Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
CIRCOLARE 23 ottobre 2007, n. 3660
Modalita' per l'applicazione nel 2008 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.
Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto la liquidazione del contributo spettante ai consorzi e' subordinata all'effettivo disponibilita' delle somme.
La presente circolare indica le modalita' per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2008.

Sezione I
Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con piu' di sessanta imprese associate, tale requisito minimo e' fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino a1 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti

6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attivita' promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilita' della stessa.
7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.
8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).
9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
10. Non possono fruire dei contributi in questione i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a piu' di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

Sezione II

Presentazione della domanda di contributo per il programma
promozionale 2008

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2008 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 14 dicembre 2007. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.
13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento (modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilita', attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identita' del sottoscrittore comportano l'inammissibilita' della domanda.
15. Nelle domande devono essere specificati il nominativo e i recapiti dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
16. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contemporaneamente domanda per il 2008 a valere sulla legge n. 394/1981, art. 10.

Programma promozionale

17. L'attivita' promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
18. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB).
19. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
20. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;
b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
21. Occorre altresi' precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettivita' e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilita' dei progetti

22. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2008. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
23. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
24. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
a) partecipazione a fiere estere;
b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;
c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
d) pubblicita' all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
e) Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
f) missioni di operatori esteri in Italia;
g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;
h) azioni dimostrative, degustazioni;
i) ricerche di mercato;
j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
k) formazione ed educationals per operatori esteri;
l) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
m) attivita' preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali.

Spese ammissibili e non ammissibili

25. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
26. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, cosi' come la pubblicita' su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).
27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purche' il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio deve inviare copia del titolo di proprieta' o di possesso della sede (debitamente registrato) e contratto di lavoro del personale.
28. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.
29. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonche' quelle sostenute per non piu' di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio.
30. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.
31. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

Approvazione del programma

32. Il Ministero da' comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2008. Per i consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta entro il 30 aprile 2008. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.
33. Il Programma presentato potra' essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2008. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.
34. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto:
della validita' tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attivita' promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
della completezza delle informazioni fornite.

Sezione III

Modalita' di presentazione della documentazione per la liquidazione
del contributo sui programmi 2008

35. Il consorzio export, che nel corso del 2008 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il 15 aprile 2009, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarita' della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB.
36. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto

37. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato (a questo fine puo' richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
38. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modificazioni) per le fatture superiori a 12.500 euro non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es. numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo spettante

39. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.
40. Il contributo non puo' superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
41. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
42. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovra' specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicita' od altro.
43. La liquidazione del contributo e' comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero.

Conservazione della documentazione di spesa

44. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche

45. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
46. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
47. In caso di dichiarazione mendace o falsita' in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, l'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa

48. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale e' possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file Word o Excel.

Come contattare il Ministero

59. Per informazioni e chiarimenti e' possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:
indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;
dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - fax: 06/59932454;
e-mail: promo3@mincomes.it
incaricati dell'istruttoria:
sig.ra Giovanna Ono - tel. 06/59932629 - g.ono@mincomes.it;
dott.ssa Chiara Gargano - tel. 06/59932622 - c.gargano@mincomes.it;
sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06/59932462 - p.pellegrini@mincomes.it;
sig.ra Ivana Faina - tel. 06/59932521 - i.faina@mincomes.it

Pubblicazione

La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.mincomes.it.
Roma, 23 ottobre 2007

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
Caprioli
 
Allegati

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