate all'art. 10, punti 10.3 e 10.4, della stessa convenzione;
Prende atto
dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.a. e la Societa' di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. ed in particolare prende atto: - che il procedimento concorsuale avviato con il citato bando di gara si e' concluso con l'aggiudicazione a favore del raggruppamento Salt S.p.a. (mandataria), Grassetto Lavori S.p.a. e Itinera S.p.a., effettuata in via definitiva il 29 settembre 2005; - che in data 1° marzo 2006 e' stata costituita, ai sensi dell'art. 37-quinquies della legge n. 109/1994, la Societa' di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. con la quale l'ANAS, in data 23 marzo 2006, ha stipulato una convenzione di concessione, che non ha peraltro acquisito efficacia a seguito della mancata emanazione del previsto decreto interministeriale di approvazione; - che la convenzione all'esame regola la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio tra le citta' di Asti e di Cuneo, articolato in due tronchi tra di loro connessi a mezzo di un tratto di circa 19 km dell'autostrada Torino-Savona; - che ciascuno dei tronchi e' suddiviso in lotti, alcuni dei quali - puntualmente individuati e aventi un'estesa di km 39,506 - sono stati gia' realizzati o sono in corso di realizzazione da parte di ANAS e formano oggetto di concessione di mera gestione, mentre per i residui km 50,698 la concessione e' di costruzione e gestione; - che la durata della concessione e' fissata in 27 anni e 6 mesi che decorrono dalla data di efficacia della convenzione, con scadenza indicata presuntivamente al 2035; - che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, che di questa e' parte integrante, e' stimato in euro 1.243.098.000 lordi (lavori e somme a disposizione) - che comprendono anche le spese, pari a euro 12.258.000, da rimborsare ad ANAS S.p.a. per i progetti definitivi ed esecutivi dei lotti messi in gara e da realizzare a cura del concessionario e in euro 988.382.000, al netto dell'ipotizzato ribasso d'asta stimato pari al 21,79%; - che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera a fine concessione; - che e' previsto un contributo pubblico a carico di ANAS S.p.a. pari a euro 200.000.000;
Delibera:
1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e la Societa' di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a., alla luce della nota di precisazioni formulate dal Ministro delle infrastrutture con la citata nota del 24 settembre 2007, n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante. 2. Resta fermo che la stesura definitiva della convenzione dovra' essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni: a) la convenzione dovra' riportare gli estremi della nota dell'ANAS in data 27 novembre 2006, meglio specificata in premessa, e dei decreti ministeriali del pari richiamati in premessa, a garanzia della copertura finanziaria del contributo di euro 200.000.000, nonche' di euro 70.000.000 quale apporto al capitale sociale a carico della stessa ANAS; b) all'art. 3, punto 3.7, deve essere abrogata l'espressione «eventuale valore di subentro»; c) l'art. 11 della convenzione deve essere integrato in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario; d) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione; e) devono essere precisati i valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale; f) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera n. 1/2007; g) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili; h) gli importi delle sanzioni pecuniarie, previsti all'art. 26, punto 26.7, della convenzione, dovranno essere adeguati agli importi fissati dall'art. 2, comma 86, lettera d), del decreto-legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006. 3. Il Ministero delle infrastrutture, in fase di sottoposizione a questo Comitato del progetto dell'opera ai sensi delle norme della citata legge n. 443/2001 e dei decreti legislativi attuativi, le cui disposizioni sono trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presentera' il quadro economico aggiornato dell'intero collegamento autostradale all'esame, evidenziando le singole tratte gia' realizzate o in corso di realizzazione da parte dell'ANAS rispetto alle rimanenti da realizzare a cura del concessionario ed indicando il relativo costo e le rispettive coperture finanziarie. Roma, 4 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 254 |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Prot. n. 12553 Roma, 24 settembre 2007
RELAZIONE
Oggetto: Convenzioni uniche. C.A.L./Pedemontana lombarda - C.A.L./Bre. Be.Mi. - ANAS/Asti-Cuneo. Appunto in vista delle deliberazioni del CIPE del 28 settembre 2007.
Con proprie deliberazioni numeri 23, 24 e 29 del 2007 il CIPE aveva approvato gli schemi di convenzione unica indicati in oggetto. Le deliberazioni erano state inviate alla Corte dei conti per la registrazione. In quella sede la Corte ha mosso dei rilievi cui, d'intesa, il Ministero delle infrastrutture e la Segreteria del CIPE hanno replicato. Successivamente le medesime deliberazioni sono state ritirate, perche' il CIPE avesse modo di deliberare nuovamente al riguardo, potendo nell'occasione far constare direttamente e piu' dettagliatamente una serie di precisazioni idonee a dare atto, anche nei riguardi della Corte dei conti, in occasione del successivo nuovo iter di registrazione, di una piena ed adeguata consapevolezza di alcuni aspetti inerenti i temi oggetto di deliberazione. Ai fini ora richiamati, si esprimono le seguenti considerazioni, con la proposta della loro approvazione da parte del CIPE quale parte integrante delle nuove deliberazioni che si assumeranno nella seduta del 28 settembre 2007. Se del caso, i testi delle deliberazioni introduttivamente richiamate, e che saranno sottoposti a nuova deliberazione nella seduta da ultimo citata, potranno essere integrati nella stretta misura occorrente e sulla scorta delle osservazioni che seguono. A) Linee guida. La questione interessa, in eguale misura, le tre convenzioni indicate in oggetto. Si potrebbe dubitare del fatto che ANAS S.p.a. e C.A.L. S.p.a. potesse confrontarsi con le concessionarie, allo scopo di negoziare e confezionare le convenzioni ed i relativi piani economico-finanziari, senza prima attendere l'approvazione, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, delle c.d. «linee guida» previste dalla direttiva CIPE approvata con deliberazione del Comitato n. 1/2007 (v. punti 3.3 e 3.12 della direttiva citata), rimasta inalterata in parte qua anche dopo la successiva deliberazione CIPE n. 39/2007. Cio', in particolare, perche' si potrebbe dubitare della possibilita' di verificare, altrimenti, l'effettiva applicazione della «metodologia del costo medio ponderato del capitale», pure contemplata dalla citata direttiva. In proposito, si rappresenta quanto segue: 1) in ordine al primo aspetto, le delibere CIPE n. 1/2007 e n. 39/2007, in materia di regolazione economica del settore autostradale, prevedono che ANAS S.p.a. predisponga appositi «disciplinari» finalizzati a regolamentare il sistema di contabilita' analitica, l'allocazione delle spese generali e l'ammissibilita' massima dei costi. Peraltro, le medesime deliberazioni stabiliscono dettagliatamente le modalita' di determinazione delle grandezze essenziali dei piani economico-finanziari, come l'individuazione dei costi ammissibili, la remunerazione del capitale, l'applicazione della formula tariffaria, l'aggiornamento del piano finanziario, le modalita' di recupero delle componenti economiche e l'allocazione dei rischi. Conseguentemente, i citati «disciplinari» non possono introdurre nuove norme, rispetto a quelle gia' esistenti ed introdotte peraltro con fonti di rango superiore, bensi' essenzialmente possono stabilire, procedure operative per assicurare attuazione alle disposizioni precettive contenute nelle leggi, nelle deliberazioni CIPE e nei testi convenzionali. Percio', in ordine alla loro rilevanza rispetto alle convenzioni in argomento, non puo' non convenirsi sul fatto che tali «disciplinari» costituiscono piuttosto un posterius, non gia' un prius, per la formulazione dei piani economico-finanziari inerenti le predette convenzioni. Ne consegue che, nella misura in cui i piani economico-finanziari annessi agli atti unici convenzionali risultano aderenti alle prescrizioni delle delibere CIPE, gli stessi non necessitano di modifiche in rapporto ai contenuti degli emanandi «disciplinari». Pertanto, la mancata approvazione - allo stato - delle «linee guida» non incide sui contenuti dei piani economico-finanziari delle societa' concessionarie. Le c.d. «linee guida», del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali. Quanto sopra vale anche con riferimento alla determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, per quale la direttiva CIPE ha previsto il ricorso alla metodologia del costo medio ponderato del capitale (wacc). Sotto altro e concorrente aspetto, vi e' da considerare altresi' che i punti 3.3 e 3.12 della direttiva di cui alla delibera CIPE n. 1/2007 (rimasti inalterati anche a seguito della delibera CIPE n. 39/2007) recitano in forma tale da non pretendere che le c.d. «linee guida» entrino necessariamente in vigore prima della sottoscrizione delle convenzioni uniche e dei relativi piani economico-finanziari. Non si dimentichi, del resto, che al momento e nella maggioranza dei casi le convenzioni uniche riguardano concessioni gia' in essere, rispetto alle quali il loro perfezionamento e' occasionato solo da un aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari. Ad ogni modo, lo schema delle linee guida e' proprio in questi giorni all'esame del NARS, per il parere di rito nei riguardi del CIPE. Le considerazioni che precedono potrebbero formare oggetto, in forma sintetica, di un apposito «considerato» da introdurre nei preamboli degli schemi delle tre deliberazioni da sottoporre nuovamente al voto del CIPE nella seduta del 28 settembre 2007; 2) in ordine al secondo aspetto, la congrua remunerazione degli investimenti per le nuove opere e' stata determinata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 1/2007. In particolare, e' stato assunto un valore del costo medio ponderato del capitale che contempla il costo del capitale di terzi, al tasso corrente di mercato ed il costo del capitale proprio che riflette il grado di rischio tipico del settore. Il costo medio ponderato del capitale e' stato assunto al lordo dell'effetto fiscale. Le misurazioni complessivamente eseguite hanno condotto ad un valore del costo medio ponderato del capitale tale da assicurare il raggiungimento di un livello adeguato del tasso interno di rendimento degli azionisti. B) Pedemontana lombarda e c.d. Arco di TEM. I due temi riguardano le convenzioni gia' approvate con delibere CIPE n. 23 e n. 24 del 2007. 1) In ordine al primo, relativamente alla possibile questione di massima se le opere assegnate al concessionario debbano essere quantificate nel loro costo complessivo e se dette opere, qualora quantificate nel loro costo complessivo, debbano essere corredate dal piano economico-finanziario, con riferimento ai secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese, che rientrano nel quadro economico complessivo ma non sono inseriti nel piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione unica, e' opportuno precisare quanto segue. Il CIPE con la delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, ha, sotto l'aspetto finanziario, preso atto: - che il suddetto piano (il piano predisposto dalla Pedemontana Lombarda S.p.a. e presentato al CIPE nel marzo 2006), che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalita' di copertura del costo dell'opera e che dovra' essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito; - che e' stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Maderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo; e prescritto che: - (Punto 2.1.) L'atto convenzionale in questione (nuova convenzione Concedente-Pedemontana Lombarda S.p.a.) definira' gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potra' prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorita' alla realizzazione delle Tangenziali di Como e di Varese; - (Punto 2.2.) I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorche' il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entita' che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilita' o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potra' essere disposto con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, proprio in ottemperanza alle suddette prescrizioni e in ragione dell'attuale impegno finanziario dello Stato, limitato all'ammontare del contributo pubblico definito dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, concedente e concessionario sono addivenuti al piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione che prevede una realizzazione per tratte funzionali, con il seguente ordine di priorita': - 1° lotto della Tangenziale di Como (2,4 km) e relative opere connesse; - 1° lotto della Tangenziale di Varese (4,8 km) e relative opere connesse; - asse trasversale da Cassano Magnago a Osio Sotto/Dalmine (lotti A, B1, B2, C, D pari a 65,7 km). La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese (di lunghezza pari, rispettivamente, a 6,6 km e a 5,8 km) e' pertanto subordinata a successive disponibilita' finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi. In tal caso concedente e concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico-finanziario. La dinamica sopra rappresentata delinea una procedura di working in progress, ossia della realizzazione delle opere per stralci funzionali. Tale metodologia operativa risulta pienamente coerente sia con i principi generali di efficienza e di buona amministrazione sia con quelli delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006. E' opportuno inoltre specificare che le opere inserite nel piano economico-finanziario garantiscono piena funzionalita' al collegamento autostradale in quanto e' prevista la realizzazione completa della tratta principale da Bergamo a Malpensa e dei due lotti prioritari delle tangenziali di Como e di Varese, che rappresentano le tratte piu' rilevanti dei due sistemi tangenziali urbani (vedi cartografia allegata sub-1). Va da ultimo precisato che l'intervento risulta attualmente in fase di progetto preliminare. Si rende pertanto necessario una nuova approvazione dell'opera da parte del CIPE sulla base del progetto definitivo il quale, come e' noto, costituisce anche parametro di riferimento per la quantificazione della spesa a carico del concessionario. Ne consegue che ogni variazione agli elementi di spesa e/o al testo di convenzione dovesse nel frattempo ritenersi necessaria, potra' essere contemplata nel nuovo atto convenzionale da redigere in occasione dell'esame, da parte del CIPE, del progetto definitivo; 2) Per quanto attiene la realizzazione del c.d. Arco di TEM, non si deve dubitare del fatto che la sua menzione nell'accordo convenzionale con Bre.Be.Mi. S.p.a. possa valere ad eludere le norme comunitarie in tema di selezione dei concessionari ne' quelle interne in materia di copertura di oneri per realizzazioni infrastrutturali future. Al riguardo, invero, occorre evidenziare che Bre.Be.Mi. S.p.a. sin dall'origine della sua concessione era obbligata ad assicurare (quanto all'innesto nel capoluogo lombardo) il collegamento alla viabilita' locale mediante la realizzazione di due bracci di innesto alla s.p. Rivoltana e alla s.p. Cassanese, cosi' come si evince dalla cartografia qui allegata sub-2. Pertanto, l'esecuzione di una tratta di adduzione (c.d. arco, inteso come arco di collegamento con le strade provinciali preesistenti) era gia' contemplata nel progetto posto a base di gara. Tale previsione e' stata successivamente superata dalla prospettiva di realizzare, mediante procedura di project financing, la Tangenziale Est Esterna di Milano: intervento infrastrutturale, questo, da affidare ad altro ed autonomo concessionario scelto con gara, nel rispetto dei principi posti in materia dalle fonti comunitarie. Si e' posto quindi il problema di un coordinamento degli interventi per assicurare la funzionalita' dell'intera rete, e cio' per la sola ed esclusiva eventualita' (possibile in astratto ma altamente improbabile allo stato) che TEM (Tangenziale Est Milano), nel suo insieme, non venga eseguita affatto ovvero non risulti eseguita, nel tratto a cavallo delle due strade provinciali sopra citate, nel momento in cui l'infrastruttura Bre.Be.Mi. giunga ad un grado di esecuzione tale da imporre l'innesto in queste due provinciali. Sul punto il CIPE, in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Brescia-Milano (delibera n. 93 del 29 luglio 2005), aveva previsto che: «Per quanto concerne 1a relazione tra il Collegamento autostradale Brescia-Milano e la Tangenziale Est esterna, si prescrive che al momento dell'avvio dei lavori della Brescia-Milano, ANAS [oggi C.A.L. S.p.a., subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di concedente] dovra' garantire la realizzazione anche dell'Arco di Tangenziale Est Esterna e delle opere ad esso connesse. Tale schema, con la Variante di Liscate, e con la riqualificazione e il potenziamento della s.p. n. 14 e s.p. n. 13, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia-Milano sulla rete della viabilita' secondaria della provincia di Milano. ANAS in qualita' di concedente dovra' garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalita' realizzative e di gestione dell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della Tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia-Milano». Analoga disposizione e' contenuta nella delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del progetto preliminare della Tangenziale Esterna di Milano. Cio' posto, e' evidente che, nel caso di specie, non c'e' esigenza di prevedere una apposita copertura finanziaria per l'arco in questione atteso che: - viene realizzato un arco diverso solo morfologicamente rispetto a quello originario; - la realizzazione dello stesso da parte della societa' Bre.Be.Mi. e' soltanto una pura eventualita'; - qualora il costo dell'opera fosse stato incluso, fin da ora, nel piano economico-finanziario, si sarebbe giunti all'effetto paradossale di prevedere un incremento tariffario accollando all'utenza, in via anticipata, un onere connesso ad un intervento meramente «eventuale». Sempre in relazione al tema riguardante il c.d. arco di TEM, si deve escludere che la soluzione prefigurata possa sospettarsi di un aggiramento della normativa comunitaria in materia di assegnazione di appalti pubblici, e cio' perche': - l'eventuale affidamento dell'arco di TEM a Bre.Be.Mi. - come testualmente previsto nello schema di convenzione - dovra' in ogni caso avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente»; - «l'esercizio della facolta' riconosciuta al concedente (...) e' subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico-finanziario rivisitato in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto Arco di TEM» (periodo che verrebbe introdotto nella versione definitiva della convenzione, in recepimento di quanto disposto dal CIPE nella delibera del 17 maggio 2007). Dai contenuti dell'art. 21-bis sopra richiamati emerge dunque che: - con la convenzione di concessione non viene affidata in concessione a Bre.Be.Mi. la realizzazione del c.d. arco di TEM; - detto affidamento costituisce una mera eventualita'; - l'aver previsto tale eventualita', pertanto, non identifica in alcun modo ne' la volonta' di C.A.L. di non procedere all'affidamento della concessione di TEM mediante gara pubblica, ne' la volonta' di disporre fin da ora a favore di Bre.Be.Mi. l'esecuzione e la gestione del c.d. arco di TEM. Ove il concedente dovesse optare per l'esercizio della facolta' che si riserva in contratto, l'affidamento: - dovra' avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; - dovra' comunque essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Puo' essere opportuno, comunque, che la quantificazione del costo dell'intervento, ammontante, nel totale netto, ad euro 147.756,08 ed individuata dalla concedente C.A.L. S.p.a., venga indicata in un apposito «considerato» della deliberazione CIPE di approvazione dello schema di convenzione. C) Interferenza autostrada-linea AV/CV. Sempre relativamente allo schema di convenzione C.A.L./Bre.Be.Mi. e' opportuno ricordare che il CIPE ha ormai approvato lo schema di contratto di programma RFI 2007-2007, parte investimenti, che la relativa deliberazione e' gia' stata registrata dalla Corte dei conti (registro n. 5, foglio 134, del 18 settembre 2007) e che il testo negoziale e' attualmente in Parlamento per il parere di rito da parte delle competenti Commissioni. Questo schema di contratto contempla gli interventi ferroviari, e la previsione delle corrispondenti risorse necessarie, riguardanti la quota di opere ferroviarie che attengono a tale interferenza. Al momento della replica ai rilievi mossi al riguardo dalla Corte dei conti (ossia alla data del 2 agosto 2007) ovviamente non si era in grado di fornire la pienezza di tali informazioni. Oggi, invece, lo scenario e' arricchito dalla esistenza di uno schema di contratto di programma RFI non soltanto gia' approvato dal CIPE e conosciuto dalla Corte dei conti ma altresi' inoltrato al Parlamento per il parere. Si puo' precisare che negli allegati che formano parte integrante di tale schema di contratto (tabella b04) risulta annoverato lo stanziamento di 155 meuro che, al netto di eventuali ribassi d'asta, vale a fronteggiare gli oneri di realizzazione, a tempo debito, dell'interferenza ferroviaria in argomento. |
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