Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180 |
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione e' concessa, nonche' disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attivita' degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Differimento di termine
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". |
| Art. 2.
Normativa transitoria
1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti gia' in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore gia' rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni. |
| Art. 2-bis (1) (( Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ))
(( 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse. )) |
| Art. 2-ter (1) ((Relazione al Parlamento))
(( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto. )) |
| Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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